COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 04 del 14/07/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo: società G.S. Rapid Junior – Categoria Giovanissimi Provinciali gara del 29-05-2011 tra Casteisangiorgio / Rapid Junior C.U. n. 47 della delegazione di Mantova datato 9-06-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 04 del 14/07/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo: società G.S. Rapid Junior - Categoria Giovanissimi Provinciali gara del 29-05-2011 tra Casteisangiorgio / Rapid Junior C.U. n. 47 della delegazione di Mantova datato 9-06-2011 La società G.S. Rapid Junior ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. con la quale ha squalificato l'allenatore Agosta Gino sino al 31.3.2012, i calciatori Stercoli Daniele sino al 30.4.2012, Guberti Nicolò sino al 31.12.2011 e Telloni Marcello sino al 30.11.2011, lamentando che le sanzioni applicate dal G.S. sono eccessive e assai gravose rispetto ai fatti ed ai comportamenti realmente tenuti dall'allenatore e dai calciatori. Pertanto chiede l'annullamento delle sanzioni inflitte. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante la quale ha altresì precisato che le sanzioni comminate dal GS erano quanto meno da ridurre, rileva : il comportamento tenuto dall'allenatore Agosta e dai calciatori Guberti e Telloni, così come descritto nel rapporto arbitrale ed in quello degli assistenti, seppur deprecabile e censurabile, può essere valutato con minor rigore considerato che gli stessi non sono entrati in contatto con la terna arbitrale, ma hanno tenuto nei confronti della stessa un comportamento altamente offensivo, minaccioso ed irriverente, oltre che gravemente irriguardoso. Il comportamento tenuto dallo Stercoli risulta invece di gravità tale da giustificare la sanzione comminata allo stesso dal G.S. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica comminata a Gino Agosta sino al 29.2.2012; la squalifica comminata a Guberti Nicolò sino al 30.11.2011, la squalifica comminata a Telloni Marcello sino al 30.10.2011. Conferma per il resto il provvedimento oggetto di reclamo e dispone l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante se versata.
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