CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 13 del 04/07/2011 Divisione Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti / S.S. Lazio Calcio Femminile, A.S.D. Torres Calcio Femminile, F.C.F. Como 2000 e A.S.D. Fiammamonza 1970

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 13 del 04/07/2011 Divisione Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti / S.S. Lazio Calcio Femminile, A.S.D. Torres Calcio Femminile, F.C.F. Como 2000 e A.S.D. Fiammamonza 1970 L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente e Relatore, dott. Alberto de Roberto dott. Giovanni Francesco Lo Turco prof. Massimo Luciani prof. Roberto Pardolesi, Componenti, ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi 9/2011 presentato in data 11 maggio 2011 dalla Divisione Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti –F.I.G.C., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli contro la S.S. Lazio Calcio Femminile, la A.S.D. Torres Calcio Femminile, il F.C.F. Como 2000, la A.S.D. Fiammamonza 1970, non costituitisi in giudizio per l’annullamento previa sospensione della esecutività, della delibera di cui al C.U. n. 248/CGF del 12 aprile 2011 con la quale la Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C., in parziale accoglimento del reclamo presentato dalle anzidette società sportive, aveva disposto “la rinnovazione dell’Assemblea limitatamente alla votazione della mozione sulla relazione del Presidente, relativa al rendiconto finanziario per le stagioni sportive 2008/2009 - 2010/2011”. vista la mancata costituzione in giudizio delle parti resistenti, ritualmente intimate; udito nella udienza del 17 giugno 2011 il relatore, Pres. Riccardo Chieppa; uditi, per la parte ricorrente, gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli; Ritenuto in fatto La Divisione Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti – F.I.G.C., con ricorso depositato presso la Segreteria dell’Alta Corte di Giustizia sportiva l’11 maggio 2011, nei confronti di S.S. Lazio Calcio Femminile, A.S.D. Torres Calcio Femminile, F.C.F. Como 2000, A.S.D. Fiammamonza 1970, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione della esecutività, della delibera di cui al C.U. n. 248/CGF del 12 aprile 2011 con la quale la Corte di Giustizia Federale, in parziale accoglimento del reclamo presentato dalle anzidette società sportive, aveva disposto “la rinnovazione dell’Assemblea limitatamente alla votazione della mozione sulla relazione del Presidente, relativa al rendiconto finanziario per le stagioni sportive 2008/2009 - 2010/2011”. La ricorrente, dopo avere esposto le vicende di svolgimento della Assemblea ordinaria biennale della Divisione Calcio Femminile, ente associativo dotato di autonomia organizzativa deputato all’esercizio delle funzioni amministrative e di gestione delegate dalla Lega Nazionale Dilettanti (art. 17 e ss. Regolamento della Lega) ed avere invocato la competenza dell’Alta Corte sulla controversia, sulla quale si era pronunciata la Corte di Giustizia Federale, accogliendo parzialmente il ricorso proposto da alcune Società affiliate (attuali intimate non costituitesi nel presente giudizio avanti a questa Alta Corte), in relazione alla natura delle regole attinenti alla formazione della volontà dell’Assemblea con caratteristiche di non disponibilità e alla obiettiva rilevanza delle questioni dedotte per l’Ordinamento sportivo nazionale, con implicazioni sui limiti del sindacato della Corte di Giustizia Federale, ha dedotto i seguenti motivi di ricorso: 1) nonostante le affermazioni contenute della decisione impugnata secondo cui: a) la convocazione dell’Assemblea era avvenuta, ai sensi dell’art. 18, punto 3, lett. a) del Regolamento Divisione calcio femminile “per esaminare e discutere la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione contabile della Divisione; b) la sede assembleare non era deputata all’approvazione della relazione; c) dal verbale dell’Assemblea risulta - in difformità della tesi delle ricorrenti - un’ampia discussione delle questioni poste all’o.d.g., con numerosi interventi anche di natura critica; d) non è prevista una sospensione dell’Assemblea per le ragioni invocate dalle società contestatrici, in quanto la sede assembleare è quella propria della manifestazione delle opinioni; le conclusioni della medesima decisione sarebbero in contraddizione in quanto avrebbero ritenuto che nella concreta fattispecie sarebbe stata indebitamente omessa la votazione sulla mozione presentata dalle società contestatrici; 2) la mozione rimasta inevasa non poteva dare adito ad alcuna pronuncia produttiva di effetti costitutivi o modificativi, costituendo solo un avvallo di linea di indirizzo politico, con suggerimento, sollecitazione e critica, e quindi insuscettibile di concorrere ad una volontà collegiale idonea a tradursi nell’assunzione di deliberato assembleare sul punto, con conseguente inammissibilità del ricorso per inesistenza di un formale atto deliberativo sulla materia oggetto del contendere ovvero per difetto di interesse all’impugnazione; 3) il gravame ex art. 2, comma quinto, delle N.O.I.F, che ha dato causa alla decisione impugnata in questa sede, è rimedio prettamente impugnatorio diretto a far valere l’invalidità delle deliberazioni adottate in sede assembleare, mentre la violazione denunciata non sarebbe configurabile come vizio di legittimità dell’atto deliberativo (ovvero come causa di invalidità); tanto è vero che la Corte Federale si sarebbe trovata nella impossibilità di fare uso del potere di annullamento coessenziale alla struttura impugnatoria del rimedio, finendo con impartire un ordine di facere (rinnovazione dell’Assemblea limitatamente alla mozione presentata sulla relazione del Presidente, relativa al rendiconto finanziario per le stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010, palesemente esorbitante dai limiti di potestà decisoria ai sensi delle norme surrichiamate; 4) la votazione sulla mozione controversa, destinata a contenuto di mero indirizzo, suggerimento, sollecitazione e critica, priva di valenza deliberativa, avrebbe assunto illogicamente la veste di momento conclusivo della discussione vertente su tema diverso; 5) l’approvazione del piano economico e del bilancio compete soltanto al Consiglio direttivo con la conseguenza sia che non spetta all’Assemblea di pronunciarsi sulla relativa relazione, sia che non ha senso sostenere che l’esame delle questioni inerenti agli esiti della gestione contabile debba svilupparsi in termini da sovvertire il riparto delle competenze sopra delineate, mentre vi è stata ampia discussione sui temi all’ordine del giorno; 6) la votazione richiesta, ponendo una questione di fiducia, relativa alla permanenza in carica dei componenti del Consiglio Direttivo, risultava inammissibile perché estranea all’o.d.g., non comprendente la revoca degli amministratori; in ogni caso il diniego opposto (determinato dalla necessità di evitare l’apertura di un dibattito non consentito perché esorbitante dai temi all’o.d.g.) non determina alcuna lesione dei diritti della minoranza dissenziente e dei principi di democrazia interna. Vi sarebbe la legittimazione a chiedere, nel concorso delle condizioni normative ex art. 17, comma 3, lett. a) del Regolamento della L.N.D., la convocazione di assemblea straordinaria perché si pronunci sulla revoca dell’attuale governance. Di qui anche l’ulteriore anomalia della imposizione di obbligo di immediata riconvocazione dell’Assemblea ordinaria biennale. La domanda cautelare era diretta ad evitare il rischio di ingenti spese da affrontare per la riconvocazione dell’Assemblea, senza alcun vantaggio per la collettività degli associati, di maggiore rilevanza sul piano comparativo. Ritento in diritto 1.- Preliminarmente occorre precisare che la competenza dell’adita Alta Corte deriva dall’esaurimento dei rimedi disponibili nell’ambito federale, dalla indisponibilità delle situazioni fatte valere e dalla notevole rilevanza delle questioni per la prima volta sollevate in questa sede, con possibilità di riflessi sull’Ordinamento sportivo nazionale. 2.- Il nucleo essenziale della presente controversia si risolve nella interpretazione della ampiezza della competenza della Assemblea ordinaria biennale della Divisione Calcio Femminile (dotata di autonomia organizzativa con esercizio delle funzioni amministrative e di gestione delegate dalla Lega Nazionale Dilettanti), “convocata al termine di ogni biennio per esaminare e discutere la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione contabile della Divisione” (art. 18, comma 3, lett. a) Regolamento Lega Nazionale Dilettanti). Al riguardo occorre tenere conto anche del concreto ordine del giorno dell’Assemblea in contestazione 31 gennaio 2011, che specifica, al punto 2, “Relazione del Presidente sull’attività sportiva e rendiconto finanziario della Divisione Calcio Femminile per le stagioni sportive 2008/2009 – 2009/2010”, con l’avvertenza che “l’Assemblea sarà regolata dalle norme statutarie e regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa”(C.U. 17 gennaio 2011). Da porre in rilievo, anzitutto, che la dizione della disposizione regolamentare del citato art. 18, terzo comma, lett. a, (per esaminare e discutere la relazione del Consiglio direttivo e la gestione contabile) corrisponde esattamente ad analoghe previsioni di competenza e funzioni sia dell’organo associativo di base dei Comitati regionali, che inquadrano le società partecipanti ai rispettivi Campionati regionali (art. 14, secondo comma, lett. a, Regolamento L.N.D.), sia dell’organo associativo di base del Comitato Interregionale, che inquadra le società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D (art. 16, secondo comma, lett. a, Regolamento L.N.D.), sia dell’organo associativo di base della Divisione Calcio a Cinque (art. 20, terzo comma, lett. a, Regolamento L.N.D.). Uniforme, nel sistema delle articolazioni funzionali organizzative della Lega Nazionale Dilettanti, associazione delle società dilettanti affiliate alla F.I.G.C. (artt. 1 e 2 Regolamento L.N.D.), è la distinzione di bilancio di esercizio, affidato alla predisposizione del Consiglio di Presidenza e alla approvazione del Consiglio direttivo, sempre rispettivamente della L.N.D., dei Comitati Regionali, del Comitato Interregionale, della Divisione Calcio Femminile, e della Divisione Calcio a Cinque (artt. 5, 10 e11, terzo comma, lett. c per la L.N.D.; art.14, secondo comma, lett. c, e n. 3 per i Comitati Regionali; art. 16, terzo comma, lett. c e d, n. 3 per il Comitato interregionale; art. 18, terzo comma, lett. c, e n.3 per la Divisione Calcio Femminile; art. 20, terzo comma, lett. c, e n. 3, per la Divisione Calcio a Cinque). L’unica differenza per il bilancio di esercizio è prevista per la L.N.D., nel senso che l’approvazione del bilancio di esercizio spetta sempre all’Assemblea in via amministrativa della L.N.D. alla fine di ogni stagione sportiva (artt. 9, 10, 13 Statuto L.N.D.) e che in caso di parere negativo espresso dal Consiglio dei Revisori dei Conti sorge l’obbligo di convocazione senza indugio dell’Assemblea straordinaria della L.N.D. per deliberarne la approvazione finale (art. 5, Regolamento della L.N.D.). Accanto al bilancio di esercizio è sempre prevista la contestuale predisposizione da parte dello stesso organo competente del piano economico per obiettivi, ovviamente proiettato nel futuro come previsione da conseguire ed obiettivi da realizzare, piano economico soggetto alla approvazione di ciascun Consiglio direttivo. E’ evidente la netta differenza di contenuto, di funzione e di competenza del bilancio di esercizio annuale e del connesso piano economico per obiettivi, rispetto alla prevista convocazione al termine di ogni biennio, delle Assemblee ordinarie dei Comitati Regionali, del Comitato Interregionale, della Divisione Calcio Femminile, e della Divisione Calcio a Cinque per esaminare e discutere la relazione del Consiglio direttivo e la gestione contabile (del biennio trascorso) delle rispettive “articolazioni” o “divisioni”. Ovviamente la relazione del Consiglio Direttivo viene svolta nell’Assemblea dal Presidente, o da altro componente all’uopo delegato dal Consiglio stesso, e contiene un rapporto con esposizione dell’attività nel biennio precedente e della relativa gestione contabile con funzione non solo informativa, ma anche di coinvolgimento della Assemblea, che è chiamata espressamente, come compito istituzionale, ad esaminarle e a discuterle. In altri termini l’espressione esaminare e discutere comporta, come endiadi altamente significativa, che vi possa essere una analisi con valutazioni e verifiche preordinate a dibattito e a possibilità di critica e di discussione e di indicazioni concrete. Di fronte a espressioni di opinioni divergenti, anche di una presunta minoranza, l’Assemblea, convocata per gli anzidetti compiti funzionali di analisi retrospettiva del biennio di attività, non può esimersi dal pervenire ad una conclusione del dibattito, qualora venga proposta una mozione relativa all’oggetto dello stesso esame e discussione, mediante una votazione, attraverso la quale i soggetti componenti della adunanza assembleare (espressione della base associativa retta dal principio di democrazia interna: arg. da art. 19, comma 3, Statuto L.N.D.) abbiano modo di esprimere le proprie valutazioni. Tale sistema di valutazione e votazione deve essere considerato come unico modo assembleare per superare le eventuali divergenze su un punto all’o.d.g., peraltro specificamente previsto sulla base normativa surrichiamata. E’ opportuno precisare che non vi è una esigenza assoluta e generale di votazione sulla anzidetta Relazione quando non risultino divergenze di valutazioni e quando non venga avanzata una specifica richiesta con una mozione in tal senso. Potendo anche l’Assemblea concludersi de plano con un tacito consenso sulla Relazione, quando non vi siano richieste di interventi dissonanti o presentazione di apposita mozione, ovvero con una accettazione da parte dell’Organo di gestione della mozione come raccomandazione da tenere conto per l’attività, con gli effetti appresso chiariti. Inoltre, in mancanza di differente previsione normativa, la eventuale approvazione di mozione può avere un solo effetto giuridicamente vincolante per gli organi della gestione di tenere conto dei suggerimenti e delle eventuali critiche avanzate, senza alcun effetto automatico di sfiducia con obbligo di dimissioni, che restano rimesse, invece, secondo i casi concreti e l’entità del dissenso, ad una sensibilità del soggetto, secondo i principi di lealtà e democrazia propri dell’ordinamento sportivo. 3.- Le predette ultime considerazioni portano a superare le obiezioni relative alla pretesa necessità di apposita e separata convocazione di Assemblea straordinaria con specifico oggetto di sfiducia, ed anzi rafforzano l’esigenza che le eventuali critiche e suggerimenti sulla gestione biennale esaminata debbano avere uno sbocco necessario nella medesima Assemblea convocata per l’esame e la discussione della Relazione sul biennio compiuto. Ogni interpretazione differente porterebbe invece proprio ad un rischio di aumento di spesa per una nuova convocazione, rischio sottolineato nel ricorso in sede di richiesta cautelare e dell’ultimo motivo di gravame contro la decisione impugnata. 4.- Nessuna delle contraddizioni invocate nel primo motivo di ricorso esiste nella decisione impugnata, in quanto risulta che alla presentazione di mozione d’ordine con richiesta di votazione non solo non è stato dato alcun seguito in Assemblea da parte dei soggetti responsabili della conduzione dell’adunanza, ma addirittura vi è stato un espresso rifiuto da parte del Presidente d’assemblea, al quale ha fatto seguito tempestiva riserva scritta. In realtà la votazione della mozione sulla relazione del Presidente della Divisione, con gli effetti specificati, non poteva essere rifiutata, mentre doveva essere il naturale epilogo della discussione in presenza di divergenti valutazioni e critiche sulla gestione del biennio trascorso Una votazione in merito, con gli effetti sopra precisati, sarebbe stata tutt’altro che irrilevante sul piano giuridico ovvero priva di effetti come espressione della volontà collegiale sulle critiche e valutazioni di contestazione emerse, per gli eventuali riflessi sui comportamenti di gestione che non tenessero conto dei suggerimenti e delle critiche convalidate dal voto collegiale riportante la maggioranza. Di conseguenza è altresì privo di fondamento il secondo motivo di ricorso anche nella duplice alternativa di inesistenza di formale atto deliberativo ovvero di difetto di interesse. 5.- Il profilo del terzo motivo di ricorso, attinente alla natura del gravame che ha dato luogo alla decisione impugnata, è privo di consistenza, in quanto il rimedio, anche se valutato di tipo prettamente impugnatorio, è sempre diretto a far valere un vizio (denunciato) attinente al rifiuto di messa in votazione di mozione sulla relazione e alla chiusura dell’assemblea senza la votazione richiesta, che come sopra specificato doveva ritenersi atto dovuto e la cui omissione è stata ritenuta fondatamente illegittima, con un ragionamento condivisibile anche sulla base delle precisazioni ulteriori in questa sede. Nel dispositivo della decisione della Corte Federale - da valutarsi in modo inseparabile dalla motivazione - è stato indicato l’effetto finale e concreto dell’accoglimento del ricorso come specificato in motivazione, per essere stata omessa (ed anzi espressamente rigettata) la votazione della mozione presentata, con richiamo agli effetti della votazione, come sbocco naturale della discussione prevista in un sistema democratico sotteso alla volontà assembleare. 6.- Sulla base delle predette considerazioni, ed in particolare dei punti 2, 3 e 4, risulta l’infondatezza del quarto, quinto e sesto motivo di ricorso. Del resto il dibattito, come esame e valutazione della Relazione sulla gestione del biennio trascorso, era tutt’altro che estraneo al tema all’ordine del giorno, come sopra precisato. Infine, la disposizione della decisione impugnata della Corte di Giustizia Federale relativa alla rinnovazione dell’Assemblea, rectius riconvocazione per la votazione di mozione sulla relazione del Presidente, non contiene alcun accenno alla asserita immediatezza del tempo di svolgimento, che resta rimesso ad una scelta ragionevole di data da parte degli organi competenti, compatibile con gli impegni e le disponibilità della Divisione. 7 - Nulla per le spese in mancanza di costituzione delle società intimate, ricorrenti in primo grado. P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA RIGETTA il ricorso come in motivazione. NULLA PER LE SPESE in mancanza di costituzione delle società resistenti. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 17 giugno 2011. Il Presidente e Relatore F.to Riccardo Chieppa Depositato in Roma il 4 luglio 2011. Il Segretario F.to Alvio La Face
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