F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 019 del 26 Settembre 2011 (34) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VALENTINA MAIO (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), GUGLIELMO MAIO (Vice Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl) E DELLA SOCIETÁ SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl ▪ (N°. 395/1839pf10-11/SP/blp del 15.7.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 019 del 26 Settembre 2011
(34) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VALENTINA MAIO (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), GUGLIELMO MAIO (Vice Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl) E DELLA SOCIETÁ SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl ▪ (N°. 395/1839pf10-11/SP/blp del 15.7.2011).
Con atto del 15.7.2011, la Procura Federale ha deferito innanzi a questa Commissione i Sigg.ri Valentina Maio, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore della SS Virtus Lanciano 1924 Srl, Guglielmo Maio, Vice Presidente CdA e legale rappresentante pro tempore della SS Virtus Lanciano 1924 Srl, e la stessa Società, per rispondere:
1. i Sigg.ri Maio della violazione prevista e punita dall’art. 85, lettera C), paragrafo IV), NOIF in relazione all’art. 10, co. 3, CGS e all’art. 90, co. 2, NOIF, per non aver provveduto al pagamento, in favore di un proprio tesserato, degli emolumenti dovuti per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, nel termine del 16.5.2011 stabilito dalla normativa federale, e per non aver provveduto alla terza scadenza al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 (II trimestre);
2. la SS Virtus Lanciano 1924 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS vigente, per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti pro tempore. Alla riunione del 26.9.2011, la Procura Federale ha concluso per l’applicazione, ai legali rappresentanti, della inibizione per mesi 4 (quattro) ciascuno, mentre alla Società della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica nell’attuale stagione sportiva. I deferiti, con memorie difensive tempestivamente depositate, hanno chiarito che, all’epoca dei fatti, non potevano essere tenuti ai pagamenti di che trattasi in ragione della pendenza, innanzi al Collegio Arbitrale, di alcuni procedimenti di natura economica e disciplinare che li vedevano reciprocamente contrapposti al Sig. Morante, aventi ad oggetto proprio la corresponsione di dette somme. Il deferimento è parzialmente fondato a va accolto nel senso qui di seguito specificato. La dedotta pendenza, innanzi al Collegio arbitrale, di questioni disciplinari nei confronti di un proprio tesserato, peraltro insorte per questioni economiche il cui protrarsi aveva chiaramente esacerbato gli animi, non ha sospeso automaticamente le obbligazioni retributive gravanti sulla Società e nascenti dal contratto di lavoro, né la poteva far ritenere autorizzata ad adottare arbitrariamente un tale provvedimento (stante anche l’assenza nell’ordinamento di una previsione del genere), che la stessa difatti rimetteva alla decisione di un terzo. Tra l’altro, ad colorandum, è bene rilevare che il ricorso disciplinare con il quale la Società ha richiesto la sospensione dalla retribuzione del Sig. Morante è stato presentato a seguito delle vibranti proteste effettuate dallo stesso, in una singola occasione, nel febbraio o marzo 2011, per il mancato pagamento delle retribuzioni per le mensilità dovute per il periodo luglio-ottobre 2010, corrispostegli, in parte, a seguito di un primo ricorso dallo stesso presentato nei confronti della Società per il pagamento delle stesse, e saldate solo all’esito della procedura arbitrale nel marzo 2011, e comunque quando erano maturate anche quelle poste a base del deferimento, per cui il Morante aveva già azionato ulteriore procedura innanzi al Collegio arbitrale. In relazione alla contestata permanenza di partite debitorie relative al II trimestre, poi, questa Commissione rileva che la Società è stata già giudicata sugli stessi fatti e, pertanto, ricorrendo una chiara ipotesi di ne bis in idem, non può essere nuovamente sottoposta a ulteriore procedimento disciplinare né, tantomeno, sanzionata autonomamente, ricorrendo, tutt’al più, un’ipotesi di recidiva con conseguente applicazione dell’ammenda. Alla responsabilità dei legali rappresentanti, cui è applicabile la sanzione della inibizione nella misura non inferiore a mesi 6 (sei), ai sensi dell’art. 8, co. 10, CGS, consegue quella diretta della Società, ex art. 4, co. 1, CGS. P.Q.M. Infligge ai Sigg.ri Valentina Maio e Guglielmo Maio la inibizione per mesi 6 (sei) ciascuno e alla Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl l’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) e la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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