F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010 del 29 Luglio 2011 (608) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ELISABETTA VIGNOTTO (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. ASD Reggiana Calcio Femminile) E DELLA SOCIETA’ ASD REGGIANA CALCIO FEMMINILE (nota n. 9220/680pf10-11/AM/LG/gb del 30.5.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010 del 29 Luglio 2011
(608) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ELISABETTA VIGNOTTO (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. ASD Reggiana Calcio Femminile) E DELLA SOCIETA’ ASD REGGIANA CALCIO FEMMINILE (nota n. 9220/680pf10-11/AM/LG/gb del 30.5.2011).
• rilevato che, con atto del 30 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito la Signora Elisabetta Vignotto, Presidente della Società Reggiana Calcio Femminile ASD, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co.
3, CGS, in relazione al CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1 CGS;
• rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
• rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19.00: della dichiarazione di avvalersi di un allenatore regolarmente iscritto come previsto dal CU 81/2010, pag. 4, cap. 2, lett. A), punto 7;
• rilevato che, alla riunione del 28 luglio 2011, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, alla Signora Elisabetta Vignotto, della sanzione della inibizione per mesi 1 ed alla Società Reggiana Calcio
Femminile ASD della sanzione dell’ammenda di € 250,00;
• rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
• ritenuto che il termine di cui al richiamato CU 81/2010 ha natura chiaramente perentoria e, pertanto, la sua inosservanza determina l’imputazione degli addebiti;
viste le richieste della Procura Federale;
• ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS. P.Q.M. Infligge alla Signora Elisabetta Vignotto la inibizione per giorni 20 (venti) ed alla Società Reggiana Calcio Femminile ASD l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).
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