• Stagione sportiva: 2011/2012
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014 del 01 Settembre 2011
(644) – APPELLO DELLA SOCIETA’ USD PIETRASANTA MARINA 1911 AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 E LA SQUALIFICA DEL CAMPO PER 2 GIORNATE DI GARA DA SCONTARSI, DA PARTE DELLA PRIMA SQUADRA, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2011/2012, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR
Toscana – CU n. 78 del 3.6.2011).
(645) – APPELLO DEL SIG. ALESSANDRO ROSINI (già calciatore tesserato per la Soc. USD Pietrasanta Marina 1911) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 78 del 3.6.2011).
(646) – APPELLO DEL SIG. TOMMASO CORUCCI (calciatore tesserato per la Soc. USD Pietrasanta Marina 1911) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 78 del 3.6.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014 del 01 Settembre 2011
(644) – APPELLO DELLA SOCIETA’ USD PIETRASANTA MARINA 1911 AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 E LA SQUALIFICA DEL CAMPO PER 2 GIORNATE DI GARA DA SCONTARSI, DA PARTE DELLA PRIMA SQUADRA, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2011/2012, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR
Toscana - CU n. 78 del 3.6.2011).
(645) – APPELLO DEL SIG. ALESSANDRO ROSINI (già calciatore tesserato per la Soc. USD Pietrasanta Marina 1911) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 78 del 3.6.2011).
(646) – APPELLO DEL SIG. TOMMASO CORUCCI (calciatore tesserato per la Soc. USD Pietrasanta Marina 1911) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 78 del 3.6.2011).
la Commissione Disciplinare Nazionale; preliminarmente dispone la riunione dei ricorsi n. 644, 645 e 646 per connessione oggettiva. letti i reclami; esaminati gli atti, udite le conclusioni delle parti presenti, con i difensori degli appellanti che hanno chiesto l’accoglimento dei loro rispettivi gravami, mentre il rappresentante della Procura Federale ne ha invocato il rigetto, osserva quanto segue. Le tesi difensive si fondano principalmente sul tentativo di inficiare i risultati delle indagini con particolare riferimento alla ricostruzione dell’accaduto, dando rilievo alle discrasie evidenziate tra le varie deposizioni raccolte dal collaboratore della Procura Federale. A ben esaminare però le diverse testimonianze si può affermare che le differenze tra loro, peraltro giustificabili tenendo conto della concitazione che ha caratterizzato l’episodio di violenza fisica e verbale posto in essere dai due calciatori sanzionati unitamente ad altri soggetti non identificati, non sono di tale rilevanza da poter far scaturire dubbi sulla ricostruzione dell’accaduto. Appare infatti innegabile che al termine della gara il calciatore Guzzo sia stato aggredito e colpito da tesserati della compagine avversaria in più riprese, anche con l’uso di un corpo contundente, e che è riuscito ad evitare più gravi conseguenze solo grazie all’intervento del Presidente della società ospitante. L’aggressione è stata riferita con dovizia di particolari dai dirigenti della ASD Lammari, con particolare riferimento alla sua seconda fase, nonché dal Guzzo, e, seppur indirettamente, è stata confermata dallo stesso sig. Ciaponi, Presidente della USD Pietrasanta Marina. Il calciatore Rosini ha apostrofato ed affrontato l’avversario brandendo un corpo contundente che aveva con sé, circostanza che dimostra come egli abbia agito con premeditazione, colpendolo anche con calci e pugni; il Corucci invece l’ha poi attinto dalle prime gradinate colpendolo con pugni alla testa che gli hanno con tutta evidenza provocato l’ematoma all’occipite rilevato dai sanitari del Pronto Soccorso e riportato nel relativo referto unitamente ad altre ferite riscontrate sulla persona del Guzzo. Su questa ricostruzione la Commissione Territoriale ha fondato la propria decisione, motivandola in maniera adeguata, tale da poter affermare che il provvedimento in questa sede impugnato non merita alcuna censura ma di essere al contrario integralmente confermato. P. Q. M.
Rigetta i reclami e conferma l’impugnata decisione resa dalla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale della Toscana.. Ordina l’addebito della tassa non versata dalla Società USD Pietrasanta Marina 1911 e l’incameramento delle tasse rispettivamente versate dai sigg.ri Rosini Alessandro e Corucci Tommaso nei limiti di € 65,00 disponendo la restituzione della somma versata in eccesso pari ad € 35,00.
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(644) – APPELLO DELLA SOCIETA’ USD PIETRASANTA MARINA 1911 AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 E LA SQUALIFICA DEL CAMPO PER 2 GIORNATE DI GARA DA SCONTARSI, DA PARTE DELLA PRIMA SQUADRA, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2011/2012, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR
Toscana – CU n. 78 del 3.6.2011).
(645) – APPELLO DEL SIG. ALESSANDRO ROSINI (già calciatore tesserato per la Soc. USD Pietrasanta Marina 1911) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 78 del 3.6.2011).
(646) – APPELLO DEL SIG. TOMMASO CORUCCI (calciatore tesserato per la Soc. USD Pietrasanta Marina 1911) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 78 del 3.6.2011)."