COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.25 a carico di: 1) Antonio FALBO, dirigente accompagnatore della società Marca, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, 10, comma 6, del C.G.S. e dell’art. 36 del Regolamento per il settore dell’attività giovanile e scolastica, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore della società Marca, la distinta gara della partita Marca – Real Silana del 12.01.2011 in cui dichiarava che i giocatori, ivi menzionati, erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado i calciatori sopra indicati, inseriti in distinta, non ne avessero titolo come descritto nella parte motiva; 2) Emilio GAUDIO, dirigente accompagnatore della società Marca, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1;10, comma 6, del C.G.S. e dell’art. 36 del Regolamento per il settore dell’attività giovanile e scolastica, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore della società Marca, la distinta gara della partita Interlogos – Marca del 22.12.2010, in cui dichiarava che i giocatori, ivi menzionati, erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado i calciatori sopra indicati, inseriti in distinta, non ne avessero titolo come descritto nella parte motiva; 3) Gianluca MORETTI, dirigente accompagnatore della società Marca, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1; 10, comma 6, del C.G.S. e dell’art. 36 del Regolamento per il settore dell’attività giovanile e scolastica, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore della società Marca, la distinte gara della partita Commenda – Marca del 6.12.2010, in cui dichiarava che i giocatori, ivi menzionati, erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado i calciatori sopra indicati, inseriti in distinta, non ne avessero titolo come descritto nella parte motiva; 4) la società S.S.D. MARCA a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4,comma 2, del C.G.S. per la violazione ascritta ai propri tesserati ovvero ai soggetti che abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.25 a carico di: 1) Antonio FALBO, dirigente accompagnatore della società Marca, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, 10, comma 6, del C.G.S. e dell’art. 36 del Regolamento per il settore dell’attività giovanile e scolastica, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore della società Marca, la distinta gara della partita Marca - Real Silana del 12.01.2011 in cui dichiarava che i giocatori, ivi menzionati, erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado i calciatori sopra indicati, inseriti in distinta, non ne avessero titolo come descritto nella parte motiva; 2) Emilio GAUDIO, dirigente accompagnatore della società Marca, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1;10, comma 6, del C.G.S. e dell’art. 36 del Regolamento per il settore dell’attività giovanile e scolastica, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore della società Marca, la distinta gara della partita Interlogos - Marca del 22.12.2010, in cui dichiarava che i giocatori, ivi menzionati, erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado i calciatori sopra indicati, inseriti in distinta, non ne avessero titolo come descritto nella parte motiva; 3) Gianluca MORETTI, dirigente accompagnatore della società Marca, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1; 10, comma 6, del C.G.S. e dell’art. 36 del Regolamento per il settore dell’attività giovanile e scolastica, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore della società Marca, la distinte gara della partita Commenda - Marca del 6.12.2010, in cui dichiarava che i giocatori, ivi menzionati, erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado i calciatori sopra indicati, inseriti in distinta, non ne avessero titolo come descritto nella parte motiva; 4) la società S.S.D. MARCA a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4,comma 2, del C.G.S. per la violazione ascritta ai propri tesserati ovvero ai soggetti che abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. IL DEFERIMENTO Con nota dell’8.2.2011 il Delegato Provinciale di Cosenza della F.I.G.C. trasmetteva alla Procura Federale copia della decisione adottate dal Giudice Sportivo Territoriale di Cosenza, relativa alla gara Presila Vallecupo - Marca del 19.1.2011,dalla quale era possibile rilevare che nessun giocatore della soc. Marca risultava regolarmente tesserato. Eseguiti ulteriori accertamenti emergeva che alla data del 19.1.2011 i calciatori della soc. Marca, che avevano preso parte alla gara suddetta, risultavano regolarmente tesserati solo a far tempo dal 31.1.2011; e che, in precedenza, avevano partecipato ad altre gare pur non avendo titolo. Con distinti provvedimenti il G.S.T. di Cosenza adottava specifiche sanzioni nei confronti dei dirigenti che avevano consentito la partecipazione dei calciatori e della società. Espletate le opportune indagini la Procura Federale ha rimesso gli atti a questa Commissione per procedere in ordine alle incolpazioni contestate. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del giorno 4 luglio 2011 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale solo il sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello il quale , dopo una breve esposizione dei fatti ha così concluso: Per i sigg.ri Falbo Antonio, Gaudio Emilio e Moretti Gioanluca due anni di inibizione; per la Soc. Marca tre punti di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2011- 2012 e l’ammenda di € 1000,00. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrano gli estremi delle violazioni contestate così come specificate in rubrica non potendo revocarsi in dubbio che gli incolpati si siano resi responsabili delle violazioni loro ascritte. E’ però facoltà dell’Organo Giudicante ( così come affermato più volte dalla Commissione Disciplinare Nazionale) graduare la pena in relazione alla maggiore o minore gravità della violazione commessa senza dover necessariamente ricorrere al criterio dell’automatismo. Nel caso di specie appare equo sanzionare i sigg.ri Falbo Antonio, Gaudio Emilio e Moretti Gioanluca con la inibizione per sei mesi e la Società Marca con la penalizzazione di punti tre in classifica da scontare nel prossimo campionato 2011 – 2012 e l’ammenda di € 500,00. P.Q.M. la Commissione Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga ai sigg.ri FALBO Antonio, GAUDIO Emilio e MORETTI Gianluca la inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’ art.19 C.G.S. per mesi SEI e quindi fino al 18 GENNAIO 2012; alla società S.S.D. MARCA la penalizzazione tre punti in classifica da scontare nel Campionato Giovanissimi della stagione sportiva 2011/2012 e l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it