F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014 del 01 Settembre 2011 (670) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO PERRI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Pol. Real Cosenza) E DELLA SOCIETA’ POL. REAL COSENZA (nota n. 10271/705pf10-11/AM/LG/fda del 27.6.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014 del 01 Settembre 2011
(670) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO PERRI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Pol. Real Cosenza) E DELLA SOCIETA’ POL. REAL COSENZA (nota n. 10271/705pf10-11/AM/LG/fda del 27.6.2011).
• rilevato che, con atto del 27 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Vincenzo Perri, Presidente della Polisportiva Real Cosenza, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 7, pag. 4, del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4,
co. 1, CGS;
• rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
• rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, della fideiussione richiesta;
• rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Perri, della sanzione della inibizione per mesi 1 (uno) ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 250,00;
• rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
• viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
• ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS,
P.Q.M.
Infligge al Sig. Vincenzo Perri la inibizione per giorni 20 (venti) e alla Polisportiva Real Cosenza l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).
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