F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015 del 08 Settembre 2011 (661) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI MARCHINI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ANSPI Marsciano CF) E DELLA SOCIETA’ ANSPI MARSCIANO CF (nota n. 10267/698pf10-11/AM/LG/fda del 27.6.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015 del 08 Settembre 2011 (661) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI MARCHINI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ANSPI Marsciano CF) E DELLA SOCIETA’ ANSPI MARSCIANO CF (nota n. 10267/698pf10-11/AM/LG/fda del 27.6.2011). La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che,• con atto del 27 Giugno 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Giovanni Marchini, Presidente della ASD ANSPI Marsciano, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3, CGS, in relazione al CU 81/2010, e la stessa Società ASD ANSPI Marsciano per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1 CGS; rilevato che• le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i• deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19.00: a) della documentazione attestante il pagamento dell’assicurazione dei tesserati pari ad euro 600,00; b) della documentazione attestante il pagamento dei diritti di iscrizione; c) della dichiarazione di disponibilità del campo come previsto dal CU 81/2010, pag. 4, cap. 2, lett. A), punto 7; d) della dichiarazione di avvalersi di un allenatore regolarmente iscritto come previsto dal CU 81/2010, pag. 4, cap. 2, lett. A), punto 7; e) della documentazione attestante il pagamento della tassa associativa pari ad euro 250,00. rilevato che,• alla riunione dell’8 settembre 2011, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Giovanni Marchini, della sanzione della inibizione per mesi 2 e giorni 10 ed alla Società ASD ANSPI Marsciano, della sanzione dell’ammenda di € 1.250,00; rilevato che• gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenute• congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale; ritenuto che• alla responsabilità del legale rappresentante della Società ASD ANSPI Marsciano, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS. P.Q.M. Infligge al Sig. Giovanni Marchini l‘inibizione per giorni 45 (quarantacinque) ed alla Società ASD ANSPI Marsciano l’ammenda di € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00).
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