F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010 del 29 Luglio 2011 (606) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARIO ARIETI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. ASD CF Bardolino Verona) E DELLA SOCIETA’ ASD CF BARDOLINO VERONA (nota n. 9214/678pf10-11/AM/LG/gb del 30.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010 del 29 Luglio 2011 (606) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARIO ARIETI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. ASD CF Bardolino Verona) E DELLA SOCIETA’ ASD CF BARDOLINO VERONA (nota n. 9214/678pf10-11/AM/LG/gb del 30.5.2011). • rilevato che, con atto del 30 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Signor Mario Arieti, Presidente della Società ASD CF Bardolino Verona, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3, CGS, in relazione al CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1 CGS; • rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; • rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19.00: a) della dichiarazione di inesistenza di pendenze debitorie come previsto dal CU 81/2010, pag. 4, cap. 2, lett. A), punto 7; b) della dichiarazione di avvalersi di un allenatore regolarmente iscritto come previsto dal CU 81/2010, pag. 4, cap. 2, lett. A), punto 7; • rilevato che, alla riunione del 28 luglio 2011, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Mario Arieti, della sanzione della inibizione per mesi 1 e giorni 10 ed alla Società ASD CF Bardolino Verona della sanzione dell’ammenda di € 500,00; • rilevato che soltanto la deferita ASD CF Bardolino ha fatto pervenire una memoria difensiva le cui deduzioni non possono trovare accoglimento in quanto: l’eccepita inesistenza dell’adempimento alternativo di cui è stata contestata la violazione non rileva laddove la Società sia rimasta inadempiente all’obbligo espressamente previsto; il termine di cui al richiamato CU 81/2010 ha natura chiaramente perentoria e, pertanto, la sua inosservanza determina l’imputazione degli addebiti; viste le richieste dalla Procura Federale; • ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS. P.Q.M. Infligge al Signor Mario Arieti la inibizione per giorni 30 (trenta), ed alla Società ASD CF Bardolino Verona l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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