F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 019 del 26 Settembre 2011 (42) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO COSTANTINI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Isola Liri Srl) E DELLA SOCIETÁ AC ISOLA LIRI Srl ▪ (N°. 383/1857pf10-11/SP/blp del 15.7.2011). (43) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO COSTANTINI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Isola Liri Srl) E DELLA SOCIETÁ AC ISOLA LIRI Srl ▪ (N°. 385/1872pf10-11/SP/blp del 15.7.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 019 del 26 Settembre 2011
(42) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO COSTANTINI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Isola Liri Srl) E DELLA SOCIETÁ AC ISOLA LIRI Srl ▪ (N°. 383/1857pf10-11/SP/blp del 15.7.2011).
(43) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO COSTANTINI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Isola Liri Srl) E DELLA SOCIETÁ AC ISOLA LIRI Srl ▪ (N°. 385/1872pf10-11/SP/blp del 15.7.2011).
La CD Nazionale, visti gli atti di deferimento, letti gli atti; ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha richiesto, preliminarmente, la riunione dei deferimenti proposti in danno dei deferiti e ha, nel merito, concluso chiedendo l’irrogazione di sei mesi di inibizione per il Sig. Marcello Costantini e di due punti di penalizzazione per l’AC Isola Liri Srl (d’ora in avanti, anche detta la “Società”), osserva quanto segue.
1. Riunione dei deferimenti
In via preliminare, la Commissione procede alla riunione del deferimento n. 43 del 2011 al presente deferimento n. 42 del 2011 per connessione soggettiva.
2. I Deferimenti
Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, con due separati atti: il Sig. Marcello Costantini e l’AC Isola Liri Srl, per rispondere, rispettivamente:
- il Sig. Costantini:
o della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti della mensilità di febbraio e marzo 2011, dovuti ai propri tesserati, nel termine del 16 maggio 2011 stabilito dalla normativa federale;
o della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti della mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, dovuti ai propri tesserati, nel termine del 16 maggio 2011 stabilito dalla normativa federale;
- la Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante pro tempore.
3. La difesa della Società
La Società deferita si è costituita nei procedimenti, con separate memorie, con le quali non ha sostanzialmente contestato gli addebiti, ma ha rilevato come la circostanza del ritardo nei pagamenti oggi contestati sia stata determinata da “momentanee difficoltà finanziarie in una fase di transizione tra vecchi e nuovi soci”, e concludendo per l’applicazione di una sanzione minima.
4. La motivazione
4.1. I deferimenti sono fondati e, pertanto, vanno accolti.
Le circostanze addebitate al Sig. Costantini risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente provato ogni addebito.
4.2. In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congruo infliggere quelle richieste dalla Procura Federale e, quindi, l’irrogazione di sei mesi di inibizione per il Sig. Marcello Costantini e di due punti di penalizzazione per l’AC Isola Liri Srl, a nulla potendo rilevare le motivazione addotte, nelle proprie difese, dalla Società.
5. Il dispositivo
accoglie i deferimenti proposti e, per l’effetto, infligge al Sig. Marcello Costantini la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società AC Isola Liri Srl la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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