LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 29/07/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI COMUNICATO UFFICIALE N.33 10) RICORSO DEL CALCIATORE Roberto DE PALMA/A.S.D.BOJANO CALCIO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 29/07/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI COMUNICATO UFFICIALE N.33 10) RICORSO DEL CALCIATORE Roberto DE PALMA/A.S.D.BOJANO CALCIO Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 29/04/2011 il sig Roberto DE PALMA , si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.BOJANO CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.800,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/2011. Precisando di aver percepito rate per €.1.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.6.340,00 maturate alla data di presentazione del reclamo. La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.BOJANO CALCIO al pagamento in favore del sig.Roberto DE PALMA della somma di €.6.340,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Molise i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it