F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018 del 22 Settembre 2011 (546) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI PAGNONI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Futsal Urbino) E DELLA SOCIETA’ FUTSAL URBINO (nota n. 8997/732pf10-11/LG/AM/pp del 24.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018 del 22 Settembre 2011 (546) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI PAGNONI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Futsal Urbino) E DELLA SOCIETA’ FUTSAL URBINO (nota n. 8997/732pf10-11/LG/AM/pp del 24.5.2011). La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto del 24 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Giovanni Pagnoni, Presidente e legale rappresentante della società Futsal Urbino, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione ai punti A.7 e C.2 del Comunicato Ufficiale n.798 del 18 giugno 2010 della Lega Nazionale Dilettanti, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 500,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, del bonifico per fidejussione e della copia dello statuto, previsti rispettivamente dai citati punti A.7 e C.29 del citato Comunicato; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Giovanni Pagnoni, della sanzione della inibizione per giorni quaranta (40) ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00; rilevato che i deferiti hanno depositato memorie difensive con le quali hanno meramente sostenuto di aver adempiuto agli obblighi imposti dal CU; rilevato che le giustificazioni addotte risultato infondate; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS; P.Q.M. Infligge al Signor Pagnoni Giovanni l’inibizione per giorni 40 (quaranta) ed alla Società Futsal Urbino l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it