F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015 del 08 Settembre 2011 (657) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PAOLA VAGNONI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Women Civitavecchia FC) E DELLA SOCIETA’ ASD WOMEN CIVITAVECCHIA FC (nota n. 10275/710pf10- 11/AM/LG/fda del 27.6.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015 del 08 Settembre 2011 (657) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PAOLA VAGNONI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Women Civitavecchia FC) E DELLA SOCIETA’ ASD WOMEN CIVITAVECCHIA FC (nota n. 10275/710pf10- 11/AM/LG/fda del 27.6.2011). La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che,• con atto del 27 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito la Signora Paola Vagnoni, Presidente della Società ASD Women Civitavecchia FC, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione ai punti 7), pag. 4, e 4), pag. 7 del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS; rilevato che• le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i• deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, della fidejussione bancaria a prima richiesta, di cui al punto 7) di pag. 4, e della dichiarazione di avvalersi di un allenatore regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, di cui al punto 7) di pag. 4 del citato C.U.; rilevato che• alla riunione odierna sono comparsi i deferiti i quali hanno chiesto di produrre le copie delle fidejussioni nel tempo prodotte ed hanno sostenuto che il CU n. 1 del 2.7.2010 consentiva alle squadre promosse in Serie B la conferma dell’allenatore non abilitato che aveva guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, concludendo per il proscioglimento; tenuto conto• che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha eccepito l’inammissibilità della richiesta di cui sopra, perché tardiva, il difetto di prova in ordine a quanto sostenuto in merito alla conservazione dell’allenatore e, infine, ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, alla Signora Paola Vagnoni, della sanzione della inibizione per giorni 40 ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 500,00; considerato• che le eccezioni sollevate dalla Procura federale devono trovare accoglimento essendo le deduzioni dei deferiti sfornite di prova; ritenute• congrue le richieste della Procura Federale; ritenuto che• alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS. P.Q.M. Infligge alla Signora Paola Vagnoni l’inibizione di giorni 30 (trenta) e alla Società ASD Women Civitavecchia FC l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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