LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 34/DIV DEL 29 SETTEMBRE 2011 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – 2^ DIVISIONE GARA EBOLITANA – L’AQUILA DELL’ 11 SETTEMBRE 2011 E RECLAMO SOCIETA’ L’ AQUILA

LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 34/DIV DEL 29 SETTEMBRE 2011 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - 2^ DIVISIONE GARA EBOLITANA – L’AQUILA DELL’ 11 SETTEMBRE 2011 E RECLAMO SOCIETA’ L’ AQUILA - Il Giudice Sportivo, o s s e r v a - che in data 15.9.2011 è pervenuta a questo ufficio per lettera raccomandata, la comunicazione di preannuncio di un reclamo da parte della società L’Aquila in ordine alla regolarità della gara in epigrafe: - che a norma dell’art. 29 n.7 lett. b del C.G.S. il preavviso di reclamo “deve essere preannunciato entro le ore 24,00 del giorno successivo a quello della gara”; - che tale termine perentorio, per elementare principio di logica e di economia procedurale, deve intendersi riferito alla ricezione del preannuncio da parte del Giudice Sportivo e non dalla eventuale spedizione del preannuncio stesso; - che infatti, per prassi consolidata il preannuncio viene inviato a questo ufficio a mezzo telefax c/o telegramma proprio per permetterne la ricezione entro le ore 24,00 del giorno successivo alla gara; - che pertanto il mezzo della spedizione postale non si manifesta adeguato alle finalità cui è preordinata la norma: - che, di conseguenza, non essendo stata rispettata la procedura del più volte richiamato art. 29 del C.G.S., d e l i b e r a - di dichiarare inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla società L’Aquila. - La tassa va addebitata.
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