F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014 del 01 Settembre 2011 (497) – APPELLO DEL SIG. GIUSEPPE SPATOLA (all’epoca dei fatti Amministratore Unico della Soc. FC Sporting Benevento Srl) AVVERSO LA SANZIONE INIBIZIONE PER ANNI 5, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Campania CU n. 112 del 21.4.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014 del 01 Settembre 2011 (497) – APPELLO DEL SIG. GIUSEPPE SPATOLA (all’epoca dei fatti Amministratore Unico della Soc. FC Sporting Benevento Srl) AVVERSO LA SANZIONE INIBIZIONE PER ANNI 5, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Campania CU n. 112 del 21.4.2011). Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 1 del 13 gennaio 2006, dichiarava il fallimento della società FC Sporting Benevento; in precedenza e più precisamente il 7 luglio 2005 la COVISOC aveva rilevato il mancato possesso da parte di detta società dei requisiti di ammissione al campionato di Serie C1, stante la sussistenza tanto di debiti nei confronti dell’Erario e degli Enti previdenziali scaduti al 31 marzo 2005 afferenti rapporti di lavoro con tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, quanto di carenze patrimoniali non ripianate per € 1.216.427,00, nonché di irregolarità di bilancio al 31 marzo 2005. In siffatta situazione alla società FC Sporting Benevento veniva revocata l’affiliazione ed era disposto lo svincolo d’autorità dei calciatori per essa tesserati. Poiché nel periodo dal 19 giugno 2002 al 13 gennaio 2006 (data di pubblicazione della sentenza di fallimento) il sig. Giuseppe Spatola era risultato essere l’amministratore unico della società, la Procura Federale con atto del 4 novembre 2010 lo deferiva alla CDT presso il Comitato Regionale Campania e gli contestava la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 21 commi 2 e 3 NOIF perché, in ragione della carica ricoperta e dei conseguenti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione esercitati nel biennio antecedente il fallimento, aveva determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della società. La CDT con decisione assunta il 20 aprile 2011 e pubblicata sul CU n. 112 del giorno successivo infliggeva al deferito la sanzione della inibizione per anni cinque. Avverso siffatta decisione ricorre il sig. Giuseppe Spatola con atto datato 7 luglio 2011, istando per il proprio proscioglimento ed in subordine per la riduzione della sanzione. Motiva il ricorrente che alcuna specifica colpa ad esso imputabile era stata accertata e che la sanzione gli era stata comminata sulla base del solo dato oggettivo costituito dall’aver egli ricoperto cariche sociali al momento della dichiarazione di fallimento e nel biennio precedente, con conseguente illegittimità dell’automatica ed acritica applicazione dell’art. 21 commi 2 e 3 NOIF operata dalla CDT. Alla riunione odierna la Procura Federale ha chiesto il rigetto del ricorso; il ricorrente, rappresentato dal proprio difensore, ha insistito per l’accoglimento. Questa Commissione osserva quanto segue. È indubbio, in quanto documentalmente provato e peraltro non contestato, che nel periodo evidenziato nel deferimento, l’attuale ricorrente aveva ricoperto la carica di amministratore unico della società FC Sporting Benevento srl e che le irregolarità che la COVISOC aveva accertato si erano verificate durante la sua gestione. Pertanto, le circostanze riscontrate dalla COVISOC non potevano non essere riferite allo Spatola, la cui gestione aveva portato la società tanto ad insolvenza, così determinando la dichiarazione di fallimento, quanto alla revoca della affiliazione. Lo Spatola, da parte sua, in questa come in altre sedi non ha offerto la benché minima prova di aver adottato ogni possibile iniziativa per evitare il dissesto della società, sicché la responsabilità che gli è stata riconosciuta in primo grado deve essere confermata. Tanto appare sufficiente per il rigetto della istanza di proscioglimento di cui al primo capo di ricorso, che merita invece di essere accolto in punto di riduzione della sanzione, che è suscettibile di essere ricondotta entro limiti di minore gravità. P.Q.M. accoglie per quanto di ragione il ricorso e per l’effetto, a parziale modifica della decisione della CDT, riduce la inibizione a carico del sig. Giuseppe Spatola da anni 5 (cinque) ad anni 3 (tre). Dispone la restituzione della tassa versata.
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