F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018 del 22 Settembre 2011 (548) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANIELLO APICELLA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Prato Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ PRATO CALCIO A 5 (nota n. 9000/734pf10-11/LG/AM/pp del 24.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018 del 22 Settembre 2011 (548) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANIELLO APICELLA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Prato Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ PRATO CALCIO A 5 (nota n. 9000/734pf10-11/LG/AM/pp del 24.5.2011). La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto del 24 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Aniello Apicella, Presidente della Società Prato Calcio A 5, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto A.9 del Comunicato Ufficiale n.798 del 18 giugno 2010 della Lega Nazionale Dilettanti, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 500,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, della documentazione attestante la disponibilità di un impianto omologato di giuoco, prevista dal punto 9, pag. 4 del citato C.U.; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Aniello Apicella, della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 500,00; rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS; P.Q.M. Infligge al Sig. Apicella Aniello l’inibizione di mesi 1 (uno) e alla Società Prato Calcio A 5 l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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