F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011 del 02 Agosto 2011 (651) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO LOTITO (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della SS Lazio spa) e della Società SS LAZIO Spa (nota n. 10292/2040pf10-11/SP/blp del 27.6.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011 del 02 Agosto 2011
(651) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO LOTITO (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della SS Lazio spa) e della Società SS LAZIO Spa (nota n. 10292/2040pf10-11/SP/blp del 27.6.2011).
Con atto del 27 giugno 2011 il Procuratore federale ha definito a questa Commissione il Presidente della Società Lazio Claudio Lotito e la Società SS Lazio Spa per rispondere: - il primo della violazione dell’art. 5, commi 1 e 5, del C.G.S., per avere espresso nel corso di dichiarazioni pubblicate da organi di informazione, come specificamente riportate nella parte motiva, giudizi e rilievi lesivi del Presidente e dei Dirigenti del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) muniti di poteri decisionali in ordine alla locazione dello stadio Olimpico, nonché del prestigio, della reputazione e dell’onorabilità dell’Istituzione medesima nel suo complesso;
- la Società S.S. Lazio Spa della violazione di cui agli artt.4, comma 1 e 5, comma 2, del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta, per i comportamenti ascritti al proprio Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante. I deferiti hanno depositato, nei termini assegnati, una memoria difensiva, producendo copia della corrispondenza intercorsa tra la Società Lazio e la CONI Servizi in ordine al rinnovo per la stagione sportiva 2011/2012 del contratto di affitto dello Stadio Olimpico di Roma. Alla riunione del 28 luglio 2011 la C.D.N. ha preliminarmente rigettato l’eccezione di improcedibilità del deferimento sollevata dal difensore degli incolpati, fondata sulla mancata preventiva audizione del Presidente Lotito da parte della Procura federale ed ha altresì respinto l’istanza del Procuratore federale di produrre la registrazione video su DVD delle dichiarazioni pubblicamente rese dall’incolpato. Il Procuratore federale ha successivamente illustrato i termini del deferimento, chiedendo l’affermazione della responsabilità degli incolpati e l’adozione delle seguenti sanzioni: inibizione per mesi 3 ed ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00) a carico del Presidente Lotito ed ammenda di € 150.000,00 (€ centocinquantamila/00) a carico della S.S. Lazio Spa. E’ comparso il Sig. Claudio Lotito assistito dal suo difensore, il quale ha sostenuto che le dichiarazioni rilasciate dall’incolpato, sebbene rientranti per il loro contenuto oggettivo nella previsione astratta dell’art. 5 del C.G.S., non sarebbero punibili in quanto meramente rappresentative di una realtà di fatto, dovendosi desumere dal tenore della corrispondenza intercorsa tra le parti che la Società CONI Servizi avesse commesso un illecito integrante ipotesi di reato negando alla Società Lazio il nulla – osta all’esercizio della propria attività agonistica, in ambito nazionale ed internazionale, nell’unico stadio romano idoneo ed omologato, per il mancato avveramento della condizione posta per il rinnovo del contratto previgente, individuata nel pagamento di canoni insoluti relativi alla precedente stagione sportiva. Conseguentemente, ha chiesto il proscioglimento dei propri assistiti da ogni addebito. La Commissione rileva in punto di fatto che le dichiarazioni rese dall’incolpato ed in particolare le espressioni rilevanti ai fini disciplinari (“Chi abusa di un diritto commette un reato di estorsione”; “Loro dicono che ho già firmato? Dicono il falso: la firma del nuovo contratto era condizionata al saldo, ma non essendoci stato non è da considerarsi valido”; “E il fatto che l’Olimpico sia l’unico stadio a norma a Roma, non deve portare il CONI a dire ‘o accetti queste condizioni o non giochi’. “Questa sì che si chiama estorsione, Petrucci abusa del suo potere”) ed altre di analogo tenore sono state pubblicate tra virgolette dall’ANSA dal 24/6/2011, da “La Gazzetta dello Sport” del 24 e 25/6/2011, da La Repubblica” del 25/11/2011 e dal “Corriere dello Sport” del 25/6/2011 e non state oggetto di smentita da parte del Presidente Lotito nelle forme e nei tempi previsti dalla Legge sulla stampa. E’, quindi, privo di rilevanza accertare se, dall’ascolto della registrazione DVD prodotta dagli incolpati sia o meno percepibile il proferimento da parte del Lotito delle espressioni “estorsione”, “falso”, “abuso di potere” e altre analoghe, dovendosi ritenere provato, in conformità a quanto costantemente affermato dagli Organi di giustizia sportiva, che tali espressioni siano state realmente pronunciate dall’incolpato. L’antigiuridicità di tali dichiarazioni ai sensi dall’art. 5 del C.G.S. non è revocabile in dubbio, essendo palese che le stesse costituiscono giudizi e rilievi lesivi della reputazione del Presidente e dei dirigenti del C.O.N.I., nonchè del prestigio, della reputazione e dell’onorabilità dell’istituzione medesima nel suo complesso, così come contestato nell’atto di deferimento. La tesi difensiva, pur pregevolmente articolata ed esposta, non pare condivisibile, poiché le affermazioni del deferito esprimono la personale opinione che il Lotito si sarebbe formata in merito alla rilevanza anche penale della condotta tenuta nella vicenda in esame dal CONI e dai suoi dirigenti, in mancanza di qualsivoglia preventivo accertamento circa la sussistenza del reato o dei reati in questione. In altri termini, l’ “exceptio veritatis” formulata dal deferito in sede dibattimentale non ne scrimina la condotta, mancando il presupposto essenziale del preventivo accertamento in sede giudiziale di un eventuale reato. Accertata la responsabilità del Presidente Lotito, alla quale consegue quella diretta della SS Lazio Spa, ai sensi degli articoli 4, comma 1 e 5, comma 2, del C.G.S., debbono essere valutate, ai fini della determinazione dell’entità delle sanzioni, la intrinseca gravità delle dichiarazioni e la loro potenziale idoneità a provocare pregiudizio alle istituzioni ed ai massimi dirigenti dello sport nazionale, anche in considerazione del ruolo rivestito dall’incolpato quale Presidente di una Società di Serie A e quale Consigliere Federale
della F.I.G.C. Sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M.
Delibera di infliggere al Signor Claudio Lotito l’inibizione per la durata di 2 (due) mesi e l’ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00) ed alla S.S. Lazio Spa l’ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00).
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