F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017 del 15 Settembre 2011 (74) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA PESCE (all’epoca dei fatti contestati Presidente e Legale rappresentante della Società Savona 1907 FBC Spa) MICHELE CASTIGLIA (all’epoca dei fatti contestati responsabile del controllo contabile della Società Savona 1907 FBC Spa) E DELLA SOCIETA’ SAVONA 1907 FBC Spa (N°. 633/1868 pf10-11 SP/ac del 26.7.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017 del 15 Settembre 2011
(74) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA PESCE (all’epoca dei fatti contestati Presidente e Legale rappresentante della Società Savona 1907 FBC Spa) MICHELE CASTIGLIA (all’epoca dei fatti contestati responsabile del controllo contabile della Società Savona 1907 FBC Spa) E DELLA SOCIETA’ SAVONA 1907 FBC Spa (N°. 633/1868 pf10-11 SP/ac del 26.7.2011).
Con provvedimento del 27 luglio 2011 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare a) il Sig. Andrea Pesce, all’epoca dei fatti contestati Presidente e Legale rappresentante pro tempore della Società Savona 1907 FBC Spa, per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all’articolo 10, comma 3, del CGS, e all’articolo 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al versamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai tesserati la Società Savona 1907 FBC Spa della mensilità di marzo 2011, nel termine del 16.05.2011 stabilito dalla normativa federale; nonché della violazione prevista e punita dall’articolo 8, comma 1, del CGS per avere prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 13.05.2011 una dichiarazione non veritiera per la parte relativa all’avvenuto versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti della mensilità di marzo 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) il Signor Michele Castiglia, all’epoca dei fatti contestati Responsabile del Controllo Contabile della predetta Società, per rispondere della violazione prevista e punita dall’articolo 8, comma 1, del CGS per avere prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 13.05.2011 una dichiarazione non veritiera per la parte relativa all’avvenuto versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti della mensilità di marzo 2011, entri termini stabiliti dalla normativa federale; c) la Società Savona 1907 FBC Spa a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’articolo 4, comma 1 e 2, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Presidente e rappresentante legale pro tempore, nonché del proprio responsabile del controllo contabile. Con memoria difensiva fatta pervenire nei termini consentiti i deferiti hanno contestato gli addebiti loro mossi dalla Procura Federale. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale, insistendo per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti, ha chiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: a) per il Sig. Andrea Pesce, all’epoca dei fatti contestati Presidente e Legale rappresentante pro tempore della Società Savona 1907 FBC Spa, mesi 4 (quattro) di inibizione; b) per il Sig. Michele Castiglia, all’epoca dei fatti contestati responsabile del controllo contabile della medesima Società, mesi 3 (tre) di inibizione; c) per la Società Savona 1907 FBC Spa la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).
Motivi della decisione
Dall’esame degli atti del procedimento disciplinare in questione, valutate le prove raccolte e prodotte dalla Procura federale nonché la memoria difensiva fatta pervenire dai soggetti deferiti, la Commissione non può che rilevare la fondatezza del deferimento che, pertanto, andrà accolto. Le circostanze contestate dalla Procura federale ai Signori Andrea Pesce e Michele Castiglia nonché alla Società Savona 1907 FCB Spa sono chiaramente provate dalla documentazione versata in atti, dalla quale si evince che la Società deferita, nella circostanza in oggetto, non ha provveduto a versare, entro il termine stabilito dalle norme federali, vale a dire entro la data del 16.05.2011, le ritenute Irpef relative agli emolumenti della mensilità di marzo 2011 dovuti ai propri tesserati. Sul punto assume efficacia probatoria decisiva il documento redatto dalla Società incaricata dalla F.I.G.C. di effettuare i controlli in materia, vale a dire la Deloitte & Touche, dal quale si rileva senza ombra di dubbio la fondatezza dell’addebito mosso dalla Procura Federale nei confronti dei deferiti, due dei quali, i Signori Andrea Pesce e Michele Castiglia hanno depositato dinanzi alla Co.Vi.So.C. una dichiarazione non veritiera, nella quale si dava atto che il versamento delle ritenute Irpef sarebbe stato effettuato in data 13 maggio 2011; detto versamento, di contro, come appurato dalla Deloitte & Touche ha avuto luogo solamente in data 27 maggio 2011. Le argomentazioni addotte dalla difesa dei deferiti non possono in alcun modo fare venire meno la responsabilità degli stessi in ordine agli addebiti loro contestati dalla Procura Federale; in particolare la circostanza per cui, sempre secondo la tesi della difesa, il mancato versamento entro il termine del 16 maggio 2011 delle ritenute Irpef relative agli emolumenti di marzo 2011 dovuti ai propri tesserati sarebbe imputabile a soggetti terzi rispetto a quelli oggi deferiti non fa venire meno la responsabilità di questi ultimi, inderogabilmente tenuti, in quanto tesserati, al rispetto delle norme federali, senza alcuna eccezione o scusante di sorta. In merito alle sanzioni da applicare questa Commissione, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue. P.Q.M. La Commissione disciplinare infligge le seguenti sanzioni:
▪ per il Sig. Andrea Pesce mesi 4 (quattro) di inibizione;
▪ per il Sig. Michele Castiglia, mesi 3 (tre) di inibizione;
▪ per la Società Savona 1907 FBC Spa la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).
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