F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015 del 08 Settembre 2011 (659) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONELLA CAREDDU (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Olbia Calcio Femminile) E DELLA SOCIETA’ ASD OLBIA CALCIO FEMMINILE (nota n. 10270/703pf10-11/AM/LG/fda del 27.6.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015 del 08 Settembre 2011
(659) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONELLA CAREDDU (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Olbia Calcio Femminile) E DELLA SOCIETA’ ASD OLBIA CALCIO FEMMINILE (nota n. 10270/703pf10-11/AM/LG/fda del 27.6.2011).
La Commissione Disciplinare Nazionale,
rilevato che,• con atto del 27 Giugno 2011, la Procura Federale ha deferito la Signora Antonella Careddu, Presidente della SS Olbia Calcio Femminile, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3, CGS, in relazione al CU 81/2010, e la stessa Società SS Olbia Calcio Femminile per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1 CGS;
rilevato che• le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
rilevato che i• deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19.00:
a) dell’assegno sostitutivo della fideiussione come previsto dal CU 81/2010, pag. 4, cap. 2, lett. A), punto 7;
b) della dichiarazione di avvalersi di un allenatore regolarmente iscritto come previsto dal CU 81/2010, pag. 4, cap. 2, lett. A), punto 7;
rilevato che,• alla riunione dell’8 Settembre 2011, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, alla Signora Antonella Careddu, della sanzione della inibizione per giorni 40 ed alla Società SS Olbia Calcio Femminile della sanzione dell’ammenda di € 500,00;
rilevato che• gli stessi hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali hanno richiesto il proscioglimento eccependo l’insussistenza delle suddette violazioni;
ritenuto che• tali deduzioni difensive non possono trovare accoglimento in quanto dalla documentazione prodotta dai deferiti, la Società risulta aver assolto all’onere sulla stessa gravante solo in data 3 settembre 2010 e, pertanto, tardivamente di talché l’inosservanza del termine di cui al richiamato CU 81/2010, avendo natura chiaramente perentoria, determina l’imputazione degli addebiti;
ritenute• congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
ritenuto che• alla responsabilità del legale rappresentante della Società SS Olbia Calcio Femminile, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS.
P.Q.M.
Infligge alla Signora Antonella Careddu l’inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società SS Olbia Calcio Femminile l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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