F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012 del 05 Agosto 2011 (600) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO METELLI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. ASD Hispellum Calcio Femminile) E DELLA SOCIETA’ ASD HISPELLUM CALCIO FEMMINILE (nota n. 9196/672pf10-11/AM/LG/gb del 30.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012 del 05 Agosto 2011 (600) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO METELLI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. ASD Hispellum Calcio Femminile) E DELLA SOCIETA’ ASD HISPELLUM CALCIO FEMMINILE (nota n. 9196/672pf10-11/AM/LG/gb del 30.5.2011). La Commissione Disciplinare Nazionale,rilevato che, con atto del 30 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Francesco Metelli, Presidente della Società ASD Hispellum Calcio Femminile, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 8, capitolo 2, paragrafo a), del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, della documentazione attestante l’inesistenza di pendenze debitorie prevista dal punto n. 8, pag. 4, del citato CU; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Metelli, della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 250,00; rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS, P.Q.M. Infligge al Sig. Francesco Metelli la inibizione per giorni 20 (venti) e alla Società ASD Hispellum Calcio Femminile l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).
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