F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 020 del 29 Settembre 2011 (422) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO SPARACO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Casertana Calcio), EMILIANO OLCESE (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società ASD Casertana Calcio), Società ASD CASERTANA CALCIO ▪ (nota N°. 7139/1693pf09- 10/SP/AM del 31.3.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 020 del 29 Settembre 2011
(422) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO SPARACO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Casertana Calcio), EMILIANO OLCESE (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società ASD Casertana Calcio), Società ASD CASERTANA CALCIO ▪ (nota N°. 7139/1693pf09- 10/SP/AM del 31.3.2011).
Il deferimento
Con provvedimento del 31 marzo 2011 il Procuratore federale ed il Procuratore federale Vicario hanno deferito a questa Commissione:
● il Sig. Carlo Sparaco, Presidente e Legale rappresentante della Società Casertana Calcio US;
● il Sig. Olcese Emiliano, tesserato all'epoca dei fatti per la Società Casertana Calcio US;
● la Società Casertana Calcio US;
per rispondere:
Il Sig. Carlo Sparaco, all'epoca dei fatti presidente della Casertana Calcio US, della violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS, per aver affidato nella stagione sportiva 2009 - 2010, l'incarico di Direttore Generale e Direttore Sportivo della Società al Sig. Errico Falocco, non abilitato a svolgere siffatte mansioni, sia perché non inserito nel foglio di censimento, sia perché iscritto all'albo degli allenatori presso il Settore Tecnico della FIGC e, comunque, senza avere la prescritta qualifica; Il Sig. Olcese Emiliano, tesserato all'epoca dei fatti per la Società Casertana Calcio US, per la violazione di cui all'art. 1, comma 1 del CGS, per avere rappresentato fatti e circostanze di rilievo disciplinare non veridiche poiché le stesse non hanno trovato riscontro nelle testimonianze univoche e scevre da contraddizioni, rilasciate dai compagni di squadra presenti negli spogliatoi e nei campo di allenamento durante la pausa della seduta infrasettimanale precedente l'incontro con il FC Neapolis Mugnano; L'ASD Casertana Calcio per la violazione dell'art. 4 commi 1 e 2 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 del CGS, per i comportamenti addebitabili al suo Presidente dell'epoca Carlo Sparaco, al calciatore Olcese Emiliano ed al Sig. Errico Falocco (ex art. 1 comma 5 del CGS). La Procura federale fonda la sua azione disciplinare sugli atti relativi agli accertamenti espletati in merito alla denuncia del Sig. Errico Falocco, inoltrata tramite fax e riguardante uno scambio di sms che sarebbe avvenuto con iI Sig. Carella Angelo, procuratore dei calciatori Olcese Emiliano e Torrens Mariano (tesserati per la Casertana Calcio), durante il quale ad alcune sue domande in merito a presunte “illazioni" e "dichiarazioni" fatte nell'immediato dopo gara tra ASD Casertana Calcio ed FC Neapolis Mugnano il Sig. Errico Falocco riceveva risposte meritevoli di attenzione da parte degli Organi inquirenti. Le circostanze dedotte dal Sig. Errico Falocco nella sua denuncia e le dichiarazioni rese agli inquirenti dal calciatore Olcese Emiliano non hanno però trovato alcun riscontro nel corso delle indagini ed anzi venivano completamente smentite dai compagni di squadra di quest'ultimo determinando secondo la Procura federale la responsabilità disciplinare dello stesso Olcese Emiliano, per violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS, per aver diffuso dichiarazioni non veridiche ed idonee a ledere la reputazione di altro soggetto dell'Ordinamento sportivo. Inoltre nel corso delle indagini la Procura federale si avvedeva anche che il Sig. Carlo Sparaco, all'epoca dei fatti Presidente della Casertana Calcio, aveva di fatto affidato nella stagione sportiva 2009-2010, l'incarico di Direttore Generale e Direttore sportivo della Società al Sig. Errico Falocco, il quale non poteva svolgere siffatte mansioni, sia perché non inserito nel foglio di censimento sia perché inserito all'albo degli allenatori presso il Settore Tecnico della FIGC e, comunque, senza avere la prescritta qualifica. Da tutte le dette violazione la Procura federale ricava infine la responsabilità disciplinare diretta ed oggettiva della Casertana Calcio US ex art. 4 commi 1 e 2 per i comportamenti addebitabili al suo Presidente dell'epoca dei fatti Sig. Carlo Sparaco, al calciatore Olcese ed al Sig. Errico Falocco (ex art. 1 comma 5 del CGS).
Il dibattimento
All’odierna riunione il Sig. Olcese Emiliano ha depositato, tramite il proprio difensore, istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Olcese Emiliano ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Olcese Emiliano, sanzione della squalifica di giorni 45 (quarantacinque), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 30 (trenta)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. E’ comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei) al Sig. Sparaco e la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00) alla Società ASD Casertana Calcio US.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentita la relazione del rappresentante della Procura federale, rileva quanto segue. Dagli atti ufficiali risulta evidente la violazione posta in essere dai deferiti, in quanto effettivamente il Sig. Errico Falocco dichiarava agli inquirenti che aveva ritenuto opportuno inoltrare la sua denuncia a seguito di "illazioni" e "dichiarazioni” fatte nell'immediato dopo gara tra ASD Casertana Calcio ed FC Neapolis Mugnano perché, pur se - a suo parere - la gara aveva avuto un regolare svolgimento, non poteva non tener conto di quanto riportato sia sulla stampa locale che da alcune emittenti private circa una presunta "combine" diretta ad alterare il risultato della partita: aggiungeva inoltre che il testo dello sms ricevuto dal Sig. Carella lo consigliava di "vigilare" sul comportamento di alcuni tesserati senza far riferimento alla partita con il Neapolis, ma dagli accertamenti svolti dagli inquirenti su detta denuncia, dette dichiarazioni sono risultate totalmente infondate. Infatti dalla documentazione in atti risulta che effettivamente il calciatore Olcese Emiliano ha dichiarato agli inquirenti nel corso delle indagini che il predetto Sig. Errico Falocco, durante una pausa degli allenamenti settimanali, prima dell'incontro con il FC Neapolis Mugnano e negli spogliatoi dello stadio Pinta, avrebbe parlato esplicitamente dello stanziamento da parte dei dirigenti del Pianura di una somma di € 20.000,00 in caso di vittoria e di € 10.000,00 in caso di parità, ma dette dichiarazioni risultano altresì
concordemente smentite dai compagni di squadra (Stigliano, Fucci e Guida), nonché dallo stesso capitano Raucci Massimiliano e dal Sig. Capasso, Presidente del Pianura, e dalla circostanza che il Sig. Falocco ed il Sig. Carella non hanno provato in alcun modo l'invio o la ricezione degli sms, e che dalle indagini non è emerso alcun altro nessun elemento e/o documento che potesse comprovare o far emergere prova logica circa comportamenti censurabili da parte di altri soggetti dell'Ordinamento sportivo. Gli accertamenti effettuati dagli inquirenti portano ad affermare la responsabilità disciplinare del Sig. Carlo Sparaco, all'epoca del fatti, Presidente della Casertana Calcio, che si sottraeva anche alla sua audizione da parte degli stessi inquirenti, per aver affidato nella stagione sportiva 2009 - 2010, l'incarico di Direttore Generale e Direttore Sportivo della Società Casertana Calcio al Sig. Errico Falocco, il quale pur non potendo svolgere siffatte mansioni senza avere la prescritta qualifica, sia perché non inserito nel foglio di censimento, sia perché risulta iscritto all'albo degli allenatori presso il Settore Tecnico della F.I.G.C come "allenatore di base", ma, per sua esplicita ammissione dinanzi agli inquirenti, ha svolto nella stagione 2009 - 2010 le funzioni di Direttore Generale e di Direttore Sportivo peraltro aver chiesto ed ottenuto dal Settore Tecnico la sospensione prevista dall'art. 33, comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico. I riscontri citati portano inoltre ad affermare la responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2 della Casertana Calcio US per i comportamenti addebitati al suo Presidente dell'epoca Carlo Sparaco, al calciatore Emiliano Olcese ed al Sig. Errico Falocco (ex art. 1 comma 5 del CGS
II dispositivo
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione della squalifica di giorni 30 (trenta) al Sig. Olcese Emiliano. Irroga le sanzioni dell'inibizione per mesi 6 (sei) al Sig. Sparaco e dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) alla Società ASD Casertana Calcio .
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