COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO nr.149 della S.C.D. PISCOPIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.91 del 25.05.2011 (squalifica dei calciatori CUTRULLA Giuseppe, FURCI Pasqualino, COSCARELLA Gregorio, FRANZE’ Domenico A., MUSCAGLIONE Lorenzo fino al 25 maggio 2016; inibizione dei dirigenti D’AMICO Giuseppe, D’AMICO Antonio fino al 25 maggio 2016, inibizione del dirigente FIORILLO Antonio fino al 25 maggio 2016 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; punizione sportiva della perdita della gara del 21.05.2011 Soriano 2010 – ACD Piscopio, campionato di 3^Categoria Play Off, con il punteggio di 0-3; esclusione del prosieguo della fase finale di Play-Off). RECLAMO nr.150 del Sig.FIORILLO Antonio (dirigente Soc.A.C.D. PISCOPIO) avverso il deliberato del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.91 del 25.05.2011 (inibizione fino al 25 maggio 2016 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO nr.149 della S.C.D. PISCOPIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.91 del 25.05.2011 (squalifica dei calciatori CUTRULLA Giuseppe, FURCI Pasqualino, COSCARELLA Gregorio, FRANZE’ Domenico A., MUSCAGLIONE Lorenzo fino al 25 maggio 2016; inibizione dei dirigenti D’AMICO Giuseppe, D’AMICO Antonio fino al 25 maggio 2016, inibizione del dirigente FIORILLO Antonio fino al 25 maggio 2016 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; punizione sportiva della perdita della gara del 21.05.2011 Soriano 2010 – ACD Piscopio, campionato di 3^Categoria Play Off, con il punteggio di 0-3; esclusione del prosieguo della fase finale di Play-Off). RECLAMO nr.150 del Sig.FIORILLO Antonio (dirigente Soc.A.C.D. PISCOPIO) avverso il deliberato del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.91 del 25.05.2011 (inibizione fino al 25 maggio 2016 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali di entrambi i procedimenti 149 e 150 già riuniti, sentita la società reclamante, sentito l’altro reclamante Sig. Fiorillo Antonio che hanno insistito per l’accoglimento del reclamo; sentito l’arbitro; PREMESSO IN FATTO che, nel corso della gara Soriano – Piscopio del 21 maggio 2011, Campionato di Terza Categoria, in Soriano, al 27° del secondo tempo, dopo l’ammonizione del portiere del Piscopio, contestata dallo stesso giocatore, iniziava una degenerazione di fatti nei confronti dell’arbitro che portavano il GS ad infliggere le punizioni appena sopra elencate, posto il referto arbitrale ed il suo supplemento; che con provvedimento del 6 giugno 2011, pubblicato nel comunicato ufficiale n. 156 del 9 giugno 2011, questa Commissione Disciplinare Territoriale ha riunito i reclami nn. 149 e 150, ha rigettato il reclamo in merito alla punizione sportiva della perdita della gara del 21 maggio 2011 con il risultato di 0-3 ed in merito all’esclusione della stessa dal prosieguo della fase finale dei Play-Off; ed ha rimandato ogni decisione per le singole posizione dei tesserati all’esito dell’audizione del direttore di gara nella seduta del 4 luglio 2011; che in data 4 luglio 2011, questa Commissione Disciplinare Territoriale ha sentito il direttore di gara, sig. Gervasi Carlo, arbitro della sezione AIA di Cosenza; che lo stesso direttore di gara alle domande ha così, testualmente, risposto:”” …Confermo il rapporto a mia firma. Mentre mi avviavo verso gli spogliatoi il Sig. Fiorillo Antonio, massaggiatore del Piscopio, mi braccava e mi colpiva ripetutamente con violenti pugni all’addome e schiaffi alla testa. Caduto a terra venivo colpito alle spalle da altri calciatori del Piscopio che mi colpivano con calci e pugni. Io per evitare di essere colpito alla testa mi riparavo con le braccia. Per la verità non posso affermare con assoluta sicurezza i calciatori che mi hanno colpito. Per quanto riguarda i dirigenti D’Amico Giuseppe e D’Amico Antonio sono certo che siano stati loro a tirarmi uno dall’orecchio sinistro e l’altro dalla maglietta. Confermo che Fiorillo Antonio a fine gara incitava i tifosi per farmi aggredire. Confermo altresì che mentre il sig. Naso Domenico cercava di salvaguardare la mia persona buttandosi con il suo corpo sopra il mio, altri calciatori, che però non ho potuto individuare, mi tiravano per i piedi sollevandomi da terra. “”” Richiamato l’arbitro ADR:”” Anche se non ho potuto individuare con certezza gli autori dell’aggressione posso però confermare che si trattava di almeno quattro / cinque calciatori del Piscopio e fra questi il N. 15 Cutrulla Giuseppe””. LCS firma dell’Arbitro. che, pertanto, diversamente dalla lettera del referto arbitrale relativo alla gara, è emerso con evidente chiarezza che lo stesso arbitro non fosse in grado, per la tumultuosità e confusione dei fatti, di indicare con precisione quali calciatori lo avessero colpito con pugni alle spalle e calci ai glutei, poiché l’azione violenta era stata compiuta alle spalle dello stesso arbitro senza che questi potesse girarsi; che è emerso, altresì, che l’azione violenta fosse stata compiuta da almeno quattro / cinque calciatori del Piscopio e fra questi sicuramente si trovava il n. 15 Cutrulla Giuseppe; che i Dirigenti del Piscopio D’amico Giuseppe e D’amico Antonio lo avevano preso uno dall’orecchio sinistro e l’altro dalla maglietta senza essere in grado di specificare quale dei due avesse compiuto ogni singolo atto indicato; che il Sig. Fiorillo aveva colpito ripetutamente l’arbitro con pugni e schiaffi ed aveva incitato i tifosi ad aggredire il direttore di gara; ed, infine, che lo stesso arbitro non aveva avuto alcuna seria conseguenza sul piano fisico né lesioni a seguito dei fatti violenti emersi; né alcun certificato medico è stato rinvenuto o è stato prodotto dal direttore di gara; né ha riferito di alcun malore o altro; CONSIDERATO che, per come riferito dall’arbitro a questa Commissione Disciplinare, i fatti gravi e violenti si sono verificati senza che fosse possibile individuare i responsabili tra i calciatori, tranne che per il n. 15 del Piscopio Cutrulla Giuseppe; che i fatti gravi commessi dai dirigenti sono stati confermati, ma che ai fini della punizione degli stessi, per come riferito dall’arbitro in sede di audizione dinanzi a questa Commissione Disciplinare, devono essere valutati diversamente ed, in conseguenza, le sanzioni ai tesserati devono essere diminuite; tenendo nell’opportuno conto il fatto che emerge evidente dagli atti e dalle dichiarazioni che tali atti violenti non abbiano avuto alcuna conseguenza; P.Q.M. posta la precedente decisione di questa Commissione Disciplinare Territoriale pubblicata nel CU del 9 giugno 2011 n. 156, accoglie parzialmente il reclamo ed, in conseguenza : - revoca la squalifica dei calciatori FURCI Pasqualino, COSCARELLA Gregorio, FRANZÈ Domenico A. e MUSCAGLIONE Lorenzo; - riduce la sanzione a CUTRULLA Giuseppe e, per l’effetto, la squalifica fino al 30 giugno del 2013 per i fatti relativi agli atti di violenza da parte dei calciatori nei confronti dell’arbitro, all’eventuale individuazione degli altri calciatori del Piscopio ed ogni provvedimento dovuto nei confronti del capitano della squadra, rinvia il fascicolo del presente provvedimento al GS competente; - riduce le sanzioni ai dirigenti D’AMICO Giuseppe e D’AMICO Antonio e, per l’effetto, li inibisce fino al 30 giugno del 2013; - revoca la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC al dirigente FIORILLO Antonio e riduce la sua inibizione fino al 25 maggio 2015; Manda gli atti della presente procedura all’Organo Disciplinare Arbitrale per ogni eventuale ritenuto provvedimento nei confronti del Direttore di Gara. Dispone la restituzione della tassa reclamo al signor Fiorillo Antonio e l’accredito di quella versata sul conto della società ricorrente.
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