F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017 del 15 Settembre 2011 (35) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO BOUCHE’ (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Neapolis Mugnano Srl) E DELLA SOCIETÁ NEAPOLIS MUGNANO Srl • (nota N°. 375/1834 pf10-11 SP/ac del 15.7.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017 del 15 Settembre 2011
(35) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO BOUCHE’ (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Neapolis Mugnano Srl) E DELLA SOCIETÁ NEAPOLIS MUGNANO Srl • (nota N°. 375/1834 pf10-11 SP/ac del 15.7.2011).
Alla luce del riscontro operato dalla Co.Vi.So.C. in ordine alle irregolari modalità di pagamento degli emolumenti dovuti dal FC Mugnano Neapolis Srl a due tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, il Procuratore federale ha rilevato a carico della indicata Società sportiva la responsabilità disciplinare in ordine alla violazione dell'art. 85, lett C), paragrafo IV, NOIF in relazione all'art. 1, comma 1, CGS. Di qui, dunque, il procedimento disciplinare attivato nei riguardi del FC Mugnano Neapolis Srl, deferito a titolo di responsabilità diretta (art. 4, comma 1, CGS) per le violazioni ascritte (meglio individuate in seno all'atto di deferimento) al Sig. Fabrizio Bouché, Amministratore Unico e Legale rappresentante pro tempore della richiamata compagine societaria, parimenti sottoposto a procedimento disciplinare. Nei termini assegnati i deferiti hanno fatto pervenire proprie distinte memorie difensive. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Dario Perugini, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di tutti i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:
▪ ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) nei riguardi del Sig. Fabrizio Bouché;
▪ ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) nei riguardi del FC Mugnano Neapolis Srl.
La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva che le violazioni ascritte al Sig. Fabrizio Bouché e, per esso, al FC Mugnano Neapolis Srl, risultano comprovate per tabulas, per cui le deduzioni difensive non possono trovare accoglimento ai fini di un'eventuale declaratoria di esenzione da responsabilità, senza considerare che appare davvero poco verosimile e, per di più, nel caso di specie, indimostrato, che oggigiorno un soggetto, peraltro, calciatore professionista, non abbia la titolarità di un conto corrente personale.
P.Q.M.
La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento e, per l'effetto, anche in considerazione della recidiva ex art. 21 CGS, dispone e ritiene congrua l'irrogazione delle sanzione all’ammenda di € 800,00 (€ ottocento/00) ciascuno a carico del Sig. Fabrizio Bouché e della FC Mugnano Neapolis Srl.
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