F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010 del 29 Luglio 2011 (609) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO PICHEO (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. ASD UPC Graphistudio Tavagnacco) E DELLA SOCIETA’ ASD UPC GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO (nota n. 9222/681pf10-11/AM/LG/gb del 30.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010 del 29 Luglio 2011 (609) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO PICHEO (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. ASD UPC Graphistudio Tavagnacco) E DELLA SOCIETA’ ASD UPC GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO (nota n. 9222/681pf10-11/AM/LG/gb del 30.5.2011). • rilevato che, con atto del 30 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Signor Vincenzo Picheo, Presidente della Società UPC Graphistudio Tavagnacco, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3, CGS, in relazione al CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1 CGS; • rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; • rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19.00: a) dell’assegno sostitutivo della fideiussione come previsto dal CU 81/2010, pag. 4, cap. 2, lett. A), punto 7; b) della dichiarazione di inesistenza di pendenze debitorie come previsto dal CU 81/2010, pag. 4, cap. 2, lett. A), punto 7; c) del verbale di assemblea; • rilevato che, alla riunione del 28 luglio 2011, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Vincenzo Picheo, della sanzione della inibizione per mesi 1 e giorni 10 ed alla Società U.P.C Graphistudio Tavagnacco della sanzione dell’ammenda di € 500,00; • rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; • ritenuto che il termine di cui al richiamato CU 81/2010 ha natura chiaramente perentoria e, pertanto, la sua inosservanza determina l’imputazione degli addebiti; • viste le richieste dalla Procura Federale e rilevato che le violazioni commesse sono tre (3); • ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS. P.Q.M. Infligge al Signor Vincenzo Picheo, la inibizione per giorni 45 (quarantacinque) ed alla Società ASD UPC Graphistudio Tavagnacco l’ammenda di € 750,00 (settecentocinquanta/00).
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