F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017 del 15 Settembre 2011 (18) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPETTI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Foligno Calcio Srl), STEFANO SFASCIOTTI (all’epoca dei fatti Consigliere con poteri di Legale rappresentanza della Società Foligno Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ FOLIGNO CALCIO Srl ▪ (nota N°. 362/1850 pf10-11 SP/ac del 14.7.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017 del 15 Settembre 2011
(18) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPETTI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Foligno Calcio Srl), STEFANO SFASCIOTTI (all’epoca dei fatti Consigliere con poteri di Legale rappresentanza della Società Foligno Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ FOLIGNO CALCIO Srl ▪ (nota N°. 362/1850 pf10-11 SP/ac del 14.7.2011).
A seguito di segnalazione effettuata, con nota del 14/06/2011, dalla Co.Vi.So.C., sulla base del report redatto della Società di revisione Deloitte & Touche, il Procuratore federale ha rilevato, a carico della Società sportiva Foligno Calcio Srl, la responsabilità disciplinare per mancato perfezionamento dell'adempimento di cui all'art. 85, lett C), paragrafo V, NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, CGS e all'art. 90, comma 2, NOIF, ovvero per il mancato versamento (rectius, mancata documentazione dell'avvenuto pagamento), entro il termine del 16 maggio 2011, dei contributi Irpef e delle ritenute Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 (III trimestre). Inoltre, il medesimo organo federale, sempre sulla base della richiamata nota formulata dalla Co.Vi.Soc. in data 14/06/2011, ha accertato il permanere del mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati con riferimento alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 (I trimestre); di conseguenza, nei riguardi del Foligno Calcio Srl, già sanzionato per detta violazione, è stata individuata una ulteriore violazione disciplinare in base all’interpretazione dell'art. 10, comma 3, ultimo periodo lett. c), CGS, nella formulazione modificata dal legislatore federale. Di qui, dunque, il procedimento disciplinare attivato nei riguardi del Foligno Calcio Srl, deferito a titolo di responsabilità diretta (art. 4, comma 1, CGS) per le violazioni ascritte (meglio individuate in seno all'atto di deferimento), in particolare, al Sig. Maurizio Zampetti, all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante pro tempore della richiamata compagine societaria, nonché al Sig. Stefano Sfasciotti, munito di poteri di legale rappresentanza, entrambi parimenti sottoposti a procedimento disciplinare. All’odierna riunione il Sig. Stefano Sfasciotti ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Stefano Sfasciotti ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Stefano Sfasciotti, sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Nei termini assegnati le parti deferite hanno fatto pervenire, congiuntamente, propria memoria difensiva. Alla riunione odierna è altresì comparso il rappresentante della Procura federale, Avv. Dario Perugini, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di tutti i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:
- inibizione di mesi 4 (quattro) nei riguardi del Sig. Maurizio Zampetti;
- penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) nei riguardi del Foligno Calcio Srl; ed ha precisato che ad avviso della Procura, l’art. 10, CGS modificato con l’introduzione della locuzione “sino al“, va interpretato in modo innovativo, nel senso che ad ogni scadenza trimestrale la Co.Vi.So.C. effettua una verifica complessiva per tutti i mesi precedenti sino a quel momento e ciò al fine di evitare disparità di trattamento tra le Società che si siano messe in regola e quella che invece non lo abbiano fatto. La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva quanto segue. Invero, relativamente alla posizione del Sig. Zampetti, anche se risulta per tabulas, come puntualmente dedotto in seno agli scritti difensivi, che, all'epoca dei fatti, ovvero alla data del 16 maggio 2011, quest'ultimo risultasse inibito (sino al 13 giugno 2011), ciò nondimeno il deferito non può andare esente da responsabilità. Infatti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19, comma 8, CGS, i soggetti colpiti dalla sanzione dell’inibizione “possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell’ambito della propria Società”. Ebbene, ove si consideri che l’attività connessa alla documentazione dell’avvenuto pagamento dei contributi Irpef e delle ritenute Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati costituisce attività amministrativa societaria, il Sig. Zampetti, nonostante l’inibizione, avrebbe potuto pacificamente operare. Quanto, invece, alla responsabilità disciplinare ascritta alla Società sportiva deferita per non aver provveduto, alla terza scadenza, all'attestazione dell'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 dovuti ai tesserati, con conseguente recidiva ex art. 10, comma 3, ultimo periodo, lett. c), CGS, questa Commissione ritiene che non ne sussistano gli estremi e, dunque, di non poter aderire integralmente alle richieste sanzionatorie formulate dalla Procura federale. Infatti, siamo in presenza di un illecito disciplinare già sanzionato da questa Commissione, per cui, alla luce di un proprio orientamento al quale la Commissione ritiene di doversi attenere, se la sanzione della penalizzazione per l'illecito contestato (mancata documentazione dell'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011) appare congrua, di contro, l'ulteriore e analoga sanzione per la medesima violazione, già maturata e già sanzionata, non può, ragionevolmente, essere irrogata, se non a costo di porre in essere una palese violazione dell'inderogabile principio giuridico del ne bis in idem, oltre che in considerazione dell'irroganda sanzione per recidiva. Va ribadito a tale riguardo, che dal combinato disposto dell’art. 85, lett. B, paragrafo VII delle NOIF e dell’art. 10, comma 3 del CGS, si evince che il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals sino alla chiusura dei relativi trimestri di riferimento, è espressamente sanzionato per la sua recidività solo per il III ed il IV trimestre. P.Q.M.
La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) a carico del Sig. Stefano Sfasciotti; infligge al Foligno Calcio Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).
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