F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 019 del 26 Settembre 2011 (22) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VALENTINA MAIO (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl) E DELLA SOCIETÁ SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl ▪ (N°. 341/1833pf10-11/SP/ac del 14.7.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 019 del 26 Settembre 2011 (22) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VALENTINA MAIO (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl) E DELLA SOCIETÁ SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl ▪ (N°. 341/1833pf10-11/SP/ac del 14.7.2011). Con atto del 14.7.2011, la Procura Federale ha deferito innanzi a questa Commissione la Sig.ra Valentina Maio, Presidente della SS Virtus Lanciano 1924 Srl, e la stessa Società per rispondere, la prima, della violazione di cui all’art. 1, co. 1, CGS, in relazione all’art. 85, lett. C), punto IV, NOIF, per aver utilizzato assegno bancario addebitato sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti al proprio tesserato Sig. Mario Artistico per la mensilità di febbraio 2011, in luogo del previsto bonifico bancario, e la seconda per responsabilità diretta ex art. 4, co. 1, CGS. Alla riunione del 26.9.2011, la Procura Federale ha chiesto infliggersi ai deferiti la sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 ciascuno. I deferiti hanno chiesto l’applicazione della sanzione nel minimo edittale. Il deferimento è fondato e, pertanto, va accolto. Dalla documentazione in atti, consistente principalmente nel report della società di revisione, e dal contegno tenuto dei deferiti emerge la fondatezza degli addebiti contestati, sebbene la circostanza di aver tratto l’assegno sul conto corrente dedicato ai pagamenti, quindi con modalità equipollenti al bonifico bancario e che ne consentivano la sicura tracciabilità, ancorché difformi dalle disposizioni federali, debba determinare l’applicazione di sanzioni ridotte rispetto a quanto richiesto dalla Procura Federale, anche in ragione dell’entità contenuta della transazione. Alla responsabilità del legale rappresentante consegue quella diretta della Società, ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS. Ai fini della quantificazione della sanzione, la Commissione ritiene di confermare l’orientamento espresso in casi analoghi. P.Q.M. Infligge alla Sig.ra Valentina Maio ed alla Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) ciascuno.
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