• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.22 a carico di:
FORMICA Simone, calciatore della società A:S.D. FC Maratea; e della Soc. A.S.D. F.C. MARATEA per rispondere: il primo della violazione degli artt.1,comma 1; 10, comma 6; 22, comma 8, C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per avere partecipato nella corrente stagione sportiva alla gara Enotria Tortora – Maratea valevole per il campionato Giovanissimi provinciali disputata in data 20.02.2011 malgrado fosse squalificato a seguito di decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria e per avere sottoscritto la distinta in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati partecipavano alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza secondo le norme vigenti; la SOCIETA’ A.S.D. F.C. MARATEA per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art.4, comma.2, C.G.S. delle violazioni ascritte al proprio tesserato.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.22 a carico di:
FORMICA Simone, calciatore della società A:S.D. FC Maratea; e della Soc. A.S.D. F.C. MARATEA per rispondere: il primo della violazione degli artt.1,comma 1; 10, comma 6; 22, comma 8, C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per avere partecipato nella corrente stagione sportiva alla gara Enotria Tortora - Maratea valevole per il campionato Giovanissimi provinciali disputata in data 20.02.2011 malgrado fosse squalificato a seguito di decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria e per avere sottoscritto la distinta in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati partecipavano alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza secondo le norme vigenti; la SOCIETA’ A.S.D. F.C. MARATEA per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art.4, comma.2, C.G.S. delle violazioni ascritte al proprio tesserato.
IL DEFERIMENTO
In data 15.03.2011 il Presidente del Comitato Regionale Calabria comunicava alla Procura Federale che il calciatore Formica
Simone, tesserato per la Soc. A.S.D. F.C. Maratea aveva preso parte alla gara Enotria Tortora – Maratea disputata il 20.2.2011 in
posizione irregolare in quanto squalificato per tre giornate effettive di gara così come riportato sul C.U. del Comitato Regionale
Calabria n.23/G
Inoltre, lo stesso Formica, quale capitano della squadra, aveva sottoscritto una dichiarazione attestante che tutti i calciatori della sua
squadra si trovavano in posizione regolare e aveva diritto a partecipare alla gara.
La procura Federale, esaminati gli atti e accertata la inadempienza, deferiva il sig. Formica Simone e la Soc. A.S.D. F.C. Maratea a
questa Commissione Territoriale per rispondere delle incolpazioni di cui in rubrica.
IL DIBATTIMENTO
Nella riunione del 4 luglio 2011 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale Avv.
Giafranco Marcello. Nessuno è comparso per i deferiti.
LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE
Il Sostituto Procuratore Federale, con una breve requisitoria, ha compiutamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le
seguenti richieste: per il sig. Formica Simone la squalifica per anni due; per la Soc. A.S.D. F.C. Maratea tre punti di penalizzazione
da scontare nella stagione sportiva 2011/2012 e l’ammenda di € 500,00.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Commissione che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrano gli estremi delle violazioni contestate così
come specificate in rubrica.
E’ però facoltà dell’Organo Giudicante ( così come affermato più volte dalla Commissione Disciplinare Nazionale) graduare la pena
in relazione alla maggiore o minore gravità della violazione commessa senza dover necessariamente ricorrere al criterio
dell’automatismo.
Nel caso di specie appare equo sanzionare il sig. Formica Simone con la squalifica fino al 30 giugno 2012 e la Soc. A:S.D. Maratea
con la penalizzazione di tre punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2011 – 2012 e l’ammenda di € 300,00.
P.Q.M.
la Commissione Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga:
- al sig. FORMICA Simone la squalifica fino al 30 GIUGNO 2012;
- alla società A.S.D. F.C. MARATEA la penalizzazione di TRE (3) punti in classifica da scontare nel Campionato Giovanissimi della
stagione sportiva 2011/2012;
- alla società A.S.D. F.C. MARATEA l’ammenda di € 300,00 (trecento/00).
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COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.22 a carico di:
FORMICA Simone, calciatore della società A:S.D. FC Maratea; e della Soc. A.S.D. F.C. MARATEA per rispondere: il primo della violazione degli artt.1,comma 1; 10, comma 6; 22, comma 8, C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per avere partecipato nella corrente stagione sportiva alla gara Enotria Tortora – Maratea valevole per il campionato Giovanissimi provinciali disputata in data 20.02.2011 malgrado fosse squalificato a seguito di decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria e per avere sottoscritto la distinta in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati partecipavano alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza secondo le norme vigenti; la SOCIETA’ A.S.D. F.C. MARATEA per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art.4, comma.2, C.G.S. delle violazioni ascritte al proprio tesserato."