CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 25 luglio 2011 promosso da: Catanzaro Calcio 2011 Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 25 luglio 2011 promosso da: Catanzaro Calcio 2011 Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE con sede in Roma e composto da Prof. Avv. Ferruccio Auletta (Presidente) Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini (Arbitro) Prof. Avv. Luigi Fumagalli (Arbitro) nominato ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (“Codice”), nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1680 del 12 luglio 2011) promosso da: Catanzaro calcio 2011 s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore Giuseppe Cosentino, con sede in Catanzaro, vicoletto F. Acri n. 5, C.F. e P.I. 03181790795, rapp.ta e ass.ta dall’avv. Ulisse Corea, presso il cui studio, in Roma, via dei Monti Parioli n. 48, è anche elettivamente dom.ta parte istante contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rapp.te pro tempore Giancarlo Abete, con sede in Roma, via G. Allegri, n. 14, C.F. 05114040586 e P. Iva 01357871001, rapp.ta e ass.ta dagli avv.ti Luigi Medugno, Letizia Mazzarelli e Mario Gallavotti, presso lo studio del quale ultimo, in Roma, via Po n. 9, è anche elettivamente dom.ta parte intimata sulle seguenti conclusioni prese dalle parti: _ Catanzaro calcio 2011 s.r.l. – Catanzaro calcio (12 luglio 2011): “1) accertare e dichiarare l’illegittimità ed annullare le delibere del Presidente federale prot. n. 11.810 in data 30.06.2011 e prot. 5.903// dell’11.7.2011, con cui è stata dichiarata l’inaccoglibilità dell’istanza di attribuzione del titolo sportivo della fallita F.C. Catanzaro S.p.A. in favore della società Catanzaro Calcio 2011 S.r.l., nonché della nota FIGC del 28.6.2011, prot. n. 5.827//, e di ogni altro atto presupposto, istruttorio, connesso e consequenziale, ivi compreso il parere COVISOC ove emesso; 2) per l’effetto, accertare e dichiarare il diritto della società all’attribuzione del titolo sportivo della fallita FC Catanzaro S.p.A., avendo essa dimostrato il possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 52, 3° comma, NOIF, condannando la FIGC a tutti i conseguenti adempimenti; 3) condannare la FIGC al pagamento delle spese di lite, di funzionamento dell’arbitrato e dei compensi degli arbitri” _ Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC (20-22 luglio 2011) “si chiede che: in via principale, venga dichiarato il difetto di competenza di codesto Collegio arbitrale, per mancanza di clausola compromissoria; in via subordinata, l’istanza avversaria venga respinta perché infondata […] con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alle spese del presente giudizio ed ai diritti” e in forza dell’art. 12-ter dello Statuto del C.O.N.I. nonché dell’art. 30 dello statuto della FIGC; ha emanato il seguente LODO Fatto e svolgimento del procedimento A. Il Tribunale di Catanzaro con sentenza del 25 febbraio 2011 ha dichiarato il fallimento della F.C. Catanzaro S.p.A. Con ordinanza del 23 giugno 2011, di seguito al procedimento di vendita senza incanto, l’ “intero complesso aziendale” della società dichiarata fallita è stato aggiudicato alla Catanzaro calcio 2011 s.r.l., parte adesso attrice in arbitrato. Per conseguenza, l’aggiudicataria, in data 27 giugno 2011, faceva istanza alla FIGC, parte convenuta, di attribuzione del titolo sportivo della società dichiarata fallita, ai sensi dell’art. 52, comma 3, delle Norme organizzative interne della stessa FIGC (N.O.I.F.). In pari data, e però con atto separato, l’istante dichiarava inter alia di “accollarsi … i debiti della fallita F.C. Catanzaro S.p.A.”. B. Con comunicazione del 28 giugno 2011, il Segretario della FIGC assumeva come non ancora assolti gli oneri di cui all’art. 52, comma 3, nn. 1 e 3, N.O.I.F. C. Con nota ancora in data 28 giugno 2011, il Catanzaro calcio, in replica, attestava ulteriormente l’integr(al)ità dell’azienda sportiva di cui era divenuta aggiudicataria (oltre che il carattere irretrattabile dell’aggiudicazione) e l’ignoranza dei debiti c.d. sportivi (da garantire) della società dante causa, ciò per via del permanente difetto di liquidazione da parte del Curatore del relativo fallimento. D. Con provvedimento del Presidente, la FIGC in data 30 giugno 2011 dichiarava che “l’istanza non è accoglibile”: provvedimento poi “conferma[to]” in data 11 luglio 2011 di seguito a istanze di autotutela promossa dal Catanzaro calcio, che medio tempore veniva, per un verso, asseverando i caratteri dell’ aggiudicazione dell’azienda (i.e. la relativa definitività) e, per altro, fornendo -mediante emissione di assegni circolari intestati alla FIGC- la garanzia di pagamento dei c.d. debiti sportivi nella misura infine esattamente liquidata dal Curatore. E. Con “istanza di arbitrato” del 12 luglio 2011, il Catanzaro calcio ha promosso, quindi, il presente procedimento, rassegnando le superiori conclusioni. F. Ha resistito la FIGC, prima mediante atto del 13 luglio 2011, denominato “Costituzione e istanza ex art. 19 codice TNAS”, quindi con “Memoria”, in cui ha preso le superiori conclusioni. G. Stante il mancato accoglimento, per atto del Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport in data 15 luglio 2011, dell’istanza avanzata dalla difesa della FIGC “ex art. 19 codice TNAS” (intesa a promuovere il diniego di competenza arbitrale sopra la controversia) e vista l’intervenuta designazione -per intesa di quelli già nominati dalle parti del terzo arbitro con funzioni di presidente, il Collegio si è riunito con le parti medesime e i rispettivi difensori in data 25 luglio 2011. Il Collegio, di seguito all’interlocuzione con le parti, ne ha ricevuto autorizzazione congiunta a far noto il dispositivo del lodo separatamente e anticipatamente dai motivi della decisione. H. Unanime, il Collegio ha deliberato, immediatamente all’esito della discussione delle parti, il lodo. Motivi 1. A norma dell’art. 817 c.p.c., essendo stata denunciata la “inesistenza […] della convenzione d’arbitrato”, si dà il caso che “gli arbitri decidono sulla propria competenza”. La competenza degli arbitri, i.e. del T.N.A.S., è da affermare. Sub 1. nell’indice dei documenti offerti in comunicazione dalla parte istante è la “Domanda di affiliazione alla F.I.G.C.”. Il documento consiste di “modul[o]”, del genere “predispost[o] per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti”, nel quale la Catanzaro calcio s.r.l. “dichiara in particolare di accettare senza riserve la clausola compromissoria di cui all’art. 30 dello Statuto della F.I.G.C.”, che per relationem vuol dire (cfr. http://www.figc.it/it/86/3827/Norme.shtml): “Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 [i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale] o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione arbitrale della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport presso il CONI, secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali, e sono risolte in via definitiva da un lodo arbitrale pronunciato secondo diritto da un organo arbitrale nominato ai sensi dei regolamenti della Camera”1. Ora, detto che alla “Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport presso il CONI” “questo Tribunale è in locum et ius succeduto” (cfr. P.A. e Rugby Roma Olimpic s.s.d. a r.l. vs Federazione Italiana Rugby, 4 ottobre 2010), occorre verificare se, nella fattispecie, sovviene un “atto avente la forma richiesta per il compromesso dall’art. 807”, essere -cioè- stato “fatto per iscritto”. L’esito della verifica è senz’altro positivo: il modulo (a norma dell’art. 15, comma 2, N.O.I.F., “inoltra[to] per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente”) reca la sottoscrizione del legale rappresentante del Catanzaro calcio e, per la FIGC, del Presidente del “Comitato Regionale Calabria” (ai sensi dell’art. 5, comma 3, dello Statuto della FIGC, regolarmente esercente “funzioni rappresentative della FIGC […] nel territorio di competenza”), venendone attestata la relativa apposizione in data non ulteriore al 22 giugno 2011. Sennonchè, è la tesi della parte intimata, alla “domanda di affiliazione […] non ha fatto seguito alcun provvedimento di accoglimento da parte del Presidente federale”: “il che esclude[rebbe] in radice la vigenza inter partes di una clausola compromissoria” (pg. 7 della “memoria” sottoscritta dagli avv. ti M. Gallavotti e L. Medugno in data 22.7.2010). L’assunto non è condivisibile. Ritiene il Collegio che l’efficacia normativa della convenzione di arbitrato conclusa tra le parti (la cui autonomia rende peraltro applicabile alla stessa il principio espresso dalla combinazione degli artt. 1367 e 1370 c.c., vale a dire della sua conservazione anche contra stipulatorem) non dipende dalla conclusione del procedimento di “affiliazione”, cioè soltanto dalla definitiva e finale accettazione, da parte della FIGC, della proposta di stipulazione del contratto associativo avanzata dal Catanzaro calcio. Ritiene, invece, il Collegio che la “convenzione di arbitrato”, ai sensi degli artt. 808-bis e -quater c.p.c., sia suscettibile di governare altresì il “rapport[o] non contrattua[e]” che dal deposito della “domanda di 1 Nel corso della udienza tenuta in data 25 luglio 2011, la difesa della FIGC ha allegato una intervenuta modificazione della clausola, per altro in senso esplicativo della devoluzione al T.N.A.S. delle controversie arbitrabili: in difetto di prova di tanto ovvero -comunque- di agevole e non selettiva accessibilità al dato riferito dai difensori, il Collegio ritiene debito non farne conto alcuno, considerando pertanto il testo della convenzione di arbitrato che risulta vincolante tra le parti. affiliazione alla F.I.G.C.” è tale da stabilirsi tra le parti , in tal modo già poste in contatto differenziato e qualificato, già “rilevant[e] per l’ordinamento federale”. In altre parole, la convenzione de qua (testualmente impegnativa per le parti nel senso di far decidere da arbitri, “senza riserve”, ogni controversia “riconducibil[e] allo svolgimento dell’attività federale”) si riferisce già al “rapporto” che insorge con la manifestazione della pretesa di affiliazione debitamente rivolta alla Federazione, che è materia arbitrabile siccome non ha per oggetto diritti indisponibili, e non è perciò necessario che essa si riferisca soltanto al “contratto”, ne ante quem residuerebbero -secondo l’eccipiente, dunque- controversie non arbitrabili. Tuttavia, se la convenzione obiettivamente conclusa dalle parti non attenesse, come oggi consentito dall’art. 808-quater c.p.c., altresì alle “controversie future relative [già al] rapport[o] non contrattuale[e] determinato[o]” proprio dalla domanda di affiliazione (in guisa di naturale anticipazione di un regime che, a maggior ragione quando diviene contrattuale in senso stretto, è specialmente e stabilmente inteso a escludere l’accesso diretto alla A.G.), neppure sarebbe spiegabile, nella prospettiva della difesa della FIGC, la norma dell’art. 30, comma 5, del relativo Statuto, giusta la quale “in deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, avverso i provvedimenti di revoca o di diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento”: norma che, autorizzando una “deroga” (anche) alla clausola compromissoria in caso di “diniego” dell’affiliazione ne viene comunque postulando la altrimenti naturale e immediata cogenza pur senza che sia stato riconosciuto, allo stato, il vincolo dell’affiliazione. E’ un generale portato (di cui in questa sede non mette conto evidenziare più di tanto l’autorevolezza delle fonti, di genere diverso, che confortano l’assunto), quello degli artt. 808- bis e -quater c.p.c., in base al quale non si giustificano oltremodo “riserve” all’ambito applicativo della convenzione di arbitrato: riserve che, nella fattispecie, avrebbero pure, per una delle parti, l’odioso carattere del venire contro il fatto proprio. La riserva sostenuta dalla difesa della FIGC, peraltro, non sarebbe stata giustificabile neppure nel contesto normativo anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni da ultime indicate (introdotte per d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) poiché, in adesione al risalente principio della naturale espansione della convenzione di arbitrato al rapporto socialmente qualificato (prima e più che a un contratto senz’altro) tra i soggetti compromittenti, nell’ambito dei enti collettivi a base statutaria era stata già assicurata l’efficacia espansiva della inerente clausola compromissoria. Infatti, già a norma dell’art. 34, comma 3, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, risultava che “la clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia”. Nel dare conto della specifica applicazione del principio di cui ancora qui si viene trattando, gli autori che pure avevano sostenuto una diversità di ipotesi interpretative, hanno infine convenuto, al modo del minimo comun denominatore esegetico, che la cogenza della clausola compromissoria statutaria rimane sempre opponibile alla società quando il sedicente socio (o associato) agisca in qualità di attore, quando -cioè- l’oggetto o l’effetto stesso della pronuncia domandata importi l’incontrovertibile efficacia della clausola compromissoria nei suoi confronti. E’ questo il caso anche del Catanzaro calcio. Il Catanzaro calcio è, attualmente, attore in arbitrato proprio per conseguire, in ultimo, tutti gli effetti della “costituzione del legame associativo”: un attore al quale non può allora negarsi, sotto pena di ineffettività del superiore sistema di protezione dei diritti soggettivi, il potere di azione nelle forme che gli competono uti socius assumendo quali cause preclusive di tali forme proprio quelle per la cui denunciata “illegittimità” il procedimento giudiziale viene stabilito e che, in effetti, è atto a rimuovere. Si tratta, del resto, di evocare al riguardo una ratio decidendi di comune impiego nella soluzione di questioni aventi carattere pregiudiziale o preliminare, dunque anche in funzione diversa dall’affermazione della competenza di arbitri (v., per un esempio: Cass. 7 novembre 2008, n. 26842, in tema di affermata legittimazione all’azione di annullamento del socio che non abbia più tale qualità in dipendenza della deliberazione di cui “vorrebbe vedere eliminati gli effetti”). In definitiva, “gli arbitri decidono [affermativamente] sulla propria competenza”. 2. Per dare ingresso al sindacato di merito sulle domande proposte dalla parte istante occorre esporne a verifica il legame apparentemente instaurato tra le stesse stante che per consentire di “dichiarare il diritto della società all’attribuzione del titolo sportivo della fallita FC Catanzaro S.p.A.” [domanda sub 2)] sembrerebbe necessario un “effetto” anteriore, data la formula scelta per introdurre quest’ultima domanda. E, invece, al Collegio pare di dover negare ogni nesso di pregiudizialità di altra pronuncia, specie di quella costitutiva di “annulla[mento]” delle “delibere del Presidente federale prot. n. 11.810 in data 30.06.2011 e prot. 5.903// dell’11.7.2011, con cui è stata dichiarata l’inaccoglibilità dell’istanza di attribuzione del titolo sportivo della fallita F.C. Catanzaro S.p.A. in favore della società Catanzaro Calcio 2011 S.r.l.” [domanda sub 1)]. Ciò, la cui premessa argomentativa meglio sarà chiarita oltre, consente al Collegio di statuire immediatamente sopra la domanda n. 2) del Catanzaro calcio, quella segnatamente intesa a “dichiarare il diritto della società all’attribuzione del titolo sportivo della fallita FC Catanzaro S.p.A.”: è la stessa parte istante, del resto, che non include nella fattispecie formativa del “diritto” qui vantato alcun altro elemento che non sia “il possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 52, 3° comma, NOIF”. Dunque, se è la stessa parte istante a escludere che la fattispecie costitutiva del proprio diritto annoveri altri elementi, in particolare relativi a manifestazioni del potere della FIGC [del genere, cioè, fatto oggetto della domanda sub 1)], questo esclude pure che tali manifestazioni di potere, laddove siano intervenute, possano dispiegare effetti ulteriori e autonomi la cui preventiva demolizione risulti essenziale alla ri-affermazione del diritto. Se ne deve concludere, allora, per l’irrilevanza, ai fini della domanda n. 2), della sorte giudiziale da riservare alla negativa “delibera del Presidente federale” presa ai sensi dell’art. 52, comma 3, NOIF (siccome avente natura, all’estremo, soltanto certativa già secondo la prospettazione dell’attore). Peraltro, se “oggetto” del presente procedimento rimane il “diritto” al “titolo sportivo” (in relazione al quale l’art. 52, comma 1, N.O.I.F., discorre in via di principio come di un “riconoscimento” e soltanto eccezionalmente alla Federazione viene fatta “riserva, comunque, di non procedere all’attribuzione del titolo”: comma 6), come la parte istante ammette anche a pg. 5 del “Ricorso ex art. 4 e 21 del Codice dell’Alta Corta di Giustizia Sportiva” (copia del quale è stata acquisita d’intesa con le parti nel corso dell’udienza del 25 luglio 2011), neppure sussistono “conseguenti adempimenti” ai quali la FIGC, nell’ambito del presente procedimento, debba o possa essere “condanna[ta]”: altri sono invero i procedimenti, giudiziali o non, dove la disciplina del rapporto tra le parti sopporterà i vincoli conformativi (“adempimenti”) dipendenti dalla (dichiarazione di) spettanza del diritto che di questo giudizio è, intanto, oggetto unico. In sintesi, vuoi la domanda sub 1), vuoi la stessa domanda sub 2) (sotto il profilo di condanna) possono, in linea di principio, essere disattese senza pregiudizio per quella volta “dichiarare il diritto della società all’attribuzione del titolo sportivo della fallita FC Catanzaro S.p.A.” 3. Tale domanda dev’essere accolta e il diritto dichiarato. Il Collegio ritiene che nel “termine perentorio” di cui all’art. 52, comma 3, N.O.I.F., il Catanzaro calcio avesse già “dimostr[ato]”, per quanto esigibile e rilevante pro tempore anche in ragione della previa “comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza” (art. 10-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241), ciò che invece non appariva anche -secondo il lessico della FIGC- “documentato”, cioè: “a) che l’istante [avesse] acquisito l’intera azienda sportiva della fallita; b) che l’istante [avesse] assolto tutti i debiti sportivi della fallita o ne [avesse] garantito il pagamento con fideiussione bancaria a prima richiesta” (cfr. nota de Il Segretario della FIGC, 28 giugno 2011, prot. n. 5.827, “da intendersi […] integralmente riportata” nella “delibera del Presidente federale” in data 30 giugno 2011, prot. n. 11.1810, con la quale è stato ritenuto che “l’istanza non è accoglibile”). Infatti, in uno con l’istanza per l’ “attribu[zione]” del titolo sportivo, la parte istante aveva incontrovertibilmente dimostrato, producendo copia del provvedimento del G.D. Song Damiani del 23 giugno 2011, di essersi resa “aggiudica[taria]” del “lotto unico”, consistente (sulla base dell’ordinanza di autorizzazione alla vendita del 19 aprile 2011) nell’ “intero complesso aziendale” della F.C. Catanzaro S.p.A. dichiarata fallita. Non occorre, ad avviso del Collegio, discettare degli effetti dell’aggiudicazione in parola (benché gli argomenti delle parti richiedano la rivisitazione sistematica imposta dall’art. 187- bis disp. att., come convenuto da Cass. 30/01/2009 n. 2433) né dei tempi (8 luglio 2011) nei quali ne è stata poi documentata la sua (ritenuta) natura “definitiva” (come noto, attestata con provvedimento autenticamente interpretativo del Giudice), né infine “di cosa si componga nello specifico l’azienda della fallita” et coetera (cfr. nota del Presidente della FIGC dell’11 luglio 2011, prot. n. 5.903): si tratta, invero, di questioni suscettibili di risoluzione mediante accertamenti comunque refrattari verso elementi di integrazione della fattispecie che siano destinati ad avverarsi oltre il termine perentorio, la cui essenza di garanzia, perciò, rimane salva sempre che di sole integrazioni asseverative si tratti e non anche di accadimenti di nuovi fatti qualificanti sostanzialmente la posizione del pretendente. In aggiunta, nel termine perentorio di cui si discute era già disponibile l’unica, ad avviso del Collegio, dichiarazione esigibile quale “condizione” sine qua non dell’attribuzione del titolo sportivo “della società cui è stata revocata l’affiliazione”, cioè la F.C. Catanzaro S.p.A.: la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del Catanzaro calcio, per l’ “impegn[o] ad accollarsi e ad assolvere i debiti sportivi della fallita F.C. Catanzaro”. Infatti, il punto n. 3) del comma 3 dell’art. 52 N.O.I.F. stabilisce che entro la scadenza la società istante “dimostri” due requisiti (sive sive), il secondo dei quali tollerante un’alternativa (aut aut): “di essersi accollata […] tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l’affiliazione”, nonché “di avere assolto” ai medesimi ovvero “di averne garantito il pagamento”. Ora, escluso che la dichiarazione di “accollo” debba (e finanche possa) prendere le fattezze previste dall’art. 1273 c.c. e ritenuto piuttosto che con la previsione di tale accollo sui generis la FIGC intenda soltanto assicurare i creditori “sportivi” del cui interesse si fa soggetto esponenziale, non sembra che, nel contesto delle circostanze particolari segnate da una assoluta incertezza nel quantum di “tutti i debiti sportivi” oltre che da una più risalente quanto persistente garanzia per una quota degli stessi (fideiussioni non escusse fino a un ammontare complessivo e non contestato di € 300.000,00), possa negarsi efficacia dimostrativa alla dichiarazione del 27 giugno 2011 con la quale la Società istante, date le circostanze preclusive della liquidazione dei debiti sportivi, manifestava in ogni caso l’ “intende[ndimento di] accollars[el]i ed adempiere”. Si vuol dire, in altre parole, che non era esigibile diligenza né buona fede in misura ulteriore a quanto impiegato dal Catanzaro calcio poiché è ammissione della FIGC, contenuta nella nota sottoscritta dal Presidente dr G. Abete in data 11 luglio 2011, prot. n. 5.903, che soltanto “in data 2 luglio 2011 è pervenuta comunicazione del curatore, con la quale si è fatto presente che il debito nella misura di euro 1.009.366,91 era stato determinato”; pertanto, nella pregressa relazione intersoggettiva -creata con l’istanza di riconoscimento del titolo sportivo rivolta dal Catanzaro calcio alla FIGC- la “condizione” ulteriore imposta dall’art. 52, comma 3, sub 3) – “di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l’affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento”- doveva considerarsi necessariamente quanto precariamente “come non apposta”. Né la causa di tanto era dato rinvenire nel comportamento della parte che avrebbe potuto avere “interesse contrario all’avveramento”, i.e. il Catanzaro calcio, stante la in surrogabilità della cooperazione del Curatore del fallimento della F.C. Catanzaro s.p.a., alla cui determinazione liquidativa la stessa FIGC, unica destinataria della prima comunicazione del Curatore medesimo (a riprova della relativa legittimazione e dell’interesse anche soggettivo a conoscere il dato sin lì ignoto: legittimazione e interesse sopra i quali l’affidamento ragionevole del Catanzaro calcio è stato ulteriormente alimentato dall’inerzia della FIGC nella comunicazione del dato medesimo benché già ottenuto dal Curatore e nonostante le richieste specificamente ricevute in data 4 e 8 luglio 2011), si è rimessa quanto all’ammontare dei debiti sportivi: cooperazione dell’organo pubblico i cui tempi di esecuzione hanno costituito l’unica ragione impeditiva dell’ottemperanza alla prescrizione di rilasciare garanzia di pagamento di tutti i debiti sportivi. Conosciutane la liquidazione, del che è prova nei confronti del Catanzaro calcio in data non anteriore all’8 luglio 2011, è fatto incontrovertibile che la garanzia de qua sia stata poi prestata nel suo esatto ammontare. Non può trovare consenso l’argomento ulteriormente svolto dalla difesa della FIGC, secondo il quale “la società ha prodotto numero 11 assegni circolari intestati alla FIGC sino a concorrenza dell’importo di euro 1.009.366,91, pari al debito sportivo accumulato dal F.C. Catanzaro s.p.a.”, e però che tali “assegni […] non soddisfano la prescritta condizione [onde si prevede], per espressa disposizione normativa, […] esclusivamente [il] rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta” (pg. 13 della “memoria” in data 22 luglio 2011). Infatti, in disparte ogni argomento sulla diversità tra strumenti di pagamento e prestazioni di garanzia e sulla loro reciproca infungibilità talora censita nella giurisprudenza (“È legittimo il provvedimento con il quale un comune escluda dalla gara di appalto una impresa che abbia prodotto, quale deposito cauzionale, un assegno circolare non potendo tale titolo esser considerato equivalente alle forme di garanzia tassativamente previste dalle norme di legge che disciplinano i contratti degli enti locali e ribadite nell'invito a partecipare alla gara”: Cons. Stato, sez. V, 9/9/1985, n. 285, in Giur. it. 1986, III,1,87), non è dato comprendere quale interesse sostanziale residui in capo alla FIGC, silente sul punto, nel ricusare, in una relazione del genere considerato qui e giustamente definita nell’”istanza di arbitrato” quale non “di tipo concorsuale o ammissivo”, l’offerta di assegni in funzioni di garanzia dal momento che, in ultimo, “non sussiste alcun pericolo di mancanza della provvista presso la banca obbligata al pagamento, in quanto gli istituti autorizzati ad emettere gli assegni circolari ex art. 82 r.d. n. 1736 del 1933 devono costituire per legge idonea cauzione a garanzia degli stessi” (Cass. 19/12/2006, n. 27158 ). Pertanto, risultando soltanto alla data di venerdì 8 luglio 2011, h 14.48, comunicata al Catanzaro calcio -per fax e a iniziativa del Curatore- la liquidazione dell’importo dei debiti sportivi da garantire, quindi alla data dell’11 luglio (lunedì), cioè il primo giorno lavorativo successivo, già emessi gli assegni circolari di corrispondente importo in favore della FIGC, di seguito depositati negli uffici di questa, ritiene il Collegio che anche l’ulteriore “condizione” per l’attribuzione del titolo sportivo, allorché divenuta possibile e cogente, debba tenersi per utilmente avverata, benché di là del noto termine perentorio (in costanza del quale se ne era registrata la necessaria quanto precaria impossibilità e, perciò, difetto di cogenza). 4. Tanto ritenuto, residua sub iudice la materia delle delibere del Presidente federale della FIGC e delle quali viene richiesto di “dichiarare l’illegittimità ed annullare” senz’altro: esse sono quelle “prot. n. 11.810 in data 30.06.2011 e prot. 5.903// dell’11.7.2011, con cui è stata dichiarata l’inaccoglibilità dell’istanza di attribuzione del titolo sportivo della fallita F.C. Catanzaro S.p.A. in favore della società Catanzaro Calcio 2011 S.r.l.”. Non vale, di contro, considerare anche l’”impugnazione” di atti imputabili a soggetti inabilitati a esprimere la finale determinazione dell’Ente, quale la nota del Segretario della FIGC del 28.6.2011, prot. n. 5.827, o non individuati nella loro autonoma capacità lesiva dell’altrui situazione giuridica, come accade per l’impugnazione genericamente rivolta dalla parte attrice contro “ogni altro atto presupposto, istruttorio, connesso e consequenziale, ivi compreso il parere COVISOC ove emesso”. Perciò, deve osservarsi che la domanda sub 1) della parte istante, in nessun modo pregiudicante l’esito del giudizio attinto in relazione a quella sub 2), riguarda determinazioni intervenute quando alla FIGC ancora non constava il compiuto avveramento anche della condizione di cui all’art. 52, comma 3, sub 3), nella parte in cui impone(va) al Catanzaro Calcio, quanto ai debiti sportivi della F.C. Catanzaro S.p.a., “di averne garantito il pagamento”. Poiché a data non anteriore al 12 luglio 2011 si deve la “messa a disposizione” degli assegni circolari intestati alla FIGC (e dunque non prima di questa data avrebbe potuto farsi luogo a disporre in favore del Catanzaro calcio), soccorre -a impedire l’accoglimento della domanda infine tesa all’annullamento delle delibere presidenziali- il principio espresso dall’art. 21- octies, comma 2, l. n. 241/1990, cit.), secondo il quale “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. Il che assorbe pure la questione inerente alla mancata audizione della Covisoc. L’assenza di “fini risarcitori” (art. 34, comma 3, C.P.A., nell’interpretazione di “principio” da ultima patrocinata da Cons. Stato, V, 12 maggio 2011, n. 2817) esclude poi che il Collegio debba determinarsi diversamente con riguardo alla (parte di) domanda pure limitata alla mera “dichiara[zione di] l’illegittimità” delle delibere il cui annullamento è, per quanto detto sopra, già da escludere. 5. La speciale difficoltà dei temi dibattuti e la indubbia novità nelle modalità della soluzione giudiziale, prima ancora che una soccombenza formalmente ripartita tra le parti inducono alla integrale compensazione delle spese del procedimento, liquidate -quanto ai diritti degli arbitriin dispositivo. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando nella controversia promossa con "istanza di arbitrato" del 12.7.2011, prot. n. 1680, da Catanzaro calcio 2011 s.r.l. contro Federazione italiana giuoco calcio, così provvede: A) dichiara la competenza del T.N.A.S. sulla "istanza di arbitrato" proposta da Catanzaro calcio 2011 s.r.l. del 12.7.2011, prot. n. 1680; B) "dichiara il diritto della Società (istante) all'attribuzione del titolo sportivo della fallita F.C. Catanzaro s.p.a."; C) rigetta ogni altra domanda ed eccezione; D) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento e per assistenza difensiva; E) dichiara entrambe le parti tenute, con vincolo di solidarietà e salvo rivalsa tra loro, al pagamento dei diritti degli arbitri e del C.O.N.I.; F) liquida l'onorario degli arbitri in complessivi Euro 6.000,00, oltre accessori, nonché le spese dell'arbitro prof. avv. L. Fumagalli nella misura successivamente comunicata dalla Segreteria del T.N.A.S.; G) manda alla Segreteria del T.N.A.S. di dare comunicazione del presente (dispositivo di) lodo alle parti. Così deliberato, all'unanimità dei voti, con la partecipazione di tutti gli arbitri in data 25 luglio 2011, e sottoscritto in n. 3 originali nelle date e nei luoghi di seguito indicati. F.to Ferruccio Auletta F.to Tommaso Edoardo Frosini F.to Luigi Fumagalli
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