F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014 del 01 Settembre 2011 (669) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIACOMO ROSSI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Monti Paschi Siena ora ASD Siena Calcio Femminile) E DELLA SOCIETA’ ASD MONTI PASCHI SIENA ora ASD SIENA CALCIO FEMMINILE (nota n. 10265/696pf10-11/AM/LG/fda del 27.6.2011). La Commissione Disciplinare Nazionale,

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014 del 01 Settembre 2011 (669) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIACOMO ROSSI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Monti Paschi Siena ora ASD Siena Calcio Femminile) E DELLA SOCIETA’ ASD MONTI PASCHI SIENA ora ASD SIENA CALCIO FEMMINILE (nota n. 10265/696pf10-11/AM/LG/fda del 27.6.2011). La Commissione Disciplinare Nazionale, • rilevato che, con atto del 27 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Giacomo Rossi, Presidente della ASD Siena Calcio Femminile, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 4, pag. 7, del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS; • rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; • rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, della dichiarazione di avvalersi di un allenatore regolarmente iscritto nei ruoli del settore tecnico della FIGC per la conduzione tecnica della squadra, prevista dal punto 4, pag. 7, del citato CU; • rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Rossi, della sanzione della inibizione per mesi 1 (uno) ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 250,00; • rilevato che i deferiti, con memoria tempestivamente presentata, cui risulta allegata la comunicazione di esito positivo dell’istruttoria relativa all’iscrizione al Campionato proveniente dalla COVISOD, deducono la completezza della documentazione trasmessa, sebbene – osserva la Commissione – in detta comunicazione non risulti riempita la casella riservata, per l’appunto, alla dichiarazione di avvalersi di un allenatore, che è adempimento la cui inosservanza non determina la non ammissione al campionato (CU 81/2010, pag. 6); • rilevato, altresì, che la locuzione utilizzata (“esito positivo”), ancorché posta a chiusura della comunicazione, non costituisce un elemento concludente per dimostrare che nella documentazione trasmessa fosse effettivamente presente detta dichiarazione quanto, semmai, la manifestazione del vaglio positivo, da parte della COVISOD, dell’istruttoria circa i documenti necessari per l’iscrizione al campionato, avendo l’interessata assolto correttamente a tutti gli adempimenti in mancanza dei quali non sarebbe stata iscritta e nei quali non è contemplata detta dichiarazione; • viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale; • ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS, P.Q.M. Infligge al Sig. Giacomo Rossi la inibizione per giorni 20 (venti) e alla Società ASD Monte Paschi Siena ora ASD Siena Calcio Femminile l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).
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