F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014 del 01 Settembre 2011 (671) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE LAVAGNA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Real Marsico) E DELLA SOCIETA’ ASD REAL MARSICO (nota n. 10273/707pf10-11/AM/LG/fda del 27.6.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014 del 01 Settembre 2011
(671) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE LAVAGNA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Real Marsico) E DELLA SOCIETA’ ASD REAL MARSICO (nota n. 10273/707pf10-11/AM/LG/fda del 27.6.2011).
La Commissione Disciplinare Nazionale,
• rilevato che, con atto del 27 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Giuseppe Lavagna, Presidente della ASD Real Marsico, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione ai punti 9) pag. 4 e 4) pag. 7, del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS;
• rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
• rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, della dichiarazione attestante la disponibilità di un impianto omologato di giuoco nonché della dichiarazione di avvalersi di un allenatore regolarmente iscritto nei ruoli del settore tecnico della FIGC per la conduzione tecnica della squadra;
• rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Lavagna, della sanzione della inibizione per giorni 40 (quaranta) ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 500,00;
• rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
• viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
• ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS,
P.Q.M.
Infligge al Sig. Giuseppe Lavagna la inibizione per mesi 1 (uno) e alla ASD Real Marsico l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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