F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014 del 01 Settembre 2011 (667) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI MAGRÍ (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Camaleonte Calcio) E DELLA SOCIETA’ ASD CAMALEONTE CALCIO (nota n. 10266/697pf10-11/AM/LG/fda del 27.6.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014 del 01 Settembre 2011 (667) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI MAGRÍ (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Camaleonte Calcio) E DELLA SOCIETA’ ASD CAMALEONTE CALCIO (nota n. 10266/697pf10-11/AM/LG/fda del 27.6.2011). La Commissione Disciplinare Nazionale, • rilevato che, con atto del 27 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Giovanni Magrì, Presidente della ASD Camaleonte Calcio, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione ai punti 8) e 9) pag. 4 e 1), 3) e 4) pag. 7, del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS; • rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; • rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, della attestazione di inesistenza di situazioni debitorie, della dichiarazione attestante la disponibilità di un impianto omologato di giuoco, dello statuto sociale vigente, delle autocertificazioni attestanti il rispetto delle norme previste dall’art. 22/bis NOIF nonché della dichiarazione di avvalersi di un allenatore regolarmente iscritto nei ruoli del settore tecnico della FIGC per la conduzione tecnica della squadra; • rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Magrì, della sanzione della inibizione per mesi 2 (due) ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 1.250,00; • rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; • viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale; • ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS, P.Q.M. Infligge al Sig. Giovanni Magrì la inibizione per giorni 45 (quarantacinque) e alla Società ASD Camaleonte Calcio l’ammenda di € 1.250,00 (milleduecentociquanta/00).
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