COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 07 Bis del 05/08/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO della Procura Federale a carico del Signor Carlo Alberto e della società ASD CAIRATE per rispondere: il primo della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2 del CGS, per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento con la società USD FELEGARESE, nonostante fosse già tesserato per la ASD CAIRATE, la seconda della violazione dell’Art. 4, comma 2 CGS per la condotta ascritta al suo calciatore tesserato.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 07 Bis del 05/08/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO della Procura Federale a carico del Signor Carlo Alberto e della società ASD CAIRATE per rispondere: il primo della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2 del CGS, per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento con la società USD FELEGARESE, nonostante fosse già tesserato per la ASD CAIRATE, la seconda della violazione dell'Art. 4, comma 2 CGS per la condotta ascritta al suo calciatore tesserato.
Il rappresentante della Procura Federale ritualmente comparso avanti Questa Commissione, chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità dei deferiti in ordine alle suddette violazioni indicate nell'atto di deferimento e comminare al calciatore CARLO ALBERTO una giornata di squalifica ed alla ASD CAIRATE ammenda di Euro 150,00.
La Commissione Disciplinare,
OSSERVA
il comportamento addebitato ai deferiti risulta provato documentalmente in atti e non può quindi trovare luogo nel caso in esame un provvedimento di proscioglimento.
Preso atto altresì delle richieste del rappresentante della Procura che vengono ritenute in parte accoglibili,
COMMINA
al sig. CARLO ALBERTO una giornata di squalifica;
alla società ASD CAIRATE Euro 100,00 di ammenda.
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