F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024 del 12 Ottobre 2011 (390) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO ANTONINI (all’epoca dei fatti Presidente della Società Nuova Verolese Calcio ASD), Società NUOVA VEROLESE CALCIO ASD ▪ (nota N°. 6883/840 pf10-11/SS/fc del 24.3.2011). (391) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO NUGNES (all’epoca dei fatti e attualmente Presidente e Legale rappresentante della Società Nuova Verolese Calcio ASD), Società NUOVA VEROLESE CALCIO ASD ▪ (nota N°. 6915/840A pf10-11/SS/fc del 25.3.2011). (3) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO NUGNES (all’epoca dei fatti e attualmente Presidente e Legale rappresentante della Società Nuova Verolese Calcio ASD), Società NUOVA VEROLESE CALCIO ASD ▪ (nota N°.199/839 pf10-11/SP/fc del 8.7.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024 del 12 Ottobre 2011 (390) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO ANTONINI (all’epoca dei fatti Presidente della Società Nuova Verolese Calcio ASD), Società NUOVA VEROLESE CALCIO ASD ▪ (nota N°. 6883/840 pf10-11/SS/fc del 24.3.2011). (391) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO NUGNES (all’epoca dei fatti e attualmente Presidente e Legale rappresentante della Società Nuova Verolese Calcio ASD), Società NUOVA VEROLESE CALCIO ASD ▪ (nota N°. 6915/840A pf10-11/SS/fc del 25.3.2011). (3) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO NUGNES (all’epoca dei fatti e attualmente Presidente e Legale rappresentante della Società Nuova Verolese Calcio ASD), Società NUOVA VEROLESE CALCIO ASD ▪ (nota N°.199/839 pf10-11/SP/fc del 8.7.2011). La Commissione disciplinare nazionale, visti gli atti di deferimento indicati in epigrafe, letti gli atti; ritenuto di dover procedere alla riunione di tali atti per connessione soggettiva e oggettiva; ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione dell’inibizione di mesi 3 (tre) per il Sig. Antonini, mesi 5 (cinque) per il Sig. Nugnes e l’ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00) per la Società Nuova Verolese ASD; nessuno è comparso per i deferiti, osserva quanto segue: Il deferimento Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i soggetti suindicati per rispondere i primi due, legali rappresentanti nella s.s. 2010/2011, della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del CGS in relazione a quanto previsto dal C.U. n. 1 punto 0/9 del 1/7/2010 LND - Comitato Interregionale, nonché dall’art. 91, comma 2, delle NOIF per aver omesso di depositare presso il Comitato Interregionale l’accordo economico con il Tecnico Sig. Loris Boni e avere, successivamente alla sottoscrizione di ulteriore accordo economico con altro Tecnico, omesso di inviare copia della relativa richiesta di tesseramento nonché la comunicazione di esonero o dimissione del Sig. Boni; il Sig. Nugnes, altresì, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in riferimento all’art. 38, comma 1, delle NOIF, per aver consentito al Sig. Gheda Enrico di svolgere attività di allenatore nella s.s. 2010/2011 non in costanza di tesseramento con la Nuova Verolese ASD, incolpazione accertata a far data dal 1/12/2010; la Società a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2 del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri rappresentanti legali e tesserati. Le circostanze addebitate ai legali rappresentanti nel periodo di riferimento, Sigg.ri Antonini e Nugnes, risultano provate dalla documentazione in atti depositata dalla Procura federale, da cui risulta incontrovertibilmente provato il comportamento tenuto dai medesimi in violazione delle Norme federali richiamate. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale accoglie i deferimenti proposti e per l’effetto commina la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) per il Sig. Antonini Roberto e mesi 5 (cinque) per il Sig. Nugnes Francesco. Commina altresì la sanzione dell’ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00) per la Società Nuova Verolese ASD.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it