F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021 del 29 Settembre 2011 (561) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANLUIGI MANFREDINI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Reggiana Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ ASD REGGIANA CALCIO A 5 (nota n. 9060/740pf10- 11/LG/AM/pp del 25.5.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021 del 29 Settembre 2011
(561) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANLUIGI MANFREDINI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Reggiana Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ ASD REGGIANA CALCIO A 5 (nota n. 9060/740pf10- 11/LG/AM/pp del 25.5.2011).
La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto del 25 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Signor Gianluigi Manfredini, Presidente della Società Reggiana Calcio A 5, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva- dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto A) 7. del Comunicato Ufficiale n. 798 del 18 giugno 2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi rilevato che le richiamate norme sanzionano, con•dell’art.4, co. 1, CGS; l’ammenda di € 500,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 18,00, della fidejussione bancaria a prima richiesta, prevista dal punto A) 7. del citato C.U. per l’iscrizione al Campionato di Serie B; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Gianluigi Manfredini della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 500,00; rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS; P.Q.M.
Infligge al Signor Gianluigi Manfredini l’inibizione per mesi 1 (uno) e alla Società ASD Reggiana Calcio A 5 l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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