F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 020 del 29 Settembre 2011 (293) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANFRANCO ANDREOLETTI (Presidente della Società UC Albinoleffe Srl), Società UC ALBINOLEFFE Srl ▪ (nota N°. 4983/1335 quater pf08-09/SP/blp del 29.1.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 020 del 29 Settembre 2011
(293) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANFRANCO ANDREOLETTI (Presidente della Società UC Albinoleffe Srl), Società UC ALBINOLEFFE Srl ▪ (nota N°. 4983/1335 quater pf08-09/SP/blp del 29.1.2011).
Il deferimento
Con provvedimento del 26 gennaio 2011, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione:
▪ il Sig. Gianfranco Andreoletti, Presidente e Legale rappresentante della Società UC Albinoleffe Srl;
▪ la Società UC Albinoleffe Srl;
per rispondere:
il Sig. Andreoletti, della violazione del dovere di lealtà e correttezza di cui all'art. 1 del CGS vigente, per aver consentito l'iscrizione nel foglio censimento del Sig. Valoti Aladino con la qualifica di “Allenatore”, in mancanza dei requisiti normativi;
la Società UC Albinoleffe Srl, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS, in relazione alle violazioni per le condotte ascritte al proprio Presidente ed al proprio tesserato.
All’odierna riunione il Sig. Gianfranco Andreoletti e la Società UC Albinoleffe Srl hanno depositato, tramite il loro difensore, istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Gianfranco Andreoletti e la Società UC Albinoleffe Srl hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Gianfranco Andreoletti, sanzione della inibizione di giorni 20 (venti) oltre all’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 15 (quindici) oltre all’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00); pena base per la Società UC Albinoleffe Srl, sanzione della ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ sanzione della inibizione di giorni 15 (quindici) oltre all’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per il Sig. Gianfranco Andreoletti; ▪ sanzione della ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) per la Società UC Albinoleffe Srl; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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