COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 9 del 03/08/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S.D. MAJANESE e del suo Presidente sig. TOTINO Salvatore.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 9 del 03/08/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S.D. MAJANESE e del suo Presidente sig. TOTINO Salvatore. Con raccomandata dd. 20.5.2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: • il sig. TOTINO Salvatore, Presidente dell’A.S.D. MAJANESE, per la violazione di cui all’art. 1 del C.G.S., per avere omesso i doverosi controlli sull'attività svolta dal suo collaboratore sig. Bortolotti Andrea e, comunque, per non aver impedito che questi, nell'assolvere all'incarico di Accompagnatore Ufficiale, inserisse in lista e schierasse irregolarmente in campo il calciatore Bandiera Gabriele di età inferiore a quella minima di 8 anni stabiliti dal C.U. nr. 1 del Settore Giovanile e Scolastico pubblicato il 01.07.2010, in occasione della gara del Torneo “Pulcini” a 5 Cussignacco-Majanese, disputata a Cussignacco in data 09.10.2010; • l’A.S.D. MAJANESE, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. conseguente a quella ascritta al suo Presidente. Il dibattimento. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. il dirigente deferito, la Società deferita e la Procura Federale per la riunione del 30 giugno 2010, nessun deferito ha fatto pervenire difesa scritta entro i termini. Alla riunione del 30 giugno 2010, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota, il deferito sig. Giorgio TIONI, Presidente della A.S.D. MAJANESE ed il sig. Marco Serafini in rappresentanza della società, giusta delega che dimetteva agli atti. Dato luogo alla discussione, il sig. Serafini esponeva che l'errore dell'Accompagnatore Ufficiale era stato commesso in assoluta buona fede, frutto di un mero disguido, e che la società ed i suoi collaboratori mai hanno inteso mantenere una condotta contraria alle norme federali. Evidenziava altresì che l'A.S.D. MAJANESE, potendosi vantare del titolo di Scuola Calcio Qualificata, riserva molta attenzione all'attività giovanile, in quanto si avvale esclusivamente della collaborazione di personale qualificato, di cui cura e verifica la formazione, e si è dotata di una polizza assicurativa contro gli infortuni integrativa di quella federale. In relazione al caso di specie, evidenziava infine che il sig. Andrea Bortolotti, Accompagnatore Ufficiale nella gara oggetto del deferimento, è una persona particolarmente competente in quanto, oltre ad avere partecipato a tutte le riunioni formative organizzate dall'A.S.D. MAJANESE per i propri dirigenti, ha preso parte positivamente al corso di Dirigente Arbitro ed a quello di Istruttore di Scuola Calcio del C.O.N.I.. Il Presidente TOTINO si riportava a quanto esposto dal rappresentante della società, evidenziando di avere fatto pieno affidamento sulle conoscenze e capacità del Dirigente Accompagnatore. Le parti all’esito della stessa concludevano come in appresso, facendo verbalizzare le proprie dichiarazioni. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità dei deferiti per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni: quanto al sig. TOTINO Salvatore: inibizione per giorni 30 (trenta); quanto all’A.S.D. MAJANESE: € 500,00 (cinquecento) di ammenda. Il Presidente sig. TOTINO ed il sig. Serafini, in rappresentanza della società, concludevano chiedendo l'applicazione della sanzione minima, senza voler ricorrere all'applicazione concordata della pena, ai sensi dell'art. 23 C.G.S. La C.D.T., pur comprendendo le giustificazioni addotte, non può ritenerle esimenti dell’obbligo imposto dalla normativa federale che trova ragione di essere nell’aspetto particolarmente delicato del bilanciamento tra la formazione fisica e psichica dei più piccoli, non solo, ma anche nella necessità che chi va in campo debba essere assicurato, cosa non possibile per chi, al di sotto degli otto anni, non è ancora tesserato. Sul punto, la previdenza della società, che comunque si è munita di autonoma copertura assicurativa, attenua la gravità della inoppugnabile violazione commessa. La responsabilità del Presidente e della società discendono comunque quale logica e doverosa conseguenza della pacifica violazione commessa dall'Accompagnatore Ufficiale nella gara in questione. La sanzione è così commisurata alla particolare attenzione mostrata dalla società nella formazione dei propri dirigenti (nella fattispecie il sig. Bortolotti), idonea a determinare un legittimo affidamento sulle capacità di questi ultimi, e sul fatto della polizza assicurativa comunque contratta, tale da connotare con minore gravità il grado di colpa in capo ai soggetti deferiti. P.Q.M. La C.D.T. – FVG decide: - di inibire il Presidente TOTINO Salvatore per giorni 20 (venti); - di comminare alla società A.S.D. MAJANESE l’ammenda di € 333,00 (trecentotrentatré).
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