CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 13 giugno 2011 promosso da: Sig. Tiziano Pasqui / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 13 giugno 2011 promosso da: Sig. Tiziano Pasqui / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Gabriella Palmieri (Presidente) Prof. Avv. Massimo Zaccheo (Arbitro) Pres. Bartolomeo Manna (Arbitro) riunito in conferenza personale del 13 giugno 2011 in Roma, ha pronunciato all'unanimità il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2724 del 10 dicembre 2010) promosso da: Sig. Tiziano Pasqui, rappresentato e difeso dall’’Avv. Fabio Giotti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Colle di Val d’Elsa (Siena), Viale Mazzini n. 4 parte istante contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente, dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv. Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 parte intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE Con atto depositato, presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in data 10 dicembre 2010 (prot. n. 2724), il Sig. Tiziano Pasqui di seguito, per brevità, anche “istante”, “ricorrente” o la “parte istante”), presentava al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “Tribunale”) istanza di arbitrato, ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, Codice) nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevità, anche FIGC, la “parte intimata”) per sentire, previa ammissione di mezzi istruttori, “…revocare e/o riformare integralmente le decisioni degli organi di giustizia sportiva della FIGC e prosciogliere il Sig. Pasqui Tiziano dagli addebiti contestati…o derubricare il capo di incolpazione dall’art. 7 comma 1 del C.G.S. al solo art. 1 comma 1 e conseguentemente applicare…la sanzione minima che sarà ritenuta di giustizia e di ragione…”. Con la decisione di cui al C.U. n. 28/CDN dell’11 novembre 2010, la Commissione Disciplinare Nazionale FIGC aveva rigettato l’appello proposto dalla società UC Sinalunghese ASD e dal Sig. Tiziano Pasqui avverso la decisione, pubblicata sul C.U. n. 21 del 16 settembre 2010, con la quale la Commissione Disciplinare Territoriale – Lega nazionale Dilettanti Comitato Regionale Toscana aveva irrogato al Sig. Tiziano Pasqui, in accoglimento del deferimento proposto dalla Procura Federale, la squalifica della interdizione per tre anni e alla società UC Sinalunghese la penalizzazione di punti cinque da scontarsi nel Campionato allievi regionali in corso, in relazione all’art. 7 Codice della Giustizia Sportiva FIGC (di seguito, per brevità, C.G.S), per avere il primo contattato, in data 3 febbraio 2010, attraverso il social network facebook, i calciatori M. G., Riccardo Cortonesi e A. L., tesserati per la Polisportiva Banca Monteriggioni, che la Sinalunghese avrebbe affrontato il successivo 7 febbraio 2010, proponendo agli stessi di non impegnarsi in modo da consentire a quest’ultima di acquisire la matematica certezza di vincere il campionato di categoria. La parte istante nominava quale proprio arbitro, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g), del Codice, il Prof. Avv. Massimo Zaccheo. Con memoria depositata in data 27 dicembre 2010 prot. n. 2897, si costituiva la FIGC, che concludeva per il rigetto delle domande tutte, anche istruttorie, proposte dalla parte istante, perché inammissibili e, in via subordinata, infondate «…Con refusione, inoltre, delle spese tutte…» e nominava, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. e), quale arbitro il Pres. Bartolomeo Manna. Il Prof. Avv. Massimo Zaccheo e il Pres. Bartolomeo Manna accettavano l’incarico e, ex art. 6, comma 3, del Codice individuavano nell’Avv. Gabriella Palmieri il terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale, la quale accettava l’incarico. Il Collegio Arbitrale fissava, quindi, l’udienza di discussione per il 14 marzo 2011. Nel corso dell’udienza le parti dichiaravano di accettare l’adesione alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e la composizione del Collegio arbitrale, dichiarando, inoltre, di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio. Il Collegio Arbitrale esperiva senza esito il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice. Il Collegio Arbitrale si riservava in ordine all’acquisizione delle istanze istruttorie e, comunque, al prosieguo della controversia. Con ordinanza in data 18 marzo 2011, prot. n. 0625, il Collegio Arbitrale disponeva l’ammissione della prova testimoniale dei calciatori A. L., M. G. e Riccardo Cortonesi “1) sul contenuto della conversazione chat avuta con il Sig. Tiziano Pasqui in data 3 febbraio 2010; in particolare sul tono, o meno, scherzoso della stessa conversazione e su quali frasi scritte loro dal Pasqui e relative risposte; 2) sul colloquio avuto il giorno successivo, 4 febbraio 2010, con i dirigenti del Monteriggioni; in particolare sulla circostanza che furono gli stessi dirigenti a chiedere conferma del colloquio che gli stessi calciatori ebbero con il Pasqui il giorno precedente, avendo sentito gli stessi calciatori parlarne negli spogliatoi”. Il Collegio disponeva, altresì, la proroga di novanta giorni, ex art. 25, comma 3, del Codice, del termine per la pronuncia del lodo e, cioè, sino al 25 luglio 2011. Con ordinanza in data 11 aprile 2011, prot. n. 0857, il Collegio Arbitrale, vista la richiesta della parte intimata FIGC in data 22 marzo 2011, prot. n. 0655, di assunzione del Sig. Steno Nencini, collaboratore della Procura Federale, quale testimone in prova contraria ai sensi dell’art. 22, comma 1, del Codice, disponeva l’ammissione della prova testimoniale del Sig. Steno Nencini sui seguenti capitoli in prova contraria: 1) “vero che i calciatori Landi, Graziani e Cortonesi gli riferirono di aver inteso come seria e concreta la proposta di illecito sportivo loro formulata da parte del Sig. Pasqui”; 2) “vero che i calciatori riferirono che il contenuto delle frasi dallo stesso Pasqui scritte durante la “chat Facebook” corrisponde a quanto verbalizzato in sede di audizione dell’8 aprile 2010”; 3) “vero che i calciatori gli riferirono di aver informato di loro iniziativa i dirigenti della propria società del “colloquio” avuto il giorno precedente con il Sig. Pasqui”. Il Collegio fissava l’audizione dei calciatori A. L., M. G. e Riccardo Cortonesi e del Sig. Steno Nencini e l’eventuale confronto tra i testimoni, ex art. 254 c.p.c., all’udienza del 9 maggio 2011. All’udienza del 9 maggio 2011, il Collegio Arbitrale, preso atto che il Sig. M. G., minorenne, non era accompagnato da un soggetto esercente la potestà genitoriale, non procedeva all’audizione del teste. Venivano ascoltati come testi il Sig. Riccardo Cortonesi e il Sig. Steno Nencini, mentre il Sig. A. L., pur regolarmente citato, non si presentava. Il Collegio Arbitrale fissava l’udienza di discussione al 13 giugno 2011. Le parti autorizzavano congiuntamente il Collegio Arbitrale a rendere anticipatamente noto il solo dispositivo, comunicando successivamente il testo integrale del lodo contenente l’esposizione dei motivi della decisione. Con ordinanza in data 18 maggio 2011, prot. n. 1367, il Collegio arbitrale, vista l’istanza in data 10 maggio 2011, prot. n. 1287, dell’Avv. Giotti, revocava il termine del 30 maggio 2011, assegnato alle parti all’udienza del 9 maggio 2011 per il deposito di una memoria conclusionale, e autorizzava l’ammissione della prova testimoniale del Sig. A. L. sui capitoli di prova, già ammessi con l’ordinanza in data 18 marzo 2011, prot. n. 0625, all’udienza del 13 giugno 2011. All’udienza del 13 giugno 2011, il Collegio Arbitrale, preso atto della comunicazione pervenuta in pari data in merito all’impossibilità del Sig. A.L. a comparire all’udienza, riteneva il materiale probatorio acquisito sufficiente e dichiarava chiusa la fase istruttoria, invitando le parti a discutere la controversia. la FIGC ribadiva le argomentazioni già svolte nella memoria di costituzione, sviluppandole, confutava le argomentazioni svolte dalle parti istanti, insistendo nelle conclusioni già rassegnate. Il Collegio arbitrale, dopo aver sentito le parti discutere il merito nel rispetto del principio del contraddittorio e rassegnare le proprie conclusioni, si riservava la decisione. DIRITTO 1. Come ricordato nel riepilogo dei fatti di causa, con la decisione di cui al C.U. n. 28/CDN dell’11 novembre 2010, la Commissione Disciplinare Nazionale FIGC aveva rigettato l’appello proposto dalla società UC Sinalunghese ASD e dal Sig. Tiziano Pasqui avverso la decisione, pubblicata sul C.U. n. 21 del 16 settembre 2010, con la quale la Commissione Disciplinare Territoriale – Lega nazionale Dilettanti Comitato Regionale Toscana aveva irrogato, in accoglimento del deferimento proposto dalla Procura Federale, al Sig. Tiziano Pasqui la squalifica della interdizione per tre anni e alla società UC Sinalunghese la penalizzazione di punti cinque da scontarsi nel Campionato allievi regionali in corso, in relazione all’art. 7 Codice della Giustizia Sportiva FIGC (di seguito, per brevità, C.G.S), per avere il primo contattato, in data 3 febbraio 2010, attraverso il social network face book, i calciatori M. G., Riccardo Cortonesi e A. L., tesserati per la Polisportiva Banca Monteriggioni, che la Sinalunghese avrebbe affrontato il successivo 7 febbraio 2010, proponendo agli stessi di non impegnarsi in modo da consentire a quest’ultima di acquisire la matematica certezza di vincere il campionato di categoria. L’art. 7 del C.G.S., intitolato “Illecito sportivo e obbligo di denunzia”, prevede, infatti, al primo comma, che costituisce illecito sportivo “il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”. Con i motivi di impugnazione sviluppati anche nella discussione orale, la parte istante ha censurato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale predetta, contestandone l’impianto logico-ricostruttivo e le conseguenze giuridiche che ne sono derivate. 2.2. La parte istante contesta, in particolare, la correttezza della predetta decisione con riferimento all’accertata sussistenza di un intento di illecito sportivo e diretto ad alterare il risultato della partita da giocare la domenica successiva al colloquio in chat, sottolineando, soprattutto, il carattere scherzoso della conversazione con i tre giocatori, dei quali in passato il Sig. Pasqui era stato allenatore e con i quali aveva, perciò, confidenza. Le censure sono infondate. Il punto nodale della questione può essere individuato nella ricostruzione effettuata dalla Procura Federale del carattere non scherzoso e, comunque, non percepito come tale, della proposta formulata via chat dal Sig. Pasqui ai tre calciatori. Dall’audizione dei testi effettuata all’udienza del 9 maggio 2011, risultava con chiarezza che il teste Sig. Steno Nencini della Procura Federale confermava senz’altro il tenore e il contenuto delle dichiarazioni rese dai tre calciatori summenzionati, ribadendo di escludere il tono scherzoso della conversazione con il Sig. Pasqui (“Nessuno di loro mi disse che era una conversazione fatta in tono scherzoso”; “ nel corso della loro deposizione non è mai emerso il tono scherzoso della conversazione avuta con il Sig. Pasqui nella chat di Facebook, tono scherzoso che è stato invece evocato dal Sig. Pasqui stesso nel corso del suo interrogatorio”; “Il contenuto del verbale corrisponde fedelmente al contenuto delle dichiarazioni rese dai ragazzi chiamati a testimoniare”). Il calciatore Riccardo Cortonesi, che si ricorda, è stato l’unico dei tre calciatori che il Collegio arbitrale ha potuto interrogare (per gli altri due, entrambi minorenni, ciò non è stato possibile, o per la mancata presenza anche dell’esercente la potestà genitoriale, o per la mancata comparizione all’udienza, pur se regolarmente citato), ha ricostruito la conversazione con il Sig. Pasqui, ma, sostanzialmente, non ha disconosciuto il tenore della deposizione resa innanzi alla Procura Federale, quando ha confermato che “ non si poteva stabilire il tono usato” nel corso della conversazione perché “fatta in chat”. Il tono (qualificato dall’istante) scherzoso della conversazione, peraltro, difficilmente configurabile con assoluta certezza proprio per le caratteristiche del dialogo via chat, del quale, oltretutto, non è rimasta alcuna traccia “stampabile”, (se non nel server centrale di facebook, al quale, ovviamente, si può accedere solo con atti del giudice penale), non è emerso con chiarezza e univocità dall’istruttoria svolta. 3. In conclusione, le argomentazioni sulle quali la Commissione Disciplinare Nazionale ha fondato le proprie valutazioni vanno condivise. Deve ritenersi, pertanto, che la Commissione abbia correttamente accertato la sussistenza del comportamento contestato alla parte istante con la sua decisione e con quella della Commissione Disciplinare Territoriale, in linea con quanto previsto dall’articolo 7 del C.G.S. L’impianto della motivazione della decisione della Commissione Disciplinare appare, dunque, sostanzialmente corretto alla luce delle risultanze procedimentali indicate e analiticamente esaminate, valutate sul piano fattuale e logico-giuridico. La motivazione è congrua, sufficiente e condivisibile, salvo le precisazioni che saranno svolte al punto successivo a proposito dell’entità delle sanzioni erogate dalla Commissione stessa. 4. Come si è già detto, la parte istante ha chiesto “…revocare e/o riformare integralmente le decisioni degli organi di giustizia sportiva della FIGC e prosciogliere il Sig. Pasqui Tiziano dagli addebiti contestati…o derubricare il capo di incolpazione dall’art. 7 comma 1 del C.G.S. al solo art. 1 comma 1 e conseguentemente applicare…la sanzione minima che sarà ritenuta di giustizia e di ragione…”. La censura attinente ai profili di incongruità, per eccesso, della pena irrogata, merita parziale accoglimento. Su tale specifico punto la Commissione Disciplinare Nazionale, affermata la responsabilità dell’incolpato in ordine alle violazioni regolamentari contestate con il provvedimento di deferimento, si è limitata a confermare la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale – Lega nazionale Dilettanti Comitato Regionale Toscana . Si tratta, a ben vedere, di una motivazione eccessivamente sintetica, la quale non appare totalmente rispettosa del principio di adeguatezza. La riportata motivazione, infatti, non tiene adeguatamente conto dei principi generali che regolano la materia, né di tutti i dati della fattispecie come sopra esposta e analizzata. Va, infatti, ricordato che l’apprezzamento richiesto al Collegio Arbitrale in merito si delinea in modo compiuto anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale elaborato in particolare da questo Tribunale, con riguardo alla “non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione” e tenendo conto del carattere pienamente devolutivo dell’arbitrato TNAS, per effetto del quale il potere dell’organo arbitrale si estende alle valutazioni di merito (v. Lodo in data 5 novembre 2010 Sig. Donato Mauro c. FIGC e AIA). Se sussistono elementi gravi, precisi e concordanti in merito all’effettività della condotta attribuita alla parte istante, non appare, però, proporzionata alla gravità della condotta stessa la misura della sanzione inflitta dell’inibizione per un periodo di tre anni. Dal riepilogo dei fatti di causa risulta che l’entità della sanzione inflitta non è proporzionata alla dimensione del comportamento antisportivo realizzato dalla parte istante, che, nella fattispecie, è circoscritto a un’unica conversazione in chat, seppure per alcuni aspetti censurabile nella misura in cui poteva indurre gli altri interlocutori, per l’età di questi ultimi e per il rapporto che li legava all’istante, che era stato il loro allenatore. In sostanza, la violazione della parte istante resta grave, ma, alla luce delle superiori considerazioni, non così grave da giustificare un periodo di inibizione della durata di tre anni. In considerazione della specificità del caso di specie, il Collegio ritiene di seguire l’orientamento giurisprudenziale recentemente elaborato dalla Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite, che, con la decisione n. 1 di cui al C.U. n. 288/CGF – riunione del 20 maggio 2011, integrato con le motivazioni di cui al C.U. n. 303/CGF dell’8 giugno 2011, in una fattispecie analoga, dove, anzi, la condotta contestata all’incolpato era anche più grave di quella attribuita al Sig. Pasqui, ha interpretato il disposto dell’art. 7, comma 1, C.G.S., riducendo l’inibizione di tre anni, comminata dalla Commissione Disciplinare Nazionale, che appare “eccessivamente onerosa a quella più congrua, in considerazione della pregressa condotta…e della circostanza che la inibizione incide sul pieno esercizio dell’attività lavorativa dello stesso…”; anche nell’ottica, costituzionalmente orientata, derivante dalle statuizioni contenute nella recente sentenza della Corte Costituzionale n. 49/11. Il Collegio, pertanto, ritiene di confermare la sanzione dell’inibizione per la violazione dell’art. 7 del C.G.S. irrogata dalla Corte di Giustizia Federale al Sig. Tiziano Pasqui, ma di ridurre a diciotto mesi il periodo di inibizione allo stesso comminato. 5. Attesa la complessità delle questioni trattate e la parziale soccombenza delle parti istanti, il Collegio Arbitrale ritiene di porre a carico del Sig. Tiziano Pasqui per due terzi e della Federazione Italiana Giuoco Calcio per il restante terzo le spese del procedimento e per assistenza difensiva che liquida in euro 750,00 (settecentocinquanta/00); e di porre a carico del Sig. Tiziano Pasqui per due terzi e della Federazione Italiana Giuoco Calcio per il restante terzo, con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, che liquida complessivamente in € 6000,00 (seimila/00) e al rimborso delle spese documentate dal Collegio Arbitrale, oltre IVA e CPA come per legge. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così decide: a) accoglie parzialmente l’istanza di arbitrato presentata dal Sig. Tiziano Pasqui nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio e, per l’effetto, riduce la sanzione, irrogata dalla Commissione Disciplinare Nazionale con la decisione impugnata indicata in motivazione, a diciotto mesi di inibizione; b) pone a carico del Sig. Tiziano Pasqui per due terzi e della Federazione Italiana Giuoco Calcio per il restante terzo il pagamento delle spese per assistenza difensiva, liquidate come in motivazione; c) pone a carico del Sig. Tiziano Pasqui per due terzi e della Federazione Italiana Giuoco Calcio per il restante terzo, con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come in motivazione; d) pone a carico del Sig. Tiziano Pasqui per due terzi e della Federazione Italiana Giuoco Calcio per il restante terzo il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport; e) dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso in Roma, il giorno 13 giugno 2011, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Gabriella Palmieri F.to Massimo Zaccheo F.to Bartolomeo Manna
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