F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022 del 03 Ottobre 2011 (417) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO VENDER (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl), ALBERTO ALMIRAGLIO (all’epoca dei fatti Presidente della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl), LUCIANA ROSSI (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl), ROBERTO CORDA (all’epoca dei fatti non tesserato ma svolgente attività rilevante per l’Ordinamento federale all’interno della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl), MARIO VAGO (all’epoca dei fatti non tesserato ma svolgente attività rilevante per l’Ordinamento federale all’interno della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl), VALTER VAGO (all’epoca dei fatti non tesserato ma svolgente attività rilevante per l’Ordinamento federale all’interno della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl), LUIGI LATTANZIO (all’epoca dei fatti non tesserato ma svolgente attività rilevante per l’Ordinamento federale all’interno della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl), PIERLUIGI GALLI (all’epoca dei fatti non tesserato ma svolgente attività rilevante per l’Ordinamento federale all’interno della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl), Società AC MACALLESI 1927 ▪ (nota N°. 7066/1136 pf09-10/AM/ma del 29.3.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022 del 03 Ottobre 2011 (417) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO VENDER (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl), ALBERTO ALMIRAGLIO (all’epoca dei fatti Presidente della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl), LUCIANA ROSSI (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl), ROBERTO CORDA (all’epoca dei fatti non tesserato ma svolgente attività rilevante per l’Ordinamento federale all’interno della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl), MARIO VAGO (all’epoca dei fatti non tesserato ma svolgente attività rilevante per l’Ordinamento federale all’interno della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl), VALTER VAGO (all’epoca dei fatti non tesserato ma svolgente attività rilevante per l’Ordinamento federale all’interno della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl), LUIGI LATTANZIO (all’epoca dei fatti non tesserato ma svolgente attività rilevante per l’Ordinamento federale all’interno della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl), PIERLUIGI GALLI (all’epoca dei fatti non tesserato ma svolgente attività rilevante per l’Ordinamento federale all’interno della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl), Società AC MACALLESI 1927 ▪ (nota N°. 7066/1136 pf09-10/AM/ma del 29.3.2011). Con provvedimento del 29.3.2011 il Procuratore federale ha deferito avanti questa Commissione i Signori: Roberto Vender, all’epoca dei fatti Amministratore delegato della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl, Alberto Armiraglio, all’epoca dei fatti Presidente della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl, Luciana Rossi, all’epoca dei fatti Vice Presidente della Pro Patria Gallaratese GB Srl, Roberto Corda, all’epoca dei fatti non tesserato ma svolgente attività rilevante per l’Ordinamento federale all’interno della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl, Mario Vago, all’epoca dei fatti non tesserato ma svolgente attività rilevante per l’Ordinamento federale all’interno della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl, Valter Vago, all’epoca dei fatti non tesserato ma svolgente attività rilevante per l’Ordinamento federale all’interno della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl, Luigi Lattanzio, all’epoca dei fatti non tesserato ma svolgente attività rilevante per l’Ordinamento federale all’interno della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl, Pierluigi Galli, all’epoca dei fatti non tesserato ma svolgente attività rilevante per l’Ordinamento federale all’interno della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl, nonché la Società AC Macallesi 1927 per rispondere: Armiraglio e Rossi, della violazione prevista dall'art. 1 comma 1 CGS, in relazione a quanto disposto dagli artt. 2, comma 3, e 6, comma 5, statuto FIGC, art. 58, comma 2, NOIF, art. 22, comma 2 lett. E, e del regolamento L.I.C.P., nonché dall’art. 28 regolamento SGS, e dall’art. 37, comma 1, NOIF, per avere sottoscritto (Rossi), nella qualità di dirigente di Società sportiva, contratto del 22.5.06 con il quale venivano di fatto cedute - ad una Società di fatto composta dagli altri Signori oggetto dell’odierno deferimento - tutte le compagini minori, così evadendo l’obbligo della Pro Patria Gallaratese (e dunque ricadente anche sull' altro dirigente Armiraglio) di partecipazione ai campionati giovanili, nonché per non avere mai comunicato alla L.I.C.P., alla L.N.D., al S.G.S., la posizione di dirigenti dei su citati Signori componenti la detta Società di fatto; Mario Vago, Valter Vago, Roberto Corda, Luigi Lattanzio e Pierluigi Galli, della violazione prevista dall'art. 1 comma 1 e 5 CGS, in relazione a quanto disposto dagli artt. 2, comma 3, e 6, comma 5, statuto FIGC, art. 58, comma 2, NOIF, art. 22, comma 2 lett. E, e del regolamento L.I.C.P., nonché dall’art. 28 regolamento SGS, e dall’art. 37, comma 1, NOIF, per avere, continuativamente dal 11.7.05 al 16.7.08, costituito una Società di fatto per la gestione delle compagini giovanili della Pro Patria Gallaratese avendole gestite senza comunicazione e affiliazione alla FIGC, concorrendo anche negli obblighi della stessa Società Pro Patria Gallaratese di partecipazione ai campionati giovanili attraverso la intervenuta citata cessione; la Società AC Macallesi 1927: per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, CGS, per i comportamenti disciplinarmente rilevanti tenuti dai Signori Vender e Rossi, all’epoca dei fatti anche componenti del consiglio direttivo della AC Macallesi 1927. La sola AC Macallesi 1927 ha fatto pervenire, nel termine prescritto, memoria difensiva nella quale, in sintesi, si chiede che la Società deferita venga dichiarata esente da responsabilità stante il fatto che le eventuali violazioni commesse da Rossi devono essere considerate effettuate solo nello svolgimento delle funzioni dirigente della Pro Patria Gallaratese, venendo così meno ogni profilo di responsabilità oggettiva della AC Macallesi 1927. All’odierna riunione il Sig. Roberto Vender ha depositato, tramite il proprio difensore, istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Roberto Vender, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Roberto Vender, sanzione dell’inibizione di anni 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS ad anni 1 (uno) e mesi 4 (quattro) di inibizione]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il procedimento è proseguito per gli altri deferiti. E’ comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: ▪ per i Sigg. Armiraglio, Corda, Mario Vago, Valter Vago, Luigi Lattanzio e Pierluigi Galli, anni 2 (due) di inibizione; ▪ per la Sig.ra Rossi, anni 1 (uno) di inibizione; ▪ per la Società AC Macallesi 1927, € 3.000,00 (€ tremila/00) di ammenda. È comparso altresì il difensore della Signora Luciana Rossi e della Società deferita AC Macallesi 1927, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate. I motivi della decisione Il deferimento risulta complessivamente fondato. Emerge infatti – dalla documentazione in atti, in primis l'atto di citazione del 27.2.09 col quale i Sigg. Mario Vago, Valter Vago, Roberto Corda, Luigi Lattanzio e Pierluigi Gallo hanno citato in giudizio la Società Pro Patria avanti il Tribunale di Milano, e dalle dichiarazioni rese alla Procura federale – che i su citati Signori hanno stipulato tre diversi contratti (datati 11.7.05, 1.2.06 e 22.5.06) con la Pro Patria Gallaratese GB Srl, con i quali la Società calcistica, di fatto, ha ceduto ai predetti, organizzati in Società di fatto, la gestione di tutto il settore giovanile della Pro Patria. I cinque soggetti, estranei alla compagine calcistica e mai per essa tesserati, hanno gestito fino al 16.7.08 – momento della cessione a terzi delle quote della Società Pro Patria, successivamente poi anche dichiarata fallita - contro il dettato normativo federale, i ricavi inerenti alla cessione dei giocatori, alle sponsorizzazioni e a quanto altro derivante dal settore giovanile, nonché, in generale, le decisioni in merito all'operatività, sia economica che tecnica, della amministrazione societaria relativa alle varie squadre giovanili che militavano nei campionati FIGC. I fatti e le circostanze, già evidenziati nel su citato atto di citazione, hanno trovato ampia conferma, tra l'altro, anche nelle dichiarazioni rese alla Procura dai Sigg.ri Roberto Vender (amministratore delegato della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl all’epoca dei fatti, anch’egli oggi deferito, ma che alla riunione ha patteggiato la propria sanzione) ed Alberto Armiraglio, che hanno riconosciuto l'esistenza dell'indebito accordo intervenuto fra le parti e anche di un conto corrente dedicato al settore giovanile, intestato alla Pro Patria e sul quale operava però direttamente il Sig. Corda, uno dei soggetti non tesserati. In accoglimento della richiesta difensiva della AC Macallesi 1927, non può invece ritenersi responsabile la Società per il comportamento anti regolamentare tenuto dal Rossi (oltre che dal Vender) per il solo fatto di essere, oltre che dirigente della Pro Patria, anche nel consiglio direttivo della Macallesi, dato che l'attività illecita è stata svolta nella sola qualità di dirigente della Pro Patria (non ritiene infatti questa Commissione rilevante il solo riferimento - di cui si legge nella nota citazione, a pag. 2 - per cui, in uno dei contratti stipulati fra le parti, si sarebbe anche fatto menzione di una percentuale variabile in caso di compravendita di giocatori della Macallesi). Da tutto quanto su esposto deriva l’affermazione di responsabilità di tutti i su elencati deferiti tranne, per carenza di responsabilità oggettiva, quella della Società AC Macallesi 1927. Il dispositivo la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di anni 1 (uno) e mesi 4 (quattro) al Sig. Roberto Vender. Infligge ai Sigg. Alberto Armiraglio, Roberto Corda, Mario Vago, Valter Vago, Luigi Lattanzio e Pierluigi Galli, anni 2 (due) di inibizione; alla Sig.ra Luciana Rossi, anni 1 (uno) di inibizione; proscioglie da ogni addebito la Società AC Macallesi 1927.
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