COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 04 del 07 Luglio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 61. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. FRANCESCO DE CESARE (ALL’EPOCA DEI FATTI. COLLABORATORE DELLA SOCIETA S.S.D. GELBISON CILENTO-VALLO): ART. 1. COMMI 1 E 5, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ S.S.D. GELBISON CILENTO-VALLO: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 04 del 07 Luglio 2011
Delibere della Commissione Disciplinare
N. 61. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. FRANCESCO DE CESARE (ALL'EPOCA DEI FATTI. COLLABORATORE DELLA SOCIETA S.S.D. GELBISON CILENTO-VALLO): ART. 1. COMMI 1 E 5, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ S.S.D. GELBISON CILENTO-VALLO: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 25 maggio 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Marco Squicquero, in data 7 febbraio 2011, protocollo 5288/345, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA:
alla riunione del 20 giugno 2011 sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza; il sig. Francesco De Cesare – con delega di rappresentanza del sig. Tortoriello Emilio – in proprio, nonché in nome e per conto della società S.S.D. Gelbison Cilento-Vallo. Alla contestazione del sig. Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, il sig. Francesco De Cesare eccepisce che sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania non era indicato che la gara doveva essere svolta a porte chiuse, né erano state notificate disposizioni delle Autorità di pubblica sicurezza. Inoltre, si è riportato alle memorie difensive depositate. La Procura Federale, per il tramite del suo rappresentante, Sostituto Avv. Alfredo Sorbo, ha chiesto: a) per il sig. Francesco De Cesare, l’inibizione per mesi tre; b) per la società S.S.D. Gelbison Cilento-Vallo, l’ammenda di euro 350,00. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale; considerato che, in base al Codice di Giustizia Sportiva vigente, dagli atti documentali acquisiti risulta, senza ombra di dubbio, che il Sig. Francesco De Cesare, all'epoca dei fatti collaboratore della società medesima, ha, mediante l’iniziativa messa in essere dallo stesso, permesso a circa cento sostenitori della squadra ospitante (Gelbison Cilento-Vallo) di prende posto in tribuna, benché esistessero disposizioni tassative contrastanti, emanate dal C.R. Campania con il Comunicato Ufficiale n. 1 dell’1 luglio 2010, secondo cui le gare del Campionato Regionale di Eccellenza, da disputare negli impianti sportivi privi del certificato di agibilità, dovessero svolgersi a porte chiuse e senza il concorso del pubblico; rilevato che il Sig. Francesco De Cesare, sul piano di una valutazione obiettiva e documentata, ha determinato, con il suo comportamento, una grave inosservanza ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva, come evidenziato nell'articolato atto di deferimento; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che il deferimento in esame sia ampiamente fondato e congruamente motivato. Sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, come determinate dal Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, questa C.D.T. giudica, sulla base delle risultanze degli accertamenti, che responsabili della negativa vicenda debbano essere considerati i deferiti, Sig. Francesco De Cesare e la società S.S.D. Gelbison Cilento-Vallo, per cui infligge le seguenti sanzioni, come richieste dal rappresentante della Procura Federale: l’inibizione per mesi tre, a carico del collaboratore, sig. Francesco De Cesare; l'ammenda di euro 350,00, a carico della società S.S.D. Gelbison Cilento-Vallo.
P.Q.M.
DELIBERA
in esito del deferimento in esame, di infliggere al Sig. Francesco De Cesare, all'epoca dei fatti in esame ed attualmente collaboratore della società S.S.D. Gelbison Cilento-Vallo, la sanzione della inibizione per mesi tre; a carico della società S.S.D. Gelbison Cilento-Vallo, l'ammenda di euro 350,00.
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