F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 020 del 29 Settembre 2011 (341) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società LUCCHESE LIBERTAS Srl ▪ (nota N°. 5981/431pf 10-11/AM/ma del 28.2.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 020 del 29 Settembre 2011
(341) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società LUCCHESE LIBERTAS Srl ▪ (nota N°. 5981/431pf 10-11/AM/ma del 28.2.2011).
Il deferimento
Con provvedimento del 28 febbraio 2011, il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione disciplinare, la Società Lucchese Libertas Srl;
per rispondere:
della violazione dell’art. 4, comma 2 del CGS a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta posta in essere dal tecnico Sig. Paolo Indiani, tesserato pro tempore, per aver promosso un atto di pignoramento presso terzi, in relazione ad un credito di € 25.692,75, a seguito del rilascio di un decreto ingiuntivo senza aver preventivamente esperito i mezzi previsti dall’Ordinamento sportivo. Tale condotta integra violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS in quanto lesivo dei principi di lealtà e correttezza e probità sportiva e, di conseguenza, responsabilità oggettiva della Società per cui il tecnico era tesserato.
Il dibattimento
Alla riunione del 28 settembre 2011 è comparso il solo rappresentante della Procura federale che ha concluso per l’affermazione della responsabilità della Società ai sensi dell’art. 4, comma 2, in ragione della circostanza che il Sig. Paolo Indiani ha azionato la propria pretesa economica innanzi all’autorità giurisdizionale ordinaria senza aver preventivamente esperito i mezzi previsti dall’Ordinamento sportivo ed in particolare senza la devoluzione della questione al competente Collegio arbitrale e senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione federale. La Procura federale ha pertanto chiesto l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).
I motivi della decisione
Le contestazioni mosse dalla Procura si fondano sulla violazione, ascrivibile al tecnico Sig. Paolo Indiani, tesserato, per la stagione 2008/2009, presso la Società Lucchese Libertas Srl. La condotta del suddetto tecnico deve ritenersi comprovata in virtù del deposito dell’atto di pignoramento presso terzi avanzato dal Sig. Paolo Indiani presso il Tribunale di Firenze in data 12 ottobre 2010 e notificato alla Lega pro, in data 29 ottobre 2010. Da tale atto si evince altresì che il Sig. Paolo Indiani ha preventivamente avviato un procedimento monitorio in virtù del credito vantato nei confronti del Foligno Calcio Srl conseguendo il rilascio di un Decreto Ingiuntivo da parte del Tribunale di Perugia Sez. distaccata di Foligno n. 215/2010 per € 17.128,05. La mancata preventiva escussione delle procedure arbitrali cui sono tenuti tutti i tesserati, a vario titolo, presso la FIGC, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto federale ovvero l’assenza di un’autorizzazione ad agire in sede giurisdizionale ordinaria, integra una violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS e, per l’effetto, fonte di responsabilità per la Società Lucchese Libertas Srl presso cui il tecnico Paolo Indiani era tesserato. Non sussistendo motivi per disconoscere l’applicazione della responsabilità oggettiva a carico della Società Lucchese Libertas Srl, la stessa deve ritenersi responsabile ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CGS, nella misura dell’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale irroga nei confronti della Società Lucchese Libertas Srl la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00)
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