F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018 del 22 Settembre 2011 (551) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ARMANDO D’ALONZO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Real Dem Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ REAL DEM CALCIO A 5 (nota n. 9005/738pf10-11/LG/AM/pp del 24.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018 del 22 Settembre 2011 (551) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ARMANDO D’ALONZO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Real Dem Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ REAL DEM CALCIO A 5 (nota n. 9005/738pf10-11/LG/AM/pp del 24.5.2011). La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto del 24 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Armando D’Alonzo, Presidente della Real Dem Calcio a 5, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto A 10 del CU 798/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 500,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 18,00, della copia del verbale di assemblea di attribuzione delle cariche sociali; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. D’Alonzo, della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 500,00; rilevato che i deferiti hanno depositato memorie difensive con le quali hanno eccepito la nullità del deferimento per la presenza, nelle conclusioni, del nominativo di altra società che, secondo la tesi difensiva, impedirebbe la corretta individuazione dei soggetti incolpati; rilevato, altresì, che, nel merito, gli stessi hanno meramente sostenuto di essere stati costretti ad inviare per ben due volte – di cui la prima nei termini – il verbale di attribuzione di cariche sociali a causa di un errore di trascrizione che lo faceva risalire al 2009 invece che al 2008; ritenuto che l’eccezione preliminare di nullità del deferimento è irrilevante, trattandosi di mero errore materiale che non impedisce di comprendere la riferibilità e la natura degli addebiti, sui quali difatti i deferiti hanno ampiamente interloquito; rilevato che, nel merito, non risulta provato l’invio tempestivo del verbale, ancorché errato, in quanto la documentazione depositata dalla Società prova esclusivamente la trasmissione del verbale di attribuzione di cariche il 20.7.2010, quindi a termini ampiamente scaduti, di talché non può ritenersi assolto l’adempimento; viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS, P.Q.M. Infligge al Sig. Armando D’Alonzo la inibizione per mesi 1 (uno) e alla Società Real Dem Calcio a 5 l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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