F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017 del 15 Settembre 2011 (79) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE MAGLIONE (all’epoca fatti contestati Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AS Melfi Srl) E DELLA SOCIETÀ AS MELFI Srl ▪ (N°. 632/1836 pf10- 11 SP/ac del 26.7.2011). (80) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE MAGLIONE (all’epoca fatti contestati Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AS Melfi Srl) E DELLA SOCIETÀ AS MELFI Srl ▪ (N°. 636/1879 pf10- 11 SP/ac del 26.7.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017 del 15 Settembre 2011
(79) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE MAGLIONE (all’epoca fatti contestati Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AS Melfi Srl) E DELLA SOCIETÀ AS MELFI Srl ▪ (N°. 632/1836 pf10- 11 SP/ac del 26.7.2011).
(80) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE MAGLIONE (all’epoca fatti contestati Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AS Melfi Srl) E DELLA SOCIETÀ AS MELFI Srl ▪ (N°. 636/1879 pf10- 11 SP/ac del 26.7.2011).
Con atto del 26.7.2011, la Procura federale ha deferito il Sig. Maglione Giuseppe Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della AS Melfi Srl per la violazione prevista e punita dall'art. 85 lettera C) paragrafo V delle NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, e all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti riguardanti il II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, nel termine del 16 maggio 2011 stabilito dalla normativa federale, e per non avere ancora provveduto, alla terza scadenza, al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti riguardanti il I trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, nonché delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, con la recidiva di cui all’ultimo periodo della lettera C) del comma 3 dell’art. 10 del CGS; e la AS Melfi Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante. Con distinto atto del 26.07.2011, la Procura federale ha inoltre deferito il Maglione nella suddetta qualità per la violazione prevista e punita dall'art. 85 lettera C) paragrafo IV delle NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, e all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati della stessa Società Melfi relativi al le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, nel termine del 16 maggio 2011 stabilito dalla normativa federale, e per non avere ancora provveduto, alla terza scadenza, al pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 con la recidiva di cui all’ultimo periodo della lettera C) del comma 3 dell’art. 10 del CGS; e la AS Melfi Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante. I deferiti hanno fatto pervenire tempestivamente memoria difensiva con la quale non hanno contestato l’atto di deferimento ed hanno proposto istanza di applicazione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. Alla riunione odierna, si è provveduto alla riunione dei due procedimenti relativi ai suddetti deferimenti, per connessione soggettiva. “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Giuseppe Maglione, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Giuseppe Maglione, sanzione dell’inibizione di mesi otto, diminuita ai sensi dell’art. 23 a mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il procedimento è proseguito per la Società deferita. Alla riunione odierna è altresì comparso il rappresentante della Procura federale, Avv. Dario Perugini, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di tutti i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:
- penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) nei riguardi della Società AS Melfi Srl.
La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva quanto segue. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto limitatamente alle violazioni relative alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, mentre, in ordine alle violazioni relative alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 va considerato che un’eventuale sanzione sarebbe irrogata in violazione del principio del “ne bis in idem”. Si richiamano, in proposito, le decisioni adottate da questa Commissione in procedimenti analoghi. In ordine al deferimento per le infrazioni relative alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, invece, va osservato che dagli atti risulta che con nota del 15 giugno 2011 la Co.Vi.So.C., sulla base del report redatto dalla Società di revisione Deloitte & Touche s.p.a. incaricata dalla F.I.G.C. per l’effettuazione dei relativi controlli, ha riscontrato che la AS Melfi Srl, in violazione di quanto previsto dall’art. 85 lettera c) paragrafi IV e V delle NOIF, non ha provveduto, entro il termine del 16 maggio 2011, al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 dovuti ai propri tesserati, ed al pagamento degli stessi emolumenti. La natura perentoria del termine imposto per l'assolvimento degli oneri in questione, desumibile pacificamente dalla lettera della norma e dalla consolidata univocità delle pronunce di questa Commissione in tal senso, consente di ritenere accertato l'illecito. Le suddette condotte integrano la violazione della fattispecie prevista dall'art. 85 lettera C) paragrafi IV e V delle NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, e all’art. 90, comma 2, delle NOIF. Da tali condotte consegue la responsabilità diretta ed oggettiva della AS Melfi Srl, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del CGS. Sanzioni congrue e conformi alle disposizioni vigenti, appaiono quelle di cui al dispositivo P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci) per il Signor Giuseppe Maglione; Infligge alla AS Melfi Srl la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00).
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