COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 02/07/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.S.D. AQUILEIA (Torneo Juniores “F. PIZZIN” A.S.D. FO.RE TURRIACO) in merito alla squalifica per cinque giornate effettive inflitta al calciatore VIDON RUSSIAN Marco (in C.U. della Delegaz. Prov. Gorizia n° 49 del 01.06.2011).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 02/07/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell'A.S.D. AQUILEIA (Torneo Juniores “F. PIZZIN” A.S.D. FO.RE TURRIACO) in merito alla squalifica per cinque giornate effettive inflitta al calciatore VIDON RUSSIAN Marco (in C.U. della Delegaz. Prov. Gorizia n° 49 del 01.06.2011). Con provvedimento pubblicato sul C.U. 49 della Delegazione Provinciale di Gorizia dd. 01.06.2011 il G.S.T. infliggeva al calciatore VIDON RUSSIAN Marco dell’A.S.D Aquileia la squalifica per cinque giornate effettive con la seguente motivazione: “Perché a fine gara pestava volontariamente il piede dell’arbitro, mantenendo un atteggiamento provocatorio”. La società A.S.D AQUILEIA, inoltrava tempestivo reclamo per chiedere alla Commissione Disciplinare Territoriale di annullare il provvedimento sanzionatorio, ovvero per riformarlo e “conseguentemente” ridurre la squalifica “in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame”. Affermava primariamente che il fatto si era svolto al 25° minuto del secondo tempo, e non a fine gara; nel merito si diceva sorpresa del fatto che il Direttore di Gara avesse inteso che quel pestone al piede potesse essere stato volontario. In proposito enunciava una dinamica del tutto fortuita dell’evento, incompatibile con quella riportata a referto dall’Arbitro, il quale -al contrario- ha anche aggiunto che il pestone è stato accompagnato da un sorriso canzonatorio che esclude la possibilità del fattore accidentale. In via istruttoria la reclamante offriva una serie di testimonianze che sono assolutamente inammissibili alla luce della norma ex art. 35/1 C.G.S., che prevede: “I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.” Risolto facilmente l’arcano del minuto in cui il fatto si sarebbe svolto (non a fine gara, come erroneamente scrive il G.S.T., ma al 21° minuto del secondo tempo, come si legge a referto, ma ciò è indifferente ai fini del decidere), la C.D.T. ha preliminarmente richiesto al Direttore di Gara, ai sensi dell’art. 34/5 C.G.S., un supplemento di rapporto onde accertare se il gesto del calciatore debba essere considerato un atteggiamento di scherno ovvero un atto di violenza. L’Arbitro ha chiaramente manifestato, in sede di supplemento, di non aver ricevuto dolore fisico dal fatto, ed -al contrario- ha sottolineato di aver chiaramente percepito il sorriso beffardo del calciatore nel mentre questi gli stava pestando il piede. Così definita in termini di grave condotta irriguardosa, ma non violenta, la C.D.T. ritiene sostanzialmente congrua la squalifica comminata dal G.S.T.. Con una particolarità: la squalifica è intervenuta in relazione ad una condotta di gara accaduta nel corso di un Torneo, autorizzato, certamente, ma sempre estraneo alla attività ordinaria, sia essa di Campionato, ovvero di Coppa. Così la C.D.T. coglie l’occasione per trasmettere quale sia la propria interpretazione delle norme federali, qualora vadano applicate ad episodi occorsi nell’ambito di Tornei autorizzati. Primo punto: i Tornei autorizzati sono soggetti ad un proprio regolamento, e al proprio calendario. Il Giudice Sportivo provvede con piena competenza decidendo con sanzioni che trovino spazio solo nell’ambito interno del Torneo. Le sanzioni più gravi, che possano esorbitare dallo spazio e dal tempo del Torneo, devono essere assunte dal Giudice Sportivo che sia competente per giudicare quei tesserati nei campionati ufficiali. Così, atteso che corre l’Anno Sportivo 2010/2011 e che nel caso concreto il calciatore è tesserato per la ASD Aquileia, iscritta nel novero delle Società partecipanti al campionato Juniores Regionale 2010/2011, competente per ogni sanzione che possa esorbitare dal Torneo PIZZIN sarebbe stato il G.S.T. Regionale. Il G.S.T. della Delegazione di Gorizia, infliggendo la squalifica per cinque giornate, ovvero esattamente il numero di gare che sarebbero mancate alla fine del Torneo per la formazione della ASD Aquileia se avesse raggiunto la finale, ha evidentemente ritenuto di escludere il calciatore dal resto del Torneo, ritenendo con ciò sufficientemente sanzionata la violazione verbalizzata dall’Arbitro. La C.D.T. FVG è però competente a decidere in secondo grado sia avverso le decisioni del Giudice Sportivo Provinciale di Gorizia, che di quello Regionale FVG, quindi comunque ha facoltà di riconsiderare nella sua globalità la vicenda. Così, la C.D.T., potendo meglio del G.S.T., valutare il fatto dopo aver ricevuto il supplemento di rapporto, esclude che sia stato compiuto un atto di violenza, giacché il pestone inferto non è stato né potenzialmente né concretamente lesivo della integrità fisica dell’Arbitro, e lo inquadra come grave gesto irriguardoso e perfino ingiurioso della autorità del Direttore di Gara. Nel nome del principio di afflittività della sanzione, rimodellando ma non riducendo la squalifica inferta dal G.S.T., la C.D.T. ritiene opportuno irrogare una sanzione a tempo, determinato come da dispositivo. P. Q. M. La C.D.T. FVG, così decide: rigetta il reclamo perché infondato; revoca la squalifica per cinque giornate di gara inflitta dal G.S.T. e, atteso il presofferto, commina al calciatore VIDON RUSSIAN Marco la squalifica a tutto il 17 giugno 2011, data della gara finale del Torneo. Dispone incamerarsi la tassa versata.
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