COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr. 24 a carico di: 1) il Dirigente MANCUSO Antonio, l’Allenatore TOLOMEO Vitaliano ed il calciatore DOLCE Davide, tesserati per l’USD Real Catanzaro 1969, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. per avere sottaciuto, nel corso delle rispettive loro audizioni di avere riconosciuto nella persona del calciatore Albano Alessio il responsabile dell’aggressione subita dallo stesso Dolce Davide; 2) il calciatore DOLCE Davide, tesserato per l’USD Real Catanzaro 1969, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., per avere effettuato una telefonata gravemente minacciosa al Presidente del ASD Serrese, signor Albano Salvatore, reclamando il saldo di alcuni rimborsi spese; 3)il calciatore ALBANO Alessio, tesserato per l’ASD Serrese, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., per avere aggredito, per ritorsione, il calciatore dell’USD Real Catanzaro 1969, Dolce Davide, al suo arrivo con la propria squadra nei pressi dello stadio di Serra San Bruno (VV),colpendolo con un pugno ed alcuni calci; 4)il Presidente dell’USD REAL CATANZARO 1969, signora DE VENUTO Maria, ed il calciatore SMILES Pasquale, tesserato per l’ASD Raffaele Nicastro, in atto in prestito all’USD Real Catanzaro 1969, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 1 e 3 del C.G.S., per non essersi presentati alla due convocazioni disposte dall’Ufficio della Procura Federale, per essere ascoltati; 5)la Società USD REAL CATANZARO 1969, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al Presidente De Venuto Maria ed ai tesserati Tolomeo Vitaliano, Mancuso Antonio, Dolce Davide e Smiles Pasquale; 6) la Società ASD SERRESE per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4,comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione ascritta al proprio calciatore Albano Alessio.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr. 24 a carico di: 1) il Dirigente MANCUSO Antonio, l’Allenatore TOLOMEO Vitaliano ed il calciatore DOLCE Davide, tesserati per l'USD Real Catanzaro 1969, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. per avere sottaciuto, nel corso delle rispettive loro audizioni di avere riconosciuto nella persona del calciatore Albano Alessio il responsabile dell’aggressione subita dallo stesso Dolce Davide; 2) il calciatore DOLCE Davide, tesserato per l'USD Real Catanzaro 1969, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., per avere effettuato una telefonata gravemente minacciosa al Presidente del ASD Serrese, signor Albano Salvatore, reclamando il saldo di alcuni rimborsi spese; 3)il calciatore ALBANO Alessio, tesserato per l’ASD Serrese, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., per avere aggredito, per ritorsione, il calciatore dell’USD Real Catanzaro 1969, Dolce Davide, al suo arrivo con la propria squadra nei pressi dello stadio di Serra San Bruno (VV),colpendolo con un pugno ed alcuni calci; 4)il Presidente dell’USD REAL CATANZARO 1969, signora DE VENUTO Maria, ed il calciatore SMILES Pasquale, tesserato per l’ASD Raffaele Nicastro, in atto in prestito all’USD Real Catanzaro 1969, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 1 e 3 del C.G.S., per non essersi presentati alla due convocazioni disposte dall’Ufficio della Procura Federale, per essere ascoltati; 5)la Società USD REAL CATANZARO 1969, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al Presidente De Venuto Maria ed ai tesserati Tolomeo Vitaliano, Mancuso Antonio, Dolce Davide e Smiles Pasquale; 6) la Società ASD SERRESE per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4,comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione ascritta al proprio calciatore Albano Alessio. IL DEFERIMENTO L’arbitro della gara Serrese – Real Catanzaro del 30.1.2011 nel supplemento di rapporto riferiva che, prima dell’inizio della gara, nei pressi del cancello di ingresso dello stadio, era scoppiata una rissa tra i calciatori delle due società. Al termine delle indagini la Procura Federale deferiva a questa Commissione Territoriale i calciatori e le società come sopra rubricate per rispondere delle incolpazioni loro ascritte. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del giorno 4 luglio 2011 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello e il Sig. Vitaliano Tolomeo in proprio e quale procuratore speciale di Mancuso Antonio, Dolce Davide, De Venuto Maria, Smiles Pasquale e la Soc. Real Catanzaro. Nessuno è comparso per la Soc. A.S.Serrese. Deve darsi preliminarmente atto che il Sig. Vitaliano Tolomeo, in proprio e nella qualità di procuratore speciale, ha proposto l’applicazione delle sanzioni ex art. 23 C.G.S. così determinate: per De Venuto Maria 20 giorni di inibizione da scontare nella stagione sportiva 2011/2012 – per Tolomeo Vitaliano 20 giorni di inibizione da scontare nella stagione sportiva 2011/2012 –per Mancuso Antonio 20 giorni di inibizione da scontare nella stagione sportiva 2011/2012 – per Dolce Davide una giornata di squalifica da scontare nella stagione sportiva 2011/2012 – per Smiles Pasquale una giornata di squalifica da scontare nella stagione sportiva 2011/2012 – per la U.S.D. Real Catanzaro € 100,00 di ammenda. La procura Federale ha prestato il proprio consenso ed ha formulato le seguenti richieste per gli assenti: per il calciatore Albano Alessio (Serrese) quattro giornate di squalifica da scontare nella stagione sportiva 2011/2012; a carico della Società ASD Serrese l’ammenda di € 300,00. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi dell’illecito loro contestato così come specificato in rubrica. Applicabile per i richiedenti l’applicazione delle sanzioni ex art.23 C.G.S. Congrue le sanzioni richieste. P.Q.M. la Commissione Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga: - a DE VENUTO Maria VENTI (20) giorni di inibizione e quindi fino all’8 AGOSTO 2011; - a TOLOMEO Vitaliano VENTI (20) giorni di inibizione e quindi fino all’8 AGOSTO 2011; -a MANCUSO Antonio VENTI (20) giorni di inibizione e quindi fino all’8 AGOSTO 2011; - a DOLCE Davide UNA (1) giornata di squalifica da scontare nella stagione sportiva 2011/2012; - a SMILES Pasquale UNA (1) giornata di squalifica da scontare nella stagione sportiva 2011/2012; - alla U.S.D. REAL CATANZATO € 100,00 (cento/00)di ammenda; - alla A.S.D. SERRESE l’ammenda di € 300,00(trecento/00); - ad ALBANO Alessio ( Serrese) QUATTRO (4) giornate di squalifica da scontare nella stagione sportiva 2011/2012.
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