F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015 del 08 Settembre 2011 (652) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE DE LORENZIS (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Salento Donne) E DELLA SOCIETA’ ASD SALENTO DONNE (nota n. 10280/715pf10-11/AM/LG/fda del 27.6.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015 del 08 Settembre 2011 (652) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE DE LORENZIS (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Salento Donne) E DELLA SOCIETA’ ASD SALENTO DONNE (nota n. 10280/715pf10-11/AM/LG/fda del 27.6.2011). La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che,• con atto del 27 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Pasquale De Lorenzis, Presidente della Società ASD Salento Donne, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell’art. 10, co.3, CGS, in relazione al punto 9), pagina 4, del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS; rilevato che• le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i• deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, della documentazione attestante la disponibilità di un impianto omologato di giuoco di cui al punto 9) pag. 4, del citato CU; rilevato che,• alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Pasquale De Lorenzis, della sanzione della inibizione per giorni 30 ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 250,00; rilevato che• gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; viste le• sanzioni richieste dalla Procura Federale; ritenuto che• alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS, P.Q.M. Infligge al Sig. Pasquale De Lorenzis l‘inibizione per giorni 20 (venti) e alla Società ASD Salento Donne l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).
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