CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Ordinanza n. 14 del 04/07/2011 S.V. Termeno Tramin / U.S. Dro, Comitato Regionale Trentino Alto Adige e Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Ordinanza n. 14 del 04/07/2011 S.V. Termeno Tramin / U.S. Dro, Comitato Regionale Trentino Alto Adige e Federazione Italiana Giuoco Calcio L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente e Relatore, dott. Alberto de Roberto, dott. Giovanni Francesco Lo Turco, prof. Roberto Pardolesi, Componenti ha pronunciato la seguente Ordinanza collegiale nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 13-2011, presentato in data 17 giugno 2011 nell’interesse della società dilettantistica S.V. Termeno Tramin contro la società U.S. Dro, il Comitato Regionale LND - FIGC Trentino Alto Adige e la FIGC, per la nullità e/o l’invalidità nel merito della decisione della Commissione Disciplinare Territoriale c/o il Comitato Regionale Trentino Alto Adige LND – FIGC , di cui al C.U. n. 63 del 13 giugno 2011, confermativa della decisione del Giudice Sportivo Territoriale - che aveva ordinato la ripetizione, per errore tecnico dell’arbitro, della gara di spareggio per la promozione nel campionato di Eccellenza regionale tra Termeno Tramin ed U.S. Dro, gara terminata con la vittoria ai calci di rigore della V.S. Termeno Tramin – e per il ripristino della validità del risultato acquisito sul campo, vista la memoria di costituzione depositata in data 27 giugno 2011 dagli avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta, nell’interesse della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con la quale la F.I.G.C. si costituiva nel procedimento al solo fine di rappresentare la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo alla società istante, la quale aveva nel frattempo conseguito sul campo la promozione al campionato di Eccellenza, all’esito della ripetizione della gara spareggio contro la squadra dell’U.S. Dro; vista la nota depositata in data 28 giugno 2011 dall’Avv. Fabio Giotti, in qualità di difensore della ricorrente S.V. Termeno Tramin, con la quale, nel rappresentare la sopravvenuta cessata materia del contendere, si associava alla suddetta memoria di costituzione F.I.G.C. e contestualmente formulava istanza volta ad ottenere il rimborso dei diritti amministrativi versati all’atto di presentazione del ricorso; ritenuto sulla base della concorde richiesta delle parti e considerato che la vittoria sul campo conseguita dalla S.V. Termeno Tramin costituisce il migliore raggiungimento sul piano sportivo e giuridico dell’interesse fatto valere con il ricorso; considerato che, tenuto conto dei motivi fatti valere nel ricorso e del risultato conseguito sul campo sportivo, può essere disposto il rimborso dei diritti amministrativi versati dalla società ricorrente; P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DICHIARA estinto il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse; DISPONE che i competenti uffici amministrativi eseguano il rimborso dei diritti amministrativi versati dalla società ricorrente all’atto di presentazione del ricorso; DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori, anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 4 luglio 2011. Il Presidente e Relatore F.to Riccardo Chieppa Depositato in Roma il 4 luglio 2011. Il Segretario F.to Alvio La Face
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