F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017 del 15 Settembre 2011 (60) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO MAZZON (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AC Sambonifacese Srl) E DELLA SOCIETÀ AC SAMBONIFACESE Srl ▪ (nota N°. 499/1900 pf10-11 SP/blp del 20.7.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017 del 15 Settembre 2011
(60) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO MAZZON (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AC Sambonifacese Srl) E DELLA SOCIETÀ AC SAMBONIFACESE Srl ▪ (nota N°. 499/1900 pf10-11 SP/blp del 20.7.2011).
Alla luce del riscontro operato dalla Co.Vi.So.C. in ordine all'omesso deposito (entro il termine perentoriamente stabilito del 31 maggio 2011), da parte dell'AC Sambonifacese Srl, del prospetto R/I, con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2011, il Procuratore federale ha rilevato a carico della indicata Società sportiva la responsabilità disciplinare per mancato perfezionamento dell'adempimento di cui all'art. 85, lett C), paragrafo VI, punto 1), NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, CGS e all'art. 90, comma 2, NOIF. Di qui, dunque, il procedimento disciplinare attivato nei riguardi dell'AC Sambonifacese Srl, deferita a titolo di responsabilità diretta (art. 4, comma 1, CGS), per le violazioni ascritte (meglio individuate in seno all'atto di deferimento), in particolare, al Sig. Maurizio Mazzon, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro tempore della richiamata compagine societaria, parimenti sottoposto a procedimento disciplinare. All’odierna riunione il Sig. Maurizio Mazzon e la Società AC Sambonifacese Srl, a mezzo dei propri legali, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Maurizio Mazzon e la Società AC Sambonifacese Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Maurizio Mazzon, sanzione dell’inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Società AC Sambonifacese Srl, sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 6.667,00 (€ seimilaseicentosessantasette)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni dell’inibizione di giorni 20 (venti) a carico del Sig. Maurizio Mazzon e dell’ammenda di € 6.667,00 (€ seimilaseicentosessantasette/00) a carico della Società AC Sambonifacese Srl; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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