COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.03 del 14 Luglio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 215 -216 – 217 Stagione sportiva 2010 -2011 Oggetto: (C.U. n. 51 del 05.05.2011) 1) Reclamo della Polisportiva Chianti Nord avverso la sanzione della squalifica inflitta dal G.S. Territoriale al calciatore Marco Belli fino al 30.07.2012 (1 anno, 3 mesi e 5 gg.) e al Manetti Lorenzo fino al 30.06.2012 (1 anno, 2 mesi e 5 gg.); 2) Reclamo del calciatore Marco Belli avverso la sanzione della squalifica inflittagli dal G.S.Territoriale fino al 30.07.2012 (1 anno, 3 mesi e 5gg.); 3) Reclamo del calciatore Lorenzo Manetti avverso la sanzione della squalifica inflittagli dal G.S. Territoriale fino al 30.06.2012 (1 anno, 2 mesi e 5gg.);

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.03 del 14 Luglio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 215 -216 – 217 Stagione sportiva 2010 -2011 Oggetto: (C.U. n. 51 del 05.05.2011) 1) Reclamo della Polisportiva Chianti Nord avverso la sanzione della squalifica inflitta dal G.S. Territoriale al calciatore Marco Belli fino al 30.07.2012 (1 anno, 3 mesi e 5 gg.) e al Manetti Lorenzo fino al 30.06.2012 (1 anno, 2 mesi e 5 gg.); 2) Reclamo del calciatore Marco Belli avverso la sanzione della squalifica inflittagli dal G.S.Territoriale fino al 30.07.2012 (1 anno, 3 mesi e 5gg.); 3) Reclamo del calciatore Lorenzo Manetti avverso la sanzione della squalifica inflittagli dal G.S. Territoriale fino al 30.06.2012 (1 anno, 2 mesi e 5gg.); Con reclamo sottoscritto e tempestivamente depositato in data 12.05.2011 la Polis. Chianti Nord, nella persona del suo Presidente sig. Marcello Rustioni, il calciatore Belli Marco ed il calciatore Manetti Lorenzo hanno interposto, ciascuno per proprio conto, impugnazione avverso il provvedimento con il quale il G.S.Territoriale ha squalificato Marco Belli e Lorenzo Manetti, rispettivamente fino al 30.07.2012 (1 anno, 3 mesi e 5 gg.) e fino al 30.06.2012 (1 anno, 2 mesi e 5 gg.), in quanto il primo “a fine gara offendeva e minacciava il D.G.. Di poi, all'uscita dall'impianto di gioco, con la propria autovettura seguiva quella dell'Arbitro per circa 13 km, costringendo quest'ultimo ad effettuare manovre pericolose per evitare di collidere con l'auto condotta dal Belli. In ragione della situazione creatasi il D.G. si vedeva altresì costretto ad allertare telefonicamente i Carabinieri”; mentre il secondo “all'uscita dall'impianto di gioco, con la propria autovettura seguiva quella dell'Arbitro per circa 13 km, costringendo quest'ultimo ad effettuare manovre pericolose per evitare di collidere con l'auto condotta dal Manetti. In ragione della situazione creatasi il D.G. si vedeva altresì costretto ad allertare telefonicamente i Carabinieri”. Di seguito si riportano le argomentazioni poste dai reclamanti a sostegno dei rispettivi gravami. 1) La società Polisportiva Chianti Nord impugna i provvedimenti sanzionatori sopraindicati rilevando la serietà e la correttezza dei propri calciatori in generale e, nel particolare, durante e dopo lo svolgimento della gara del 30.04.2011 disputata con la soc. Avane. Al riguardo, fa presente che i calciatori coinvolti negli addebiti non sono stati ammoniti né espulsi e, per quanto attiene in particolare al Manetti, denuncia uno scambio di persona escludendo un suo qualsiasi coinvolgimento nella vicenda contestatagli, sia perché possessore di auto diversa da quella descritta dall'arbitro, sia perché al momento del fatto si trovava a bordo di altro veicolo con altre persone. La reclamante a supporto delle proprie argomentazioni deposita dichiarazione del calciatore Francesco Bartolacci e relativa copia del documento d'identità, con la quale quest'ultimo afferma di essere il conducente del veicolo Panda rossa coinvolta nell'accaduto, assumendosi ogni responsabilità. Infine, la società rileva la contraddittorietà del referto gara nella parte in cui il D.G. descrive con precisione il comportamento al fischio finale da parte del Belli e del Manetti, senza aver poi lo stesso D.G. adottato nei confronti degli stessi un provvedimento sanzionatorio; in sostanza, per il Manetti rimarca la clamorosa svista per scambio di persona, aggravata dalla sicumera con la quale l'arbitro motiva senza timore di sbagliare; per il Belli evidenzia le incongruenze esistenti tra quanto refertato dall'arbitro e lo svolgimento della partita allegando dichiarazione scritta del massaggiatore sig. Omar Santanna La reclamante conclude chiedendo - in tesi - la revoca della sanzione inflitta; in ipotesi, una diminuzione della squalifica. In via istruttoria la società invoca l'audizione del Presidente, dei calciatori sanzionati nonché dei testimoni che hanno rilasciato le dichiarazioni allegate al reclamo, chiedendo altresì un confronto con l'arbitro in merito allo scambio di persona. 2) Il calciatore Marco Belli impugna la sanzione comminatagli dal G.S.Territoriale contestando la dinamica fattuale. In particolare, pone in evidenza la contraddittorietà tra quanto refertato dall'arbitro e la sua condotta di gara. Contraddittorietà che emerge in modo evidente nella parte in cui viene descritto il comportamento offensivo e minaccioso tenuto dal calciatore medesimo al fischio finale, non essendo stato - in riferimento a tale tipo di condotta - successivamente adottato nei confronti del medesimo alcun provvedimento sanzionatorio. Infatti, come da referto gara, il Belli non risulta essere stato ammonito o espulso. Per quanto attiene la dinamica del presunto inseguimento stradale il reclamante contesta la ricostruzione fattuale operata dall'arbitro: la distanza percorsa (8 km invece che 13) ed il tempo di percorrenza tra la frazione di Strada in Chianti e la frazione di Grassina. Non nega di aver percorso a bassa velocità (30 Km/h) il tratto di strada all'altezza di Strada in Chianti ma solo perché ritenuta velocità consona e congrua in relazione al traffico ed al luogo. Contesta altresì di aver mai ricevuto segnalazioni acustiche o luminose dalle macchine in coda e che dopo circa 350 mt è stato superato dalla vettura condotta dall'arbitro, dalla Panda rossa del compagno di squadra Bartolacci che da un'autovettura di colore bianco. A supporto delle proprie deduzioni allega alcune dichiarazioni scritte del massaggiatore sig. Omar Santanna e di un compagno di squadra sig. Leonardo Gagli. Il reclamante rileva infine la gravità dell'accusa mossa dall'arbitro nei suoi confronti, in quanto vicenda dai risvolti civilistici e penalistici, nonché il danno subito dal discredito d'immagine e di reputazione causato dalla diffusione che i mezzi di informazione hanno dato alla vicenda. Il Belli conclude il reclamo chiedendo la revoca della sanzione, ovvero in subordine, una diminuzione della stessa. In via istruttoria, il calciatore chiede di essere sentito e l'assunzione della prova per testi di coloro che hanno rilasciato le dichiarazioni allegate al reclamo. 3) Il calciatore Lorenzo Manetti impugna la sanzione comminatagli dal G.S.Territoriale, contestando i fatti oggetto di addebito sia in ordine allo svolgimento della partita, che con riferimento ai momenti immediatamente successivi (presunto inseguimento). Contesta, con gli stessi motivi addotti dall'altro calciatore reclamante, che i fatti non si sono svolti così come riportato nel referto gara. In particolare, pone in evidenza la contraddittorietà tra quanto refertato dall'arbitro e la sua condotta di gara. Contraddittorietà che emerge in modo evidente nella parte in cui viene descritto il comportamento offensivo tenuto dal calciatore medesimo al fischio finale, non essendo stato - in riferimento a tale tipo di condotta - successivamente adottato nei confronti del medesimo alcun provvedimento sanzionatorio. Infatti, come da referto gara, il Manetti non risulta essere stato ammonito o espulso. Per quanto attiene la dinamica del presunto inseguimento stradale il reclamante dichiara la propria estraneità alla vicenda, sia perché possessore di un'autovettura (Mercedes classe A) diversa da quella riferita dall'arbitro (Panda rossa), sia perché al momento del fatto si trovava da tutt'altra parte assieme ad un compagno di squadra. A supporto delle proprie argomentazioni produce dichiarazione sottoscritta dal compagno di squadra Andrea Fagioli tendente ad avvalorare la tesi sopraesposta, nonché dichiarazione del tesserato Leonardo Bartolacci con la quale quest'ultimo si assume appieno la responsabilità in ordine ai fatti contestati. Il reclamante rileva infine la gravità dell'accusa mossa dall'arbitro nei suoi confronti, in quanto vicenda dai risvolti civilistici e penalistici, nonché il danno subito dal discredito d'immagine e di reputazione causato dalla diffusione che i mezzi di informazione hanno dato alla vicenda. Il Manetti conclude il reclamo chiedendo la revoca della sanzione, ovvero in subordine, una diminuzione della stessa. In via istruttoria, il calciatore chiede di essere sentito e altresì l'ammissione della prova per testi di coloro che hanno rilasciato le dichiarazioni allegate al reclamo, invocando altresì un confronto con l'arbitro in merito allo scambio di persona. All’udienza del 08.07.2011, previa rituale convocazione si sono presentati il Presidente della società Chianti Nord, sig. Marcello Rustioni, il calciatore Marco Belli ed il calciatore Lorenzo Manetti assistiti e difesi dall'Avv. Niccolò Grossi, giusta delega depositata in detta sede. Preliminarmente il Collegio giudicante, verificata la connessione soggettiva ed oggettiva tra i tre distinti reclami presentati dalla società e dai due tesserati, per esigenza di speditezza e di economia processuale dispone la riunione dei relativi procedimenti. Dopo aver illustrato i fatti oggetto di reclamo il Presidente ha dato lettura agli interessati del supplemento di rapporto reso dal D.G. a richiesta della Commissione, completo di trascrizione della telefonata intervenuta tra il D.G. e i Carabinieri del luogo; quindi, è stata data la parola al legale dei due calciatori il quale, riportandosi ai motivi di reclamo, ha insistito con la richiesta di revoca, o in subordine di riduzione, della sanzione. Nello svolgimento della sua attività difensiva l'avv. Grossi ha posto altresì l'attenzione su come le condizioni di luogo (via Chiantigiana n.d.r) non consentano il sorpasso tra i veicoli, trattandosi di pubblica via sulla quale vi è un limite di velocità piuttosto limitato e nella quale è praticamente impossibile la fermata o la sosta. La Commissione, acquisiti gli elementi necessari, si è riunita quindi in camera di consiglio per la discussione, a seguito della quale rileva quanto segue. Il reclamo merita parziale accoglimento. In ordine al presunto inseguimento l'arbitro nel supplemento di rapporto ha affermato che “sebbene originariamente il conducente della panda rossa mi sembrasse il Manetti, che tra l'altro mi aveva a fine gara insultato, probabilmente, stante la concitazione e il timore all'incolumità della mia persona avvenuta durante l'inseguimento, è probabile che il conducente della Panda rossa possa essere identificato nel sig. Bartolacci Francesco, come da lui stesso ammesso”. Le suddette affermazioni sgombrano il campo da qualsiasi dubbio in ordine all'identificazione del soggetto effettivo responsabile del presunto inseguimento, laddove considerate unitamente alla dichiarazione confessoria del tesserato Bartolacci. Infatti, presa ed analizzata singolarmente la suddetta dichiarazione avrebbe avuto scarsa valenza probatoria se messa a confronto con eventuali dichiarazioni contrastanti del D.g. che, come noto, assumono nell'ambito dell'ordinamento sportivo fede privilegiata, potendo tutt'al più costituire stimolo per il Collegio giudicante nell'inviare gli atti alla Procura per quanto di competenza. Nessun pregio assumono, invece, le dichiarazioni sottoscritte da alcuni tesserati e prodotte in giudizio con i reclami, le quali devono considerarsi a tutti gli effetti inammissibili con consequenziale espunzione dal fascicolo di causa. Infatti, le stesse risultano violare il principio del divieto della prova per testi. Pare opportuno ribadire, ancora una volta, che in questo tipo di procedimento non è prevista, quale mezzo istruttorio, l’assunzione della prova per testi se non nell'ipotesi contemplata dall'art. 40 e ss. C.G.S., riguardante il “Procedimento per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica”. Tanto premesso e precisato, dagli atti emerge con chiarezza l'assoluta estraneità alla vicenda dell'inseguimento del calciatore Manetti Lorenzo chiamato impropriamente ed indebitamente a rispondere per fatti a lui ignoti in forza delle risultanze emergenti dal referto gara. La scarsa lucidità del D.g., peraltro dallo stesso candidamente ammessa, risulta lampante laddove, in un primo momento, nel referto gara dichiara che nell’uscire dal parcheggio dell’impianto sportivo “vedo che dietro mi si avvicina una Fiat Panda rossa dove riconosco alla guida il sig. Manetti Lorenzo..”; poi, in sede di integrazione probatoria dichiara fermamente di aver riconosciuto il Manetti come colui che “a fine gara mi aveva insultato”, salvo poi concludere che “è probabile che il conducente della Panda rossa possa essere identificato nel sig. Bartolacci”. Evidentemente, “la concitazione e il timore all’incolumità” hanno determinato nell’arbitro una falsa rappresentazione della realtà, tanto da ritenere erroneamente il conducente della Panda rossa il Manetti invece del Bartolacci. Situazione psicologica che non può non aver influito anche sulla valutazione complessiva effettuata dall’arbitro sullo svolgimento dei fatti, per cui il Collegio ritiene, in applicazione del principio in dubio pro reo, ridimensionare in modo considerevole la vicenda. Le condizioni di luogo della via Chiantigiana effettivamente sono tali da rendere estremamente difficile e pericoloso il sorpasso tra i veicoli, impongono la percorrenza della pubblica via ad una velocità considerevolmente limitata e rendono pressoché impossibile, salvo alcuni tratti, la fermata o la sosta dei veicoli senza causare un intasamento della strada. Con ciò non si esclude che probabilmente qualche “scaramuccia” possa essere effettivamente avvenuta tra i veicoli coinvolti nel presunto inseguimento, ma non tale da assumere i crismi di offensività sufficienti per rubricare detto comportamento nell’alveo delle condotte sportivamente illecite, violente o minacciose. Ciò che emerge dagli atti è che: A) Non c’è stato alcun contatto tra i veicoli; B) Non è stato cagionato alcun danno patrimoniale; C) Non risulta sia stata sporta querela; Peraltro, la dinamica descritta dall’arbitro appare priva di lucidità e con varie contraddizioni: “l’auto del sig. Belli pur avendo la strada libera e senza nessun’auto davanti, percorre circa 2 km ad una velocità di 20 km/h, che quando si accosta sulla destra, al momento del mio sorpasso, mi impedisce il sorpasso e per evitare il contatto con l’auto, mi fa finire sulla corsia opposta e dopo circa 1 km vengo superato dalla Panda rossa che si mette davanti alla mia autovettura e avendo anche lui strada libera rallenta fino ad andare ad una velocità di 40 km/h. Confermo che le due auto erano una davanti e l’altra dietro, e che la vettura Clio che stava dietro, mi stava ad una distanza di circa 1 metro, che ho tentato due volte di superare la Panda Rossa e che in entrambi i casi, nel momento del sorpasso mi si allargava a sinistra, tagliandomi la strada e che avevo anche difficoltà a rientrare nella mia corsia in quanto la vettura Clio mi ostacolava la manovra” Occorre rilevare che l’addebito mosso nei confronti dei due calciatori è un inseguimento. Ebbene, dalla dinamica fattuale sopradescritta non emergono elementi idonei a ritenerlo tale. L’arbitro alla guida della propria vettura dichiara che il Belli, conducente della Clio, gli ha impedito il sorpasso facendolo finire sulla corsia opposta, come se tale dinamica non rientrasse nel naturale svolgimento delle cose. In tale frangente, quindi, il D.g. non avrebbe dovuto trovarsi in posizione di capofila essendogli stato impedito il sorpasso da parte del Belli. Trattasi questa di circostanza smentita dallo stesso D.g. nella parte in cui precisa di essere stato successivamente superato dalla Panda rossa, e che le due auto (Clio e Panda) erano l’una davanti (Panda rossa) e l’altra dietro (Clio). La paura e il timore per la propria incolumità l’ha fatta da padrone influendo, inevitabilmente, sulla percezione e sulla valutazione definitiva dello svolgimento dei fatti, tanto da far credere convintamente all’arbitro di essere oggetto di inseguimento mirato da parte di alcuni calciatori. In merito pare opportuno richiamare il contenuto della trascrizione della telefonata intervenuta tra il D.g. e il comando dei Carabinieri, laddove si rileva la poca lucidità dell’arbitro nella gestione della vicenda tanto che era convinto di essere diretto nella direzione di Greve in Chianti, quindi verso Siena, invece che verso la frazione di Grassina, verso Firenze. Nulla esclude che si sia tratto di un incontro causale tra i suddetti veicoli percorrenti la pubblica via. Non vi sono ragioni o elementi sufficienti, desumibili anche dal contegno tenuto durante lo svolgimento della partita, per ritenere che l’episodio denunciato dall’arbitro sia stato preordinato dai calciatori. Non vi è la prova del dolo, dell’intenzione dei calciatori di operare l’inseguimento ai danni dell’arbitro In mancanza di tale prova, si ritiene doveroso derubricare il fatto ad una condotta negligente, frutto di imprudenza e distrazione, e quindi di un atteggiamento meramente colposo, non dotato di una concreta offensività. Per tutte le ragioni sopraesposte, pertanto, i calciatori Manetti Lorenzo e Belli vengono prosciolti dall’addebito in questione, mentre il tesserato Francesco Bartolacci viene giudicato non perseguibile perché “il fatto non costituisce reato”, in quanto la condotta contestata non presenta allo stato i crismi sufficienti per poter essere giudicata sportivamente alla stregua della minaccia ovvero a quella della violenza. Per quanto attiene invece l’ulteriore contestazione mossa ai calciatori Manetti Lorenzo e Belli Marco, il primo per condotta offensiva tenuta al termine della partita nei confronti del direttore di gara, il secondo per condotta offensiva e minacciosa anche questa posta in essere nei confronti dell’arbitro a fine gara, gli stessi non vanno esenti da responsabilità. Laconiche e prive di rilevanza si palesano le eccezioni sollevate dalle difese in merito alla mancata notificazione da parte dell'arbitro di un provvedimento sanzionatorio nei confronti dei suddetti tesserati. A maggior ragione, se si consideri che, come confermato dagli stessi reclamanti, la gara era ormai terminata. Pertanto, le eccezioni del Manetti e del Belli sul punto non possono trovare accoglimento. La Commissione ritiene doveroso ribadire nuovamente che, come costantemente affermato, l’assunzione delle decisioni ad opera del Giudice Sportivo aventi carattere disciplinare per fatti accaduti nel corso della gara avviene sulla base del rapporto dell’arbitro, il quale ha natura e forza di prova privilegiata. Quanto in esso addotto non può venire messo in discussione da affermazioni, negazioni o, tanto meno, da mere circostanze non suffragate da alcuna prova concreta che possa mettere in dubbio il suo contenuto. Meno che mai esso può essere contestato con altro tipo di argomentazione che non sia strettamente inerente al procedimento disciplinare sportivo. In punto di quantum, il Collegio delibera di sanzionare il calciatore Manetti Lorenzo per il comportamento offensivo posto in essere nei confronti del D.g. al termine della partita; sanzione valutata congrua nella misura di 15 gg. di squalifica. Del pari, delibera di sanzionare il calciatore Belli Marco per il comportamento offensivo e minaccioso tenuto a fine gara nei confronti dell’arbitro; sanzione valutata congrua nella misura di 1 mese di squalifica. P.Q.M. la C.D.T.T. accoglie parzialmente il reclamo; • proscioglie i calciatori Manetti Lorenzo e Belli Marco dagli addebiti inerenti il presunto inseguimento; • condanna gli stessi calciatori per gli addebiti ulteriori, riducendo in definitiva la squalifica inflitta dal G.S.Territoriale al calciatore Manetti Lorenzo a 15 gg. e al calciatore Belli Marco ad 1 mese; • dispone la restituzione della tassa di reclamo.
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