• Stagione sportiva: 2011/2012
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 43/CGF del 19 Settembre 2011
8) RICORSO DEL BENEVENTO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 9 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO 2011/2012 E AMMENDA DI € 30.000,00, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 603/1615PF/10-11SP/BLP DEL 25.7.2011, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SUO TESSERATO PAOLONI MARCO, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 4 E 6, E 4, COMMA 2, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 43/CGF del 19 Settembre 2011
8) RICORSO DEL BENEVENTO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 9 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO 2011/2012 E AMMENDA DI € 30.000,00, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 603/1615PF/10-11SP/BLP DEL 25.7.2011, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SUO TESSERATO PAOLONI MARCO, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 4 E 6, E 4, COMMA 2, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)
Con atto del 25 luglio 2011 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale la società Benevento Calcio S.p.A. perché rispondesse a titolo di responsabilità oggettiva (aggravata per il secondo degli illeciti di cui si sta per dire) degli illeciti contestati al proprio tesserato (dal 31 gennaio 2011) Marco Paoloni, rispettivamente consistenti nella partecipazione ad associazione vietata dall’art. 9 C.G.S. e nella violazione dell’art. 7 dello stesso codice in relazione alle gare della Stagione Sportiva 2010/2011 Benevento-Viareggio, Benevento-Cosenza, Taranto-Benevento e Benevento-Pisa. Nel corso del procedimento di primo grado la società eccepiva la totale insussistenza di responsabilità. Con decisione del 9 agosto 2011 la Commissione Disciplinare Nazionale, pronunciata la responsabilità di Paoloni relativamente a tutte le incolpazioni, dichiarava la società responsabile per il titolo ascrittole, condannandola alla penalizzazione di 9 punti in classifica da scontare nel campionato 2011/2012 e a € 30.000,00 di ammenda. Contro tale decisione proponeva impugnazione il Benevento, chiedendone a questa Corte la riforma sia sotto il profilo della propria estraneità alla condotta di Paoloni sia,in subordine, in relazione all’eccessività della sanzione, di cui domandava, in ogni caso, la massima mitigazione con applicazione della sola pena pecuniaria. Nel corso della discussione in sede d’appello Procura Federale e difesa dell’impugnante, rispettivamente concludevano per il rigetto e l’accoglimento del gravame. Motivi della decisione L’impugnazione è in parte fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione con conseguente restituzione della tassa. Premesso che è indiscussa la responsabilità di Paoloni (per la quale si rinvia alla motivazione della sentenza contestualmente resa da questa Corte) e che i principi in materia di responsabilità oggettiva sportiva impongono che si affermi (alla stregua delle ragioni di principio espresse nella contestuale sentenza pronunciata sul ricorso proposto dalla società Cremonese, cui si fa espresso rinvio), la Corte ritiene che, ferma rimanendo la misura della pena pecuniaria, debba essere riduttivamente rideterminata la penalizzazione in classifica da valere nel corso della Stagione Sportiva 2011/2012. Ed invero, sembra maggiormente rispondere alle circostanze del caso concreto una penalizzazione di 6 punti (in luogo di quella di 9 punti inflitta in primo grado), alla stessa maniera di quanto fatto nei confronti dell’altra società per la quale Paoloni era stato tesserato. Ed invero, sebbene i plurimi illeciti a questo contestati (tali da integrare la addebitata aggravante di cui all’art. 7 comma 6 C.G.S.) sia di un’unità superiore rispetto a quelli addebitati alla Cremonese (rispettivamente quattro e tre), va osservato che la cessione del calciatore fu attuata senza che la cedente comunicasse alla cessionaria i gravi e circostanziati elementi di sospetto sulla correttezza di Paoloni acquisiti dal suo Direttore Sportivo, così impedendo all’odierna impugnante qualunque ripensamento a tutela delle proprie ragioni ed esponendola al concreto rischio, poi puntualmente verificatosi, di essere chiamata a rispondere della perdurante ed indefessa attività illecita del proprio sleale neo-tesserato. In altre parole, non vi è apprezzabile ragione giuridica o equitativa per discriminare, in termini di trattamento sanzionatorio, la posizione delle due società. In questo senso va riformata la decisione impugnata, che rimane confermata nelle restanti statuizioni. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Benevento Calcio S.p.A. di Benevento, riduce a 6 punti la penalizzazione da scontarsi nel campionato 2011/2012. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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8) RICORSO DEL BENEVENTO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 9 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO 2011/2012 E AMMENDA DI € 30.000,00, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 603/1615PF/10-11SP/BLP DEL 25.7.2011, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SUO TESSERATO PAOLONI MARCO, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 4 E 6, E 4, COMMA 2, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)"