F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014 del 01 Settembre 2011 (1) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD TORREGROTTA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG. ANTONINO SINDONI (Presidente) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA S.S. 2011/2012 NONCHE’ L’AMMENDA DI € 4.000,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 510 del 28.6.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014 del 01 Settembre 2011 (1) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD TORREGROTTA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG. ANTONINO SINDONI (Presidente) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA S.S. 2011/2012 NONCHE’ L’AMMENDA DI € 4.000,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 510 del 28.6.2011). Il Collegio Arbitrale presso la LND, con decisione assunta il 21 novembre 2009 e pubblicata sul CU n. 2/2009, accoglieva il ricorso del sig. Santo Errante e per l’effetto obbligava la società ASD Torregrotta a pagare al ricorrente, quale allenatore della predetta società, la somma di € 3.200,00 a saldo del premio di tesseramento, maggiorata degli interessi di € 50,00, il tutto per complessivi € 3.250,00. Tale decisione, di natura definitiva, era dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 94 ter comma 13 NOIF, collegato al comma 15 dell’art. 8 CGS. A siffatta decisione, comunicata alle parti con lettera raccomandata del Collegio Arbitrale del 27 novembre 2009, prot. 122/89, seguiva la lettera, datata 11 dicembre 2009, con la quale il Comitato Regionale Sicilia significava alla società ASD Torregrotta la sussistenza dell’obbligo di eseguire il pagamento del dovuto a mezzo di bonifico da effettuarsi entro giorni dieci dal ricevimento della lettera. La società ASD Torregrotta, con lettera d’accompagno 23 dicembre 2009, a firma del presidente sig. Antonino Sindoni, faceva pervenire al Comitato Regionale Sicilia un modulo sottoscritto dalla società e dall’Errante, definito ricevuta liberatoria, che attestava il versamento, effettuato dalla prima in favore del secondo, dell’importo, in contanti, di € 3.160,00 a saldo della stagione 2008/2009 e con riferimento alla lettera del Comitato Regionale Sicilia di cui sopra. Il sig. Santo Errante, con lettera 3 marzo 2010, denunciava al Comitato Regionale Sicilia la falsità del documento in quanto esso si riferiva a pagamenti precedenti ai quali erano state sostituite la data a la motivazione, di guisa che alcun versamento era stato dalla società effettuato con riferimento alla decisione del Collegio Arbitrale. L’intero incarto, in data 3 marzo 2010, veniva inviato dal Comitato Regionale Sicilia alla Procura Federale affinché fosse accertata la consistenza dei fatti e fosse adottato ogni consequenziale provvedimento. La Procura, istruita la pratica, raccolte le dichiarazioni del Sindoni e dell’Errante, deferiva alla CDT presso il Comitato Regionale Sicilia il sig. Antonino Sindoni, presidente della società ASD Torregrotta, per violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 13, primo e secondo inciso, NOIF e con riferimento all’art. 8, comma 9, CGS e la stessa società ASD Torregrotta a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS per la condotta ascritta al proprio presidente. La CDT, nel contraddittorio delle parti, con decisione del 28 giugno 2011 pubblicata sul CU n. 510 di pari data, riteneva fondato il deferimento ed infliggeva al Sindoni la inibizione per anni 1 (uno) ed alla società ASD Torregrotta la penalizzazione di 3 (tre) punti nella classifica del campionato di competenza della stagione sportiva 2011/2012, nonché l’ammenda di € 4.000,00 (Euro quattromila). Avverso questa decisione ricorrono la società ASD Torregrotta ed il sig. Antonino Sindoni, con memoria datata 5 luglio 2011, per ottenere l’annullamento della decisione medesima, da assumersi previo espletamento di perizia calligrafica finalizzata ad accertare l’autenticità della firma apposta dall’Errante sul modulo oggetto della contestazione e di prova testimoniale sulla circostanza che l’Errante, percependo la somma di € 3.160,00, aveva in effetti sottoscritto di suo pugno la dichiarazione liberatoria. Sostengono i ricorrenti che l’Errante aveva inspiegabilmente negato tanto il pagamento quanto la propria firma e che aveva fatto ciò a distanza di tempo e senza alcuna plausibile ragione, sicché contro di lui era stata presentata formale denuncia – querela per i reati di calunnia e di diffamazione. Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura Federale la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. La Commissione osserva quanto segue. Nel mentre non appare acquisita agli atti d’indagine la prova certa afferente la fondatezza dell’assunto dell’Errante, è comunque certo che la società ASD Torregrotta non ha adempiuto correttamente alla decisione del Collegio Arbitrale, non avendo corrisposto al creditore l’esatto importo che gli era dovuto (€ 3.160,00 in luogo di € 3.250,00), né rispettato le modalità di pagamento a mezzo bonifico che le erano state comunicate dal Comitato Regionale Sicilia. Siffatto convincimento induce a ritenere del tutto ininfluenti i mezzi istruttori formulati dai ricorrenti, la cui istanza di ammissione va pertanto rigettata. Entrambe le circostanze, non oggetto di contestazione, appaiono tuttavia di minore gravità rispetto al convincimento espresso in parte motiva dalla CDT ed inducono al parziale accoglimento del ricorso limitatamente all’entità della sanzioni comminate in primo grado. P.Q.M. accoglie il ricorso, e, per l’effetto, riduce la inibizione a carico del sig. Antonino Sindoni da anni 1 (uno) a mesi 8 (otto); riduce la penalizzazione dei punti in classifica a carico della società ASD Torregrotta da 3 (tre) a 2 (due) punti da scontarsi nella stagione sportiva 2011/2012; riduce l’ammenda a carico della società ASD Torregrotta da € 4.000,00 ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00). Nulla per la tassa non versata.
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